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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 38044/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 7/4/2023 confermava il decreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona del 13/3/2023, con il quale era stato convalidato il sequestro probatorio disposto di urgenza dalla polizia giudiziaria in data 10/3/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione e del verbale di sequestro e del decreto di convalida.

Quanto al primo, osserva che non è sufficiente la mera indicazione dei delitti ipotizzati (artt. 56 e 640 cod. pen.) contenuta nell'informazione di garanzia; quanto al provvedimento di convalida, risulta del tutto inidoneo il richiamo del Tribunale alla annotazione di p. g. del 10/3/2023, che contiene la descrizione del fatto, annotazione "implicitamente" richiamata nel decreto di convalida, posto che non si è in presenza di una motivazione per relationem, ma appunto di un richiamo implicito e, dunque, inesistente.

Ancora con riferimento al provvedimento di convalida la difesa ritiene insufficiente la motivazione circa la finalità probatoria che giustifica il provvedimento ablativo, che nel caso di specie si riduce all'affermazione per cui "trattasi di documenti apparentemente falsi". 2.1 Con il secondo motivo eccepisce l'ingiustizia e l'erroneità del provvedimento, evidenziando che non si può ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti sulla base di una violazione amministrativa, quale la vendita di brokeraggio portata porta in assenza del titolo autorizzativo, in quanto tale non avente rilievo penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sezione 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01).

Ed invero, il provvedimento che impone il vincolo cautelare deve consentire di verificare se il fatto materiale sia sussumibile nell'ipotesi di reato contestata, non essendo a tal fine sufficiente la mera postulazione della sua esistenza da parte del pubblico ministero.

In altri termini, l'autorità giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sezione 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816 - 01; Sezione 4, n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508 - 01; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).

Ora, qualsiasi sia l'indirizzo giurisprudenziale che si intenda seguire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del fumus delitti, non vi è dubbio che un'ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato, non essendo all'uopo sufficiente richiamare gli articoli di legge ed enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti (che, peraltro, nel caso oggetto di scrutinio nemmeno sono indicati), senza, tuttavia, descrivere questi ultimi (Sezione 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 - 01; Sezione 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781 - 01): la sussistenza del reato è il presupposto legittimante l'apposizione del vincolo reale (Sezione 5, n. 13594 del 27/2/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01, che ha ritenuto nullo - e come tale non sanabile dal Tribunale del riesame - il decreto di sequestro probatorio nel quale il pubblico ministero si era limitato ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti, senza contenere alcuna descrizione di questi ultimi).

Tanto premesso, osserva il Collegio che, sia il provvedimento di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, che il decreto di convalida emesso dal pubblico ministero, contengono la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, gli «artt. 640 - 56 - 110 - c. p.» secondo il verbale di sequestro della polizia giudiziaria e gli «artt. 651 c.p., 56 e 640 c. p.» secondo il decreto di convalida.

Sono, dunque, totalmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione, seppur sommaria, della fattispecie per cui si procede nei riguardi del Costanzo, a quante sono le ipotesi di truffa o tentata truffa a lui attribuibili, a quali sarebbero le coordinate spazio-temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti.

Tale anemia motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa non consentita dalla legge.

Nemmeno ricorre nel caso di specie una ipotesi di motivazione per relationem, atteso che né il provvedimento ablativo di iniziativa della polizia giudiziaria, né il decreto di convalida del pubblico ministero, rimandano ad altri atti del procedimento ostensibili all'indagato contenenti una descrizione della condotta ascrittagli.

Del resto, la stessa ordinanza impugnata fa riferimento ad un richiamo implicito del decreto di convalida all'annotazione di polizia giudiziaria del 10/3/2023 («implicitamente richiamata», si legge a pagina 2 dell'ordinanza del Tribunale del riesame).

Trattasi di motivazione non intellegibile, in quanto, in assenza di qualsivoglia rinvio esplicito, non può esservi alcun richiamo per relationem ad atti del procedimento.

Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonchè del decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero, con la conseguente restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. 1.2 Il secondo motivo resta assorbito.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida di sequestro del 13/3/2023, depositato il 14/3/2023 e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione all'autorità compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 7/4/2023 confermava il decreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona del 13/3/2023, con il quale era stato convalidato il sequestro probatorio disposto di urgenza dalla polizia giudiziaria in data 10/3/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione e del verbale di sequestro e del decreto di convalida. Quanto al primo, osserva che non è sufficiente la mera indicazione dei delitti ipotizzati (artt. 56 e 640 cod. pen.) contenuta nell'informazione di garanzia; quanto al provvedimento di convalida, risulta del tutto inidoneo il richiamo del Tribunale alla annotazione di p. g. del 10/3/2023, che contiene la descrizione del fatto, annotazione "implicitamente" richiamata nel decreto di convalida, posto che non si è in presenza di una motivazione per relationem, ma appunto di un richiamo implicito e, dunque, inesistente. Ancora con riferimento al provvedimento di convalida la difesa ritiene insufficiente la motivazione circa la finalità probatoria che giustifica il provvedimento ablativo, che nel caso di specie si riduce all'affermazione per cui "trattasi di documenti apparentemente falsi". 2.1 Con il secondo motivo eccepisce l'ingiustizia e l'erroneità del provvedimento, evidenziando che non si può ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti sulla base di una violazione amministrativa, quale la vendita di brokeraggio portata porta in assenza del titolo autorizzativo, in quanto tale non avente rilievo penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sezione 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01). Ed invero, il provvedimento che impone il vincolo cautelare deve consentire di verificare se il fatto materiale sia sussumibile nell'ipotesi di reato contestata, non essendo a tal fine sufficiente la mera postulazione della sua esistenza da parte del pubblico ministero. In altri termini, l'autorità giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sezione 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816 - 01; Sezione 4, n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508 - 01; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Ora, qualsiasi sia l'indirizzo giurisprudenziale che si intenda seguire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del fumus delitti, non vi è dubbio che un'ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato, non essendo all'uopo sufficiente richiamare gli articoli di legge ed enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti (che, peraltro, nel caso oggetto di scrutinio nemmeno sono indicati), senza, tuttavia, descrivere questi ultimi (Sezione 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 - 01; Sezione 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781 - 01): la sussistenza del reato è il presupposto legittimante l'apposizione del vincolo reale (Sezione 5, n. 13594 del 27/2/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01, che ha ritenuto nullo - e come tale non sanabile dal Tribunale del riesame - il decreto di sequestro probatorio nel quale il pubblico ministero si era limitato ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti, senza contenere alcuna descrizione di questi ultimi). Tanto premesso, osserva il Collegio che, sia il provvedimento di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, che il decreto di convalida emesso dal pubblico ministero, contengono la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, gli «artt. 640 - 56 - 110 - c. p.» secondo il verbale di sequestro della polizia giudiziaria e gli «artt. 651 c.p., 56 e 640 c. p.» secondo il decreto di convalida. Sono, dunque, totalmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione, seppur sommaria, della fattispecie per cui si procede nei riguardi del Costanzo, a quante sono le ipotesi di truffa o tentata truffa a lui attribuibili, a quali sarebbero le coordinate spazio-temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti. Tale anemia motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa non consentita dalla legge. Nemmeno ricorre nel caso di specie una ipotesi di motivazione per relationem, atteso che né il provvedimento ablativo di iniziativa della polizia giudiziaria, né il decreto di convalida del pubblico ministero, rimandano ad altri atti del procedimento ostensibili all'indagato contenenti una descrizione della condotta ascrittagli. Del resto, la stessa ordinanza impugnata fa riferimento ad un richiamo implicito del decreto di convalida all'annotazione di polizia giudiziaria del 10/3/2023 («implicitamente richiamata», si legge a pagina 2 dell'ordinanza del Tribunale del riesame). Trattasi di motivazione non intellegibile, in quanto, in assenza di qualsivoglia rinvio esplicito, non può esservi alcun richiamo per relationem ad atti del procedimento. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonchè del decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero, con la conseguente restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. 1.2 Il secondo motivo resta assorbito. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida di sequestro del 13/3/2023, depositato il 14/3/2023 e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione all'autorità compete
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