CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 23172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33333/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso i loro domicilidigitali valeriamoralessosa @ sondrio.pecavvocati .it e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali [OSCURATO:EMAIL] e ernesto.cag- [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1846 della CORTE D’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione nei suoi confronti minacciata con atto di precetto notificatole il 20/10/2015 da GE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: sosteneva l’opponente che un identico pre- cetto, notificatole il 9/1/2014 dalla predetta creditrice, era stato annul- lato dal Tribunale di Sondrio con la sentenza n. 552 del 29/12/2015, essendo stata dichiarata invalida la procura generale del 20/1/2009 – la medesima impiegata dai difensori dell’avversaria anche per il succes- sivo atto d’intimazione –conferita dalla società antecedentemente alla fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in GE [OSCURATO:PERSONA]. 2.Nel prosieguo del giudizio, poi, l’opponente deduceva la caduca- zione delprecetto opposto a seguito di pignoramento negativo, al quale non era seguita altra esecuzione entro il termine di novanta giorni ex art. 481 cod. proc. civ.. 3.In esito a discussione orale – nel corso della quale la società op- posta depositava una stampa dei dati del fascicolo relativo all’appello presentato avverso la succitata sentenza n. 552 del 29/12/2015 – il Tribunale di Sondrio rigettava l’opposizione con la sentenza n. 448 del 17/10/2016. 4.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1846 del 29/4/2019, respingeva l’impugnazione avanzata dalla Mottarelli. 5.Innanzitutto, la Corte di merito riteneva legittima la produzione, non trattandosi di mezzo istruttorio, del documento riguardante la pro- posizione dell’appello avverso la sentenza n. 552/2015, atto che, co- munque, non aveva assunto rilevanza ai fini del rigetto dell’opposizione, poiché le controversie riguardavano diversi atti di precetto; in secondo luogo, reputava inconcludente la censura relativa alla presunta omessa considerazione delle pregresse vicende tra le parti; rispetto al dedotto difetto di ius postulandiper invalidità o inefficacia della procura generale del 20/1/2009, il giudice d’appello osservava che i difensori dell’appel- lata erano stati designati procuratori sia di GE [OSCURATO:PERSONA] (incor- porante), sia di [OSCURATO:SOCIETA] (incorporata); nella impugnata sentenza si rilevava, poi, il difetto di specifiche censure alla decisione di primo grado in ordine all’affermazione secondo cui il rigetto delle opposizioni ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., precedentemente proposte dalla Motta- relli, non rendeva necessaria alcuna riassunzione del precetto opposto, il quale legittimamente si fondava anche sulla sentenza n. 123 del 3/3/2006 (condanna alla rifusione di spese di lite in esito a rigetto dell’opposizione), titolo idoneo all’esecuzione. 6.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già GE [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l.), quale cessionaria del cessionaria del credito azionato da GE [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente depositavamemoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. . R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si rileva che la ricorrente ha inammissibilmente depositato la propria memoria in data 31/5/2022 e, dunque, senza il rispetto del termine («non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in ca- mera di consiglio») fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. In ogni caso, la contestazione della legittimazione processuale dell’odierna controricorrente – questione da esaminare ex officio – è infondata, avendo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (nuova denominazione della precedente GE [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l.) documentalmente dimo- strato di essere la cessionaria del ramo d’azienda della GE [OSCURATO:PERSONA]- vices S.r.l. e del credito azionato col precetto opposto. 2.Col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, 100 e 101 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto le eccezioni dell’appellante sulla produzione del documento ine- rente all’appello avverso la sentenza n. 552/2015 (asseritamente con- cernente un identico precetto); sostiene la ricorrente che il deposito del documento sia avvenuto in violazione delle preclusioni processuali e in lesione del suo diritto di difesa. 3.Col secondo, terzo e quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle circostanze dedotte a sostegno dei primi tre motivi dell’appello e inerenti alla precedente statuizione del [OSCURATO:PERSONA] riguardante il precetto notificato il 9/1/2014. 4.Dalla confusa esposizione dell’atto introduttivo pare di capire che, con l’opposizione, l ’ odierna ricorrente volesse far valere le statuizioni rese dal Tribunale di Sondrio con la sentenza n. 553/2015 e qui si duole che il documento presentato dall’opposta abbia dimostrato che la pre- detta pronuncia era stata impugnata. 5.Le censure sono inconcludenti, generiche, lacunose, formulate in evidente violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6), cod. proc. civ., oltre che, comunque, manifestamente infondate, nonché inammis- sibili (il secondo, il terzo e il quarto motivo) a norma dell’art. 348-ter cod. proc. civ. 6.All’allegata violazione delle indicate norme di rito (primo motivo) non è ricondotta alcuna conseguenza decisiva sull’esito del processo, circostanza che la Corte d’appello esclude, dato che la sentenza del 29/12/2015 riguardava un diverso atto di intimazione e, perciò, veniva ritenuta irrilevante per la decisione. 7.La censura, poi, ripete le generiche doglianze già avanzate con l’appello senza però confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di secondo grado che, come già esposto, ha ritenuto aspecifico il gravame rispetto alle statuizioni del giudice di prime cure. 8.In ogni caso, si rileva che la Mottarelli pretendeva di far valere nella presente controversia l’autorità di una sentenza –il cui contenuto non è nemmeno stato riportato nel ricorso introduttivo – che non era passata in giudicato e che, anzi, è stata riformata dal giudice d’appello con pronuncia poi confermata da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1580 del 19/1/2022): è evidente, dunque, la mancanza di decisività delle denunciate irregolarità e la manifesta infondatezza del motivo. Peraltro, poiché sarebbe spettato all’odierna ricorrente dimostrare che l’invocata decisione costituiva res iudicata, non può riscontrarsi al- cun vizio nell’operato dei giudici di merito, i quali in nessun caso , in assenza di attestazione del passaggio in giudicato,sarebbero stati vin- colati dalla più volte richiamata sentenza n. 552/2015 del Tribunale di Sondrio (impugnata e successivamente riformata); il deposito del docu- mento attestante la proposizione dell’appelloavverso quella pronuncia, perciò, non aveva alcuna incidenza sulla statuizione da rendere e ciò esclude l’interesse a dolersi di un’eventuale irritualità della sua produ- zione, ferma restando, comunque,l’impossibilità di riscontrare la deca- denza rispetto alla prova della mancanza di definitività del precedente invocato dall’avversario: in altri termini, difetta l’interesse di chi non ha dimostrato il passaggio in giudicato della pronuncia invocata a dolersi della regolarità della produzione della documentazione attestante il con- trario, relativa a circostanza comunque da accertare ufficiosamente. 9.Va poi, per mera completezza,ulteriormente precisato che: -contrariamente a quanto reiteratamente sostenuto dalla ricorrente, la pronuncia resa il 29/12/2015 nell’opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. non era affatto provvisoriamente esecutiva inter partes, data la natura di accertamento negativo dell’azione promossa; -è palesemente incongrua la richiesta di accertare e dichiarare la “im- procedibilità” e l ’ “ infondatez za ” dell ’ atto di precetto, il quale non dà corso ad un giudizio e non ha valore di domanda giudiziale; - la Corte d ’ appello ha specificamente esaminato la procura conferita agli [OSCURATO:PERSONA] e Caggiano, con conseguente infondatezza della do- glianza di omesso esame e comunque restando inconferenti le doglianze qui avanzate e volte ad un riesame di quella, da definirsi corretto pure alla stregua degli effetti della fusione societaria sui rapporti pendenti: e sempre che non si tratti di una censura mossa inammissibilmente in tempo successivo alla proposizione del ricorso originario in opposizione; - i nfine, il ricorso difetta di una comprensibile indicazione delle ragioni per le quali le non meglio precisate «complesse pregresse vicende» tra le parti, asseritamente pretermesse dai giudici di merito, potrebbero inficiare l’opposto odierno precetto. 10. Col quinto motivo (formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 480, 481, 627, 310, 632, 479 cod. proc. civ. e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte d’appello statuito che non erano stati esposti motivi d’impugnazione della decisione del primo giudice. 11. La censura è inammissibile. 12. Innanzitutto, essa non si confronta con la deci sione del giu- dice d’appello: la ricorrente ha integralmente ritrascritto il suo «quarto motivo d’appello, articolato in otto sotto-motivi», ciascuno dei quali in- dicato come «motivo di opposizione al precetto». 13. Il ricorso non contiene alcuna motivata critica alla decisione d’appello, che ha più volte sottolineato la mancanza di specifici motivi d’impugnazione introdotti a confutazione della motivazione del Tribu- nale. A tacer d’altro, proprio dall’esposizione del ricorso risulta la con- ferma della correttezza della sentenza impugnata, posto che la Motta- relli ha avanzato al giudice dell’impugnazione le stesse ragioni dell’op- posizione proposta in primo grado, senza però confrontarsi con le sta- tuizioni del giudice di prime cure. 14. Va poi rilevato che la censura affastella in rubrica eteroge- nee disposizioni normative (una delle quali, peraltro, inspiegabilmente attinente alla riscossione coattiva) senza illustrare in alcun modo per quale ragione le stesse sarebbero state violate dalla motivazione della sentenza del giudice d’appello. 15. Anche in questo caso s olo per completezza e ad abundan- tiam, si rileva la palese irragionevolezza della principale tesi dell’odierna ricorrente, secondo la quale i precetti opposti diverrebbero inefficaci «per mancata riassunzione exart. 627 c.p.c. entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato delle sentenze che hanno rigettato le relative opposizioni»; è evidente che, con un’affermazione completa- mente avulsa dal dettato normativo e dall’ordinamento, la Mottarelli considera l’atto di precetto –e, cioè, un atto stragiudiziale, prodromico all’esecuzione, dotato di efficacia di 90 giorni che resta sospesa in caso di opposizione ex art. 481, comma 2, cod. proc. civ. – come se fosse una controversia pendente, per giunta soggetta a necessaria riassun- zione. 16. Col sesto motivo (formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.)si deduce la nullità della decisione per la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte d’ap- pello confermato la decisione di primo grado sulle spese di lite, liquidate in Euro 6.500,00, oltre i valori massimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014. 17. La censura è manifestamente infondata e, come tale, inam- missibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. 18. Il giudice d ’ appello ha ritenuto corretta la liquidazione ope- rata dal primo giudice in relazione al valore della causa (Euro 15.625,00) e alle attività difensive svolte nelle varie fasi (studio, intro- duttiva, trattazione, decisionale). A tale statuizione la ricorrente contrappone l’argomento secondo cui non si sarebbe svolta attività istruttoria, né decisoria (essendo stata disposta la discussione orale). Posto che nella ricostruzione delle vicende processuali la stessa ri- corrente dà atto della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (nonché del deposito di memorie e documenti) e della discussione ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., è sufficiente esaminare l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per avvedersi della palese infondatezza della censura. La citata norma, infatti, «intende esemplificativamente … c) per fase istruttoria: … le memorie illustrative o di precisazione o in- tegrazione delle … eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o docu- menti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, … le deduzioni a verbale … d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti … la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, … l’esame e la registrazione o pubblicazione del prov- vedimento conclusivo del giudizio». Non risultano affatto superati, dunque, i valori massimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le menzionate quattro fasi. 19. In conclusione, per l’inammissibilità di ciascuno dei motivi il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ri- corrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo. 20. L ’ evidente inammissibilità del ricorso e dei motivi, unita- mente all’inconsistenza e pretestuosità di questi ultimi, costituisce ele- mento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, proc. civ., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. Come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la pro- posizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordi- namentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve te- nere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del pro- cesso e della conseguente necessità distrumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la con- danna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processual- mente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosa- mente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02). In applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , dell ’ ulte- riore importo, equitativamente determinato, di Euro 4.000,00. 21. Va dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo intro- dotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del