CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato;–controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante;-intimata-avversoNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026la sentenza n. 4405/17/2016 pronunciata in data 15/12/2016dalla [OSCURATO:PERSONA] -sezione staccata diCatania - e depositata il 16/12/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. In data 14/03/2011 l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia diCatania, poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., notificava alla societàcontribuente intimazioni di pagamento per l’importo complessivo dieuro 182.449,71 in relazione alle cartelle esattoriali di seguito indicate:1) cartella di pagamento n.29320070072058900 relativa a ritenutealla fonte, interessi e sanzioni pecuniarie per l’anno di imposta 1997,notificata il 23.06.2007, di cui alla intimazione n.29320119005617590;2) cartella di pagamento n.29320020042237933 relativa a Iva,ritenute, addizionale regionale, interessi e sanzioni pecuniarie perl’anno d’imposta 1998, notificata il 17/07/2002, di cui alla intimazionen. 29320119005619315;3) cartella di pagamento n.29320040071111967 relativa a Irap,ritenute, addizionale regionale, interessi e sanzioni pecuniarie perl’anno d’imposta 2000, notificata il 16/02/2005, di cui alla intimazionen. 29320119005616075;4) cartella di pagamento n.29320060012376971 relativa a Irap, Iva,ritenute, addizionale regionale, interessi e sanzioni pecuniarie perl’anno d’imposta 2001, notificata il 23/10/2006, di cui alla intimazionen. 29320119005616681;5) cartella di pagamento n.29320080061240652 relativa al recuperosomme dovute ai sensi della legge 289/2002 per l’anno d’imposta2003, notificata il 30/04/2008, di cui alla intimazione n.29320119005618002;Numero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/20266) cartella di pagamento n.29320080061240551 relativa ad Irap, Iva,ritenute, addizionale regionale, interessi e sanzioni pecuniarie perl’anno d’imposta 2004, notificata il 30/04/2008, di cui alla intimazionen. 29320119005617901;7) cartella di pagamento n.29320090025713827 relativa ad Irap, Iva,ritenute, addizionale regionale, interessi e sanzioni pecuniarie perl’anno d’imposta 2005, notificata il 25/05/2009, di cui alla intimazionen. 29320119005618507.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accoglieva ilricorso della società contribuente, rilevando, in assenza di costituzionedell’Agente della [OSCURATO:PERSONA], la mancata produzione delle relate dinotifica delle cartelle e, quindi, dichiarando la decadenza dell’Ufficio ela prescrizione della pretesa tributaria.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA] accoglieval’appello dell’Agente della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la regolarità e latempestività delle notifiche delle cartelle a mani di soggetti incaricatialla ricezione degli atti e, pertanto, senza la necessità di avviso a mezzodi lettera raccomandata, ed ancora l’assenza di impugnazione neitermini e, quindi, l’insussistenza delle doglianze sulla prescrizione edecadenza avanzate dalla società contribuente; a tal fine rilevavaanche l’ammissibilità della documentazione in grado di appello e lalegittima produzione di copie di documenti.4. La società contribuente propone ricorso per cassazioneaffidandolo a sei motivi. L’Agenzia deposita controricorso.Rimane intimato l’Agente della [OSCURATO:PERSONA], regolarmente edottodel giudizio in data 16/06/2017.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 58, primo e secondo comma, del d.lgs. 546/1992, per aver laCommissione tributaria regionale ritenuto provata la notificazione dellecartelle di pagamento sulla base di nuove prove costituite dalle relatedi notifica che l’Agente della riscossione, contumace nel giudizio diprimo grado, ha prodotto per la prima volta in appello, benché neavesse già anteriormente la disponibilità, in assenza di dimostrazionedi non averle potuto produrre nel precedente grado di giudizio percausa non imputabile, e per aver considerato le predette relazioni dinotifica come documenti in relazione al thema decidendum.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. daultimo Cass. sez. V, 11/09/2025, n. 27901), alla luce del principio dispecialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forzadel quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e normaprocessuale tributaria, prevale quest’ultima-, nel grado di appello delgiudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzocomma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, delcitato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovidocumenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio diprime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel gradopregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr.Cass. 27831 del 2025; Cass. 8/05/2024, n. 12498; Cass. 28/06/2022,n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass. 24/06/2021 n. 18103);tanto anche laddove i nuovi documenti comportino un ampliamentodella materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primogrado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio delcontraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine diNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. sez. 5,23/4/2025, n. 10549).1.3. L’art. 58 del d.lgs. 546/1992, vigente ratione temporis (ovveronella formulazione antecedente a quella di cui all’art. 1, comma 1, lett.bb) d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220) consente, dunque, la produzionedi documenti in appello, anche se preesistenti, a prescindere dallaprova della non imputabilità in relazione all’omesso deposito in primogrado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, terzo comma, delD.lgs. richiamato dall’art. 61 del citato decreto.Nel caso in esame, quindi, a nulla rileva che l’Agente dellariscossione non si sia costituito in primo grado e non abbia prodotto lerelate di notificazione di cui già aveva la disponibilità, in quanto ladisciplina della contumacia di cui agli artt. 290 e seguenti c.p.c. nonprevisione espressa. La controparte, a fronte della contumacia delconvenuto-resistente, non è sollevata dall’onere della prova sullastessa incombente e non può avanzare rilievi affinché ilcomportamento del contumace sia in qualche modo valutatonegativamente, nemmeno ai fini dell’art. 116 c.p.c., soprattuttoladdove, come nel caso di specie, una espressa previsione di legge,l’art. 58, comma 1 e comma 2, del d.lgs. 546/1992, vigente almomento dell’introduzione del primo grado di giudizio, consentival’attività processuale che la società contribuente censura.Né rileva che i documenti fossero preesistenti, atteso che il nuovodocumento è quello non prodotto in primo grado per il quale la partenon è incorsa in decadenza in virtù di espressa disposizione, come nelcaso di specie ai sensi dell’art. 58, comma 1 e comma 2, c.p.c., checonsentiva, per quanto qui di interesse, al giudice di appello di disporrenuove prove laddove ritenute necessarie ai fini della decisione e diNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026valutare nuovi documenti laddove le parti avessero esercitato la facoltàdi produrli.2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 2717 e 2719 c.c., e dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 445/2000,per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che le relate dinotifica, prodotte in fotocopia dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA] appellante,prive della attestazione di conformità all’originale apposta da unpubblico ufficiale, avessero efficacia di piena prova della regolarenotificazione delle cartelle di pagamento, invece che valenzameramente indiziaria o presuntiva e nonostante il formale e specificodisconoscimento di conformità all’originale compiuto dalla società nellaprima difesa utile e cioè nell’atto di controdeduzioni in appello.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La Corte ha affermato (da ultimo con ordinanza della sezionetributaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.32293) che per giurisprudenzaconsolidata, anche nel giudizio tributario, è preclusa la contestazionedella conformità all'originale di un documento prodotto in copia per iltramite di mere clausole di stile e generiche o onnicomprensive,dovendo, invece, essa essere operata – a pena di inefficacia – in modochiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 27633; Cass.20/06/2019 n. 16557; Cass. 25/05/2021 n. 14279).L’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamentela copia fotostatica di una scrittura implica, pertanto, necessariamenteche il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con unadichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinitàdella copia, con indicazione puntuale dei motivi (Cass. sez. 5,1/4/2025, n. 8604).Numero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/20262.3. Nel caso di specie la società contribuente nelle controdeduzioniin appello richiamate dalla ricorrente ed allegate al presente ricorso, apagina 11, ha provveduto al disconoscimento di conformità all'originaledelle copie delle relate di notifica delle cartelle prodotte dall’Agentedella riscossione nel giudizio di appello “sia nel loro contenuto, che nellarelazione di notificazione”, con conseguente affermazione diinutilizzabilità ai fini della decisione e/o perché prive di efficaciaprobatoria.Se, dunque, è applicabile nel giudizio tributario la disciplina generaleprevista dal codice civile in tema di tutela di diritti e di prova, ildisconoscimento delle copie prodotte in giudizio, così come avvenuto,non è conforme ai principi innanzi richiamati, non essendo statispecificati i motivi per i quali la genuinità dei documenti prodotti infotocopia dovesse essere posta in dubbio con conseguente necessità didar corso al procedimento di cui agli artt. 214 e seguenti c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione degliartt. 214, 215, 112, 115, 116 c.p.c., e dell’art. 22 del d.lgs. 546/1992,per non aver la Commissione tributaria regionale, in presenza dispecifico disconoscimento della conformità all’originale delle relate dinotifica delle cartelle di pagamento prodotte in copia fotostatica, senzal’attestazione di conformità all’originale, adottato l’ordine di esibizionedell’originale dei documenti, attribuendo alle copie fotostatiche pienaefficacia probatoria rimessa al libero apprezzamento e ritenendoprovati i fatti in essi rappresentati e cioè la regolare notificazione dellecartelle di pagamento impugnate.3.1. Il motivo è assorbito nel rigetto del secondo motivo di ricorso,privata e, quindi, del documento prodotto in giudizio o delNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026procedimento di verificazione in caso di disconoscimento laddove si èritenuta l’insussistenza di un valido disconoscimento.4. Con il quarto motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione degliartt. 2953, 2946 e 2948 n. 4 c.p.c., per aver la Commissione tributariaregionale ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi erariali fossequello ordinario decennale e non quello breve quinquennale anchenell’ipotesi di notifica di cartelle di pagamento che non siano stateoggetto di opposizione nel termine di sessanta giorni con decorrenzadel termine di prescrizione dalla data di notifica delle cartelleesattoriali.5. Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,per aver la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare ladocumentazione versata in atti, dalla stessa ritenuta attendibile, dallacui effettiva valutazione avrebbe potuto riscontrare che, al momentodella notifica delle intimazioni di pagamento, era decorso il terminequinquennale di prescrizione in relazione ai tributi contenuti in duedelle cartelle di pagamento, con decorrenza del termine di prescrizionedalla data di notifica delle stesse.4.5.1. Il quarto ed il quinto motivo possono essere trattaticongiuntamente e sono parzialmente fondati.4.5.2. Le doglianze del ricorrente si riferiscono alla cartella dipagamento n.29320020042237933 relativa a Iva, ritenute, addizionaleregionale, interessi e sanzioni pecuniarie per l’anno d’imposta 1998,notificata il 17/07/2002, di cui alla intimazione n.29320119005619315, nonché alla cartella di pagamento n.29320040071111967 relativa a Irap, ritenute, addizionale regionale,Numero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026interessi e sanzioni pecuniarie per l’anno d’imposta 2000, notificata il16/02/2005, di cui alla intimazione n. 29320119005616075.Il ricorrente deduce la prescrizione del credito tributario per decorrenzadel quinquennio successivamente alla notifica delle cartelle,asseritamente effettuata rispettivamente in data 17/7/2002 ed in data16/2/2005, prima che l’Agente della riscossione procedesseall’intimazione di pagamento in data 14/3/2011.Negli atti richiamati dal ricorrente risulta, infatti, che l’eccezione diprescrizione era stata proposta anche con riferimento alla prescrizionesuccessiva alla notifica delle cartelle (pagina 17 dell’atto dicontrodeduzioni in appello, allegato al ricorso).[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale al riguardo ha, più in generale,evidenziato l’insussistenza delle doglianze sulla prescrizione e sulladecadenza, stante la mancata impugnazione delle cartelle nei terminidi sessanta giorni, una volta ritenuta la validità e tempestività dellanotifica delle cartelle eseguite a mani di soggetti incaricati alla ricezionedegli atti, senza necessità di avviso a mezzo di lettera raccomandata.4.5.3. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 6-5.8/3/2022, n. 7486) nel caso di notifica di cartella esattoriale nonfondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizioneentro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativaalle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto,rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n.472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.Secondo il principio di autonomia il termine prescrizionalequinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., prescinde sia dallatipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria sideve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, alNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass. sez.5,11/08/2025, n.23052).Ed allora, se per i tributi indicati (IVA ed IRAP) il termine di prescrizioneè decennale, per le sanzioni e gli interessi invece, il termine èquinquennale.La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in relazione allecartelle n.29320020042237933 e n. 2932004007111967, conconseguente rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:SOCIETA] affinché accerti la decorrenza del termine di prescrizione,alla luce dei principi innanzi richiamati avuto riguardo alle diverse vocidi credito in esse riportate.6. Con il sesto motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c. dell’art.118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 546/1992, peraver la Commissione tributaria regionale rigettato in maniera genericae apodittica cinque eccezioni contenute nell’appello incidentalecontestuale all’atto di controdeduzioni dell’odierna ricorrente, senzadarne atto nella ricostruzione dei fatti del giudizio e senza in alcunmodo esporre, neppure in modo sintetico, le ragioni della conclusioneraggiunta in merito ai predetti rilievi in modo da consentire di ricavareun percorso argomentativo adeguato e corretto.5.1. Il motivo è parzialmente fondato.5.2. Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte (Cass.sez. 5, 24/07/2025, n. 21240) «Nel processo civile ed in quellotributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre ilcontenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimentigiudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragionidella decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante erisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alleNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione nonpuò ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità delgiudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né dellemodalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali sipone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale odisciplinare del magistrato» (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf.Cass. n. 29028 del 06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass.n. 9334 del 08/05/2015).Se dunque in via generale è possibile motivare la sentenza diappello mediante il rinvio o la trascrizione delle motivazioni dellasentenza di primo grado, non può ritenersi che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado abbia assolto all’obbligo motivazione anchesoltanto con riferimento al precetto costituzionale del c.d. minimocostituzionale.Ed infatti, questa Corte (Cass. sez. 5, 11/4/2024, n. 9830, Cass. sez.5, 18/07/2024, n. 19824), in tema di contenzioso tributario, ha anchechiarito che la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, aisensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp.sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delleconsiderazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle,limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnatamediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazionedel thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento delladecisione.5.3. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale harigettato l’appello incidentale della società in quanto ha ritenuto leeccezioni proposte prive di pregio e, con riferimento alla pretesaillegittimità della procedura di riscossione, ha riformato la sentenza diNumero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026primo grado rigettando l’appello incidentale della società per quantogià a tal proposito motivato dal giudice di primo grado.Se le doglianze relative alla disposta compensazione delle spese delgiudizio di primo grado risultano assorbite dalla riforma della sentenzadi primo grado da parte del giudice di appello che ha regolamentato leall’esito del giudizio compensandole e se le doglianze di carattereformale relative al procedimento seguito per l’emissione degli attiopposti, avuto riguardo al previo avviso bonario di cui all’art. 36 bis deld.P.R. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 e allamancata indicazione del responsabile e dei termini per impugnare,devono ritenersi assorbite nella valutazione circa la regolarità dellaprocedura di riscossione con conseguente valutazione delle eccezionidedotte come prive di pregio, deve affermarsi la assoluta carenza dimotivazione in ordine alla questione relativa alla quantificazione degliinteressi di mora che il contribuente deduceva come eccessivi sin dalprimo grado di giudizio, reiterando la questione nell’appello incidentale.Ed invero non consente di ritenere il superamento del c.d. minimocostituzionale sul punto il rinvio alla pronuncia di primo grado, nonpotendo considerarsi resa per relationem la motivazione priva delleragioni di condivisione della motivazione di altra pronuncia alla lucedelle doglianze espresse dalle parti (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n.8053, Cass. sez.5, 3/7/2025, n. 19573, Cass. sez.5, 26/9/2025, n.26206, Cass. sez. 5, 15/7/2025, n. 21537, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n.7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598). Ed infatti, su tale profilola Commissione tributaria provinciale non si è in alcun modosoffermata, atteso l’annullamento degli atti impugnati per mancatanotificazione delle cartelle costituenti il presupposto delle intimazioni dipagamento.Numero registro generale 16099/2017Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 8826/2026Data pubblicazione 08/04/2026Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata va cassata con rinvio algiudice del merito per la valutazione in ordine alla debenza degliinteressi di mora.La Corte, P.Q.Mrigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, inaccoglimento del quarto, del quinto e del sesto motivo, nei limiti di cuiin motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]