CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2025
Cassazione n. 21635/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GHESI 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che le rappresenta e difende-controricorrenti-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 225/03/19depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30558/2019Numero sezionale 714/2025Numero di raccolta generale 21635/2025Data pubblicazione 28/07/20251. Con la sentenza n. 225/03/19 del 05/03/2019, la Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito DE) avverso la sentenzan. 262/01/17 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (diseguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della societàcontribuente nei confronti di una cartella di pagamento e del relativoruolo concernente l’imposta di fabbricazione di oli minerali e derivatirelativa all’anno 2006.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella dipagamento era stata notificata a DE quale coobbligata di [OSCURATO:SOCIETA]1.2. La CTR respingeva l’appello di DE evidenziando, per quantoancora interessa in questa sede, che: a) l’art. 14 del d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472 non derogava alla disciplina generale di cuiall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unicosulle accise – TUA), che imponeva il pagamento sia dell’indennità dimora che degli interessi di mora; b) non sussisteva il denunciato viziodi motivazione della cartella di pagamento, atteso che il debito di DEdoveva ritenersi conosciuto in ragione della documentazioneesaminata a seguito della cessione di azienda; c) era applicabileall’indennità e agli interessi di mora il termine ordinario decennale; d)la cartella di pagamento era stata correttamente emessa dall’agentedella riscossione del luogo in cui la società contribuente svolgeva lapropria attività.2. DE impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) el’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resistevano concontroricorso.2 di 5Numero registro generale 30558/2019Numero sezionale 714/2025Numero di raccolta generale 21635/2025Data pubblicazione 28/07/2025RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di DE è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.14, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTRerroneamente ritenuto che il cessionario dell’azienda è obbligato alpagamento, unitamente al cedente, oltre che dell’imposta e dellesanzioni, anche dell’indennità di mora e degli interessi di mora, nonprevisti dalla norma.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art.7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamenteritenuto che l’atto di richiesta di pagamento non debba essereallegato alla cartella di pagamento.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 20del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenutoche il termine di prescrizione di indennità ed interessi di mora siadecennale e non quinquennale.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazionedell’art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’avere la CTRerroneamente ritenuto la competenza per territorio dell’agente dellariscossione della Provincia di L’Aquila anziché di quello della [OSCURATO:PERSONA], laddove è situata la sede della società contribuente.2. Il quarto motivo, il cui esame è pregiudiziale, è fondato, con leprecisazioni che seguono, e assorbe gli altri motivi di ricorso.2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenzaterritoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell’agentedella riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazionetra l'ambito territoriale di operatività dell’agente ed il domicilio fiscaledel contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagliartt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapportodiretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza3 di 5Numero registro generale 30558/2019Numero sezionale 714/2025Numero di raccolta generale 21635/2025Data pubblicazione 28/07/2025dell'attività amministrativa (cfr. Cass. n. 20669 del 01/10/2014;Cass. n. 20458 del 30/07/2019).2.2. Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve esserenecessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente dellariscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale delcontribuente; dall’altro, che solo l’agente della riscossione nel cuiambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente puòemettere la cartella di pagamento nei confronti di quest’ultimo, penala nullità dell’atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzionesistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).2.3. Cosa ben diversa è, invece, il potere di delegare la materiale1973 e richiamato (erroneamente) dalla ricorrente; come osservatodalla difesa erariale, infatti, la delega, in tale ipotesi, è facoltativa enon obbligatoria.2.4. Nel caso di specie è incontestato che la società contribuenteabbia domicilio fiscale in Roma e, pertanto, la competenza ademettere la cartella di pagamento era dell’agente della riscossionedella Provincia di Roma, non già di quello della Provincia di L’Aquila;di qui la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata.3. In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbitigli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, vadecisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso dellacontribuente.3.1. La controricorrente va condannata al pagamento, in favoredella ricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano come in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motiviconseguenti alla peculiarità della questione affrontata per la4 di 5Numero registro generale 30558/2019Numero sezionale 714/2025Numero di raccolta generale 21635/2025Data pubblicazione 28/07/2025compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito delgiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente;condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 perspese borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra leparti le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 30/01/2025.Il PresidenteGIOVANNI LA ROCCA5 di 5Numero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTania [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Giacomo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRaffaella [OSCURATO:PERSONA].Luigi d'[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto a R.G. n. 17585/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-già controricorrenti-relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.21635/2025 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione di erroremateriale dell’ordinanza n. 21635/2025 depositata da questa Corte in data28/07/2025, con la quale è stato così deciso: «La Corte accoglie il quartoNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della società contribuente;condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»2. Il ricorrente rileva, in particolare, che la statuizione di condanna alpagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio di legittimità nonreca la distrazione in favore del procuratore antistatario, sebbeneformalmente richiesta nel ricorso.Considerato che:1. L’istanza di correzione deve essere accolta, dal momento che, nelricorso in cassazione, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv. [OSCURATO:PERSONA]aveva chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratoreantistatario.1.1. Considerato che la correzione dell’errore materiale può essere fattaanche d’ufficio e che dalla lettura dell’ordinanza n. 21365/2025 risulta chesi siano costituite sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Stato deve essere corretto (anche) l’erroremateriale che vede indicata la controricorrente (al singolare), anziché lecontroricorrenti (al plurale).P.Q.M.La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.21635/2025, pubblicata il 28/07/2025, laddove è scritto:«condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»si legga invece:«condanna le controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratoreantistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti lespese relative ai gradi di merito del presente giudizio.»Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.