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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 25822/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Napoli in data 27.9.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 2000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178, 179 e 601 n. 5 cod.proc.pen.

Assume che in data 26.4.2022 veniva celebrata udienza a trattazione scritta in conformità alla normativa emergenziale e che la Corte territoriale, rilevata la tardività della notifica del decreto dì citazione a giudizio al Buia non essendo stato rispettato il termine a comparire, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza tuttavia provvedere alla nuova notificazione all'imputato della citazione a comparire all'udienza di rinvio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Ed invero nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all'imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito" (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Rv. 284100).

In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Napoli in data 27.9.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 2000 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178, 179 e 601 n. 5 cod.proc.pen. Assume che in data 26.4.2022 veniva celebrata udienza a trattazione scritta in conformità alla normativa emergenziale e che la Corte territoriale, rilevata la tardività della notifica del decreto dì citazione a giudizio al Buia non essendo stato rispettato il termine a comparire, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza tuttavia provvedere alla nuova notificazione all'imputato della citazione a comparire all'udienza di rinvio. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Ed invero nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all'imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito" (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Rv. 284100). In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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