CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42729/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente riformato il provvedimento, in data 3 dicembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere. Dopo avere premesso che non era necessaria una specifica motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari che giustificavano la rinnovazione della misura, in precedenza disposta con ordinanza annullata per il mancato rilascio da parte del pubblico ministero dei supporti informatici contenenti le tracce audio delle intercettazioni cui la difesa aveva chiesto l'accesso, Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., limitando, però, l'addebito al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen., contestato al capo 1) della provvisoria imputazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi sintetizzabili, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., come segue. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva in ordine all'assenza nell'ordinanza genetica di una specifica motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari giustificative della rinnovazione della misura in precedenza annullata, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale ampiamente richiamata. Ha, infatti, attribuito rilevanza alla causa dell'annullamento, ritenuta solo formale, ignorando che nel caso concreto era stata riscontrata una illegittima compressione del diritto di difesa a seguito della mancata messa a disposizione del difensore e del Tribunale adito ex art. 309 cod. proc. pen, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche. 2.2 Vizio di motivazione "con riferimento: a) all'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di tipo 'ndrangheta di cui al capo 1)". L'affermazione dell'esistenza di una locale di 'ndrangheta denominata "[OSCURATO:PERSONA]", appartenente al mandamento tirrenico, contraddistintasi per controllare capillarmente ogni aspetto della vita sociale, specie imprenditoriale, attraverso l'erogazione di prestiti usurari e la creazione di un sistema di pronta reperibilità del credito, è apodittica. Da nessun elemento probatorio, comprese le risultanze investigative che hanno consentito di ricostruire una serie di rapporti a carattere usurario, si evince la manifestazione all'esterno e l'uso del metodo mafioso con il correlato conseguimento di una effettiva capacità di intimidazione. Non è sufficiente a tal fine né che taluno degli associati abbia posto in essere reati connotati da violenza né che i crediti a tasso usuraio siano stati riscossi attraverso la consumazione di reati estorsivi né, infine, l'accertata esistenza di collegamenti parentali degli indagati con più soggetti condannati per associazione mafiosa con la sentenza irrevocabile che ha definito il procedimento "Scacco matto". 2.3. Vizio di motivazione "per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare e, comunque, per aver illogicamente motivato ... con riferimento all'adesione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere di stampo mafioso di tipo 'ndrangheta". Il ruolo del Valerioti all'interno della compagine associativa è stato desunto unicamente dall'attività di mediaziOne svolta tra gli usurai Rao e Versace ed una delle vittime, [OSCURATO:PERSONA], oggetto del capo 2) dell'imputazione, senza verificare se l'indagato abbia fornito un contributo rilevante ai fini della conservazione o rafforzamento dell'associazione e, sotto il profilo soggettivo, se abbia, consapevolmente e volontariamente, perseguito il comune programma delittuoso in modo stabile e permanente. 2.4. Vizio di motivazione "per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare e, comunque, per aver illogicamente motivato, con riferimento alla ritenuta operatività della presunzione di pericolosità del Valerioti ai fini della adeguatezza della custodia in carcere". Il Tribunale non ha tenuto conto che la presunzione relativa operante nell'ipotesi si sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., impone, comunque, di motivare in ordine alla rilevanza sulla permanenza delle esigenze cautelari del tempo trascorso tra l'emissione della misura ed i fatti contestati in via provvisoria, specie se, come nella specie, assai prolungato (sette anni). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato 1. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva che lamentava la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. peri. sul rilievo che il divieto di rinnovazione, salvo specifica motivazione in ordine alle «eccezionali esigenze cautelari», non si riferisce ai casi di annullamento per vizi formali, come quello rilevato dalla precedente ordinanza del 20 luglio 2020, posto che in siffatte ipotesi non si determina alcun effetto preclusivo da giudicato cautelare e la rinnovazione, conseguentemente, non integra una violazione del principio del «ne bis in idem» derogabile solo in presenza esigenze cautelari eccezionali e specificamente individuate. 1. La soluzione offerta dal Tribunale alla questione è corretta. 1.1. Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza dell'8-10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. E' stato, quindi, riconosciuto il diritto della difesa di accedere alla prova diretta sin dalla fase delle indagini preliminari, ottenendo la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni «allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali».La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non costituisce uno strumento utile alla difesa per l'esercizio di tale diritto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, cui è onerato il pubblico ministero procedente ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Attraverso tale adempimento non sono «messi a disposizione» della difesa i supporti delle captazioni che consentono l'ascolto dei files audio originali. Al pubblico ministero, infatti, è consentito di utilizzare a fini cautelari i dati conoscitivi tratti dalle captazioni effettuate, senza che sia tenuto a produrre al giudice della cautela o al tribunale del riesame le tracce foniche relative alle intercettazioni utilizzate (ex plurimis Sez.6, n.22570 del 11/ 4/ 2017, Cassese, Rv.270036). D'altra parte, la difesa che ha proposto l'istanza di riesame, per converso, ha facoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 43 disp. att. cod. proc. pen di estrarre copia solo degli atti trasmessi. 1.2. L'ingiustificato impedimento al difensore del diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, pur non inficiando il risultato probatorio in sé considerato, determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa. Si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. Se, pertanto, il vizio sia stato ritualmente dedotto e ritenuto in sede di riesame, la decisione emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. non può essere fondata sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica. In altri termini, una volta verificatasi la nullità nel subprocedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate le trascrizioni interessate non possono essere utilizzate come prova nel giudizio cautelare fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle captazioni mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova, cioè le intercettazioni, sia il risultato probatorio conseguito, ossia i dialoghi captati (Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. -; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Scozzafava, Rv. 281689; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-02; Sez.3, n.10951 del 17/1/2019, Spada, Rv.275868Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246907). 1.3. Tanto posto non può sostenersi che la prima ordinanza genetica sia stata annullata dai giudici del riesame per la mancata tempestiva trasmissione di atti imposta dall'art. 310, comma 5, cod. proc. pen. L'annullamento è stato, infatti, determinato non dall'intempestiva trasmissione dei supporti audio ma dall'effetto invalidante prodotto sul materiale probatorio messo a disposizione dal Tribunale del riesame dall'omesso rilascio di copia delle intercettazioni su supporto fonico. Sanato il vizio procedurale ed emessa nuovamente la misura, non vi è alcuna ragione per applicare nel procedimento di riesame promosso dalla difesa il disposto dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. che impone la motivazione rafforzata sulle esigenze cautelari, oltre che in caso di inosservanza dei termini della decisione o del suo deposito, solo nel caso di trasmissione degli atti oltre i termini di cui al precedente comma 5. 2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi alla gravità indiziaria, sia pure formalmente proposti per vizi motivazione, nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, nuovi e diversi apprezzamenti riservati al giudice del merito cautelare che vi ha provveduto, fornendo adeguata giustificazione strettamente ancorata alle emergenze probatorie, analiticamente richiamate. L'ordinanza impugnata, in piena sintonia coi principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez. U, n 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376), ha desunto esistenza e l'operatività sul territorio di Polistena di un sodalizio riferibile alle famiglie Longo e Versace, dedito in prevalenza alla commissione di delitti di usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, estorsioni e riciclaggio ed il suo carattere mafioso dalle dichiarazioni rese da una pluralità di persone offese e da numerose conversazioni intercettate per quanto direttamente attinenti alle modalità di esecuzione dei reati scopo (pagg. da 4 a 11). Il compendio investigativo, secondo i giudici della cautela, ha dimostrato anche la forza di condizionamento promanante dal sodalizio: non solo la riscossione degli interessi dei prestiti concessi a tasso usurario era caratterizzata dal ricorso sistematico a minacce e riferimenti evocativi dell'appartenenza dei creditori alla cosca operante nel territorio, ma anche il cambio degli assegni degli usurati poteva essere realizzato grazie alla partecipazione di più persone disposte ad operare come prestanome sol perché non in grado di opporsi alle pressanti richieste di coinvolgimento avanzate dagli affilati. La capacità di intimidazione nell'ambiente circostante aveva consentito, in concreto, il condizionamento delle scelte degli operatori economici, ad esempio per bloccare il trasferimento di sede di una pasticceria, ed era talmente diffusa nel territorio di riferimento che un creditore, prima di porre in essere azioni nei confronti del suo debitore resosi inadempiente, aveva sentito il bisogno di chiedere l'autorizzazione ad uno degli affiliati, il quale, per conto del gruppo, gli aveva dato disposizioni specifiche su come procedere. Grazie a siffatte modalità operative, il sodalizio era arrivato al punto da sostituirsi agli istituti bancari nell'attività di concessione del credito agli 5 7°'It imprenditori, conseguendo rilevanti proventi investiti in attività lecite con capillare infiltrazione del tessuto economico. Sintomatici della natura mafiosa del gruppo erano stati, infine, considerati i frequenti rapporti con altre organizzazioni criminali e la disponibilità comune di armi, oltre che la dichiarata consapevolezza di appartenere ad un unico gruppo (in una delle conversazioni uno degli esponenti di vertice, [OSCURATO:PERSONA], aveva ammesso esplicitamente di appartenere al gruppo Longo). Quanto alla posizione del Valerioti - accusato di essere partecipe, «con compiti di esecuzione egli ordini e direttive dei capi e con funzioni operative manifestatesi nel porre in essere quotidiane azioni intimidatorie, volte a mantenere il controllo del territorio, nel procacciare vittime dei reati contro il patrimonio, nella riscossione dei proventi dei reati di usura e nella cooperazione con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso» - il Tribunale (pagg. da 13 a 16) ha valorizzato in chiave accusatoria le dichiarazioni rese da una delle persone offese del reato di usura, [OSCURATO:PERSONA], e alcune conversazioni intercettate, desumendone che l'odierno ricorrente, lungi dall'essersi interessato occasionalmente alla vicenda del Barnabà, aveva operato stabilmente per conto del sodalizio, reperendo persone in difficoltà economica, indirizzandole a [OSCURATO:PERSONA], al quale era legato da consolidato rapporto amicale, e a [OSCURATO:PERSONA], di cui era parente, e, infine, svolgendo, una volta instaurato il rapporto usurario con le vittime, il ruolo di mediatore. Lo stretto collegamento del Valerioti con il Rao ed il Versace ed il gruppo, di cui questi ultimi due facevano parte con un ruolo di spicco, spiega perché il Valerioti, nel rapportarsi con il Barnabà, si era mostrato addentro alle dinamiche associative e perché era stata scelta proprio l'abitazione di sua madre (convenzionalmente conosciuta come «la casa dove di vendono le uova») come base operativa e logistica per l'attività usuraia, destinata ad essere frequentata dai debitori vessati. Lo stesso Valerioti, in una delle conversazioni intercettate, colloquiando con il Rao, aveva dimostrato un interesse diretto alla gestione dei rapporti debitori, lasciando intendere di essere pienamente coinvolto nelle attività illecite svolte in comune. A fronte di tali argomentazioni, la difesa ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a prospettare una diversa rilettura dei medesimi elementi di fatto. 2.4. Il quarto motivo è infondato. E' vero che il Tribunale si è espressamente discostato dall'orientamento interpretativo, di recente espresso da questa Corte in più sentenze secondo il quale quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., (ex multis Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez., 1, 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-02). Tuttavia, nel caso concreto, il giudizio prognostico sull'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stato fondato su dati fattuali e logici, ossia sul tempo, obbiettivamente contenuto, trascorso dalla consumazione del reato associativo, contestato in forma chiusa con espressa indicazione della data di cessazione (dal 2014 al 2018) e, per converso, sulla protrazione della condotta illecita per un periodo prolungato, che appaiono adeguati a sostenere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto della mancanza di allegazioni difensive sulla sopravvenienza di fatti in qualche modico incidenti sul vincolo associativo e sulla prosecuzione dei rapporti illeciti con gli affiliati. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp