CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 28 novembre 2024, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice di, merito abbia erroneamente qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen. invece che in termini di lesioni personali; che il ricorso verte su motivo manifestamente infondato; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha avallato la qualificazione giuridica dell'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] sull'espresso rilievo della reiterazione, da parte dell'agente, di colpi di coltello all'indirizzo di una zona del corpo della vittima sede di organi vitali, che hanno provocato ferite che, laddove la persona offesa non fosse stata operata d'urgenza, la avrebbero senz'altro esposta a rischio di morte; che i dati fattuali esposti dal giudice supportano appieno l'operata questione giuridica in chiave sia di idoneità ed univocità degli atti che di animus necandi, non apprezzandosi, invece, i profili di illogicità, tantomeno manifesta, e contraddittorietà segnalati dal ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende