CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 21700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28582/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. TORLONIA 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrente nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 956/2019 depositata il30/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito SAC), gestore del locale aeroporto, chiese al Tribunale etneo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rilascio di un’area situata all’interno dell’aeroporto, adibita a sportello, lamentando che la convenuta non aveva pagato i canoni di subconcessione , né aveva rimborsato le spese dei consumi. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo di essere proprietaria di detta area in virtù di un accordo del 24.9.1980con il Ministero dei Trasporti, in esecuzione del quale essa aveva consegnato al Ministero un’area di sua proprietà avente l’estensione di mq 2487, ricevendo altre aree da destinare ai servizi postali tra cui quella in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiesero, quindi, la chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dei Trasporti e, in via riconvenzionale, l’accertamento della proprietà dell’area di mq 2487 e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e SAC al rilascio ed al pagamento di un’indennità di occupazione. Si costituì l’[OSCURATO:PERSONA] e chiese il rigetto della domanda. L’adito Tribunale di Catania dichiarò cessata la materia del contendere in relazione all’azione di rilascio dell’area adibita allo sportello postale e rigettò la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello principale le [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed appello incidentale la SAC. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 956/2019, confermò la decisione di primo grado. Nel ricostruire gli atti di trasferimento, la Corte di merito accertò: -che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni era proprietario del terreno dimq 2487, giusto atto di vendita del 4.12.1968; -che in data 24.9.1980, il Ministero delle Poste aveva trasferito al Ministero dei Trasporti detta area, ricevendo un’area di mq 1200; nel verbale veniva dato atto che la succursale PT n.22 continuava a funzionare negli stessi locali ed il Ministero si “impegnava a cedere l’area di 1200 mq”; seguiva un successivo verbale del 7.11.1980 di “consegna provvisoria “ delle aree in attesa dell’approvazione amministrativa”; -che in data 24.3.2002, l’[OSCURATO:PERSONA] e le Poste stilavano un verbale di riconsegna con il quale il rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, subentrato al Ministero delle Poste, dichiarava che la società era ancora proprietaria della superficie di mq 2487 e, facendo riferimento ai pregressi verbali di consegna, faceva presente di avere interesse ad un’area da adibire a sportello all’interno del nuovo aeroporto; l’[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, confermava la necessità di ottenere la consegna del bene e si dichiarava disponibile a consegnare un’area da destinarsi a sportello postale. Sulla base di tali atti, la Corte d’appello ritenne che tra le parti fosse intercorso un contratto di permuta, in base al quale le [OSCURATO:PERSONA] avevano trasferito l’area di mq 2784 ricevendo l’area dove era collocata la succursale 22, adibita a sportello, e la superficie di mq 1.200,00, da consegnare una volta ultimate le opere relative al nuovo parcheggio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti , l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1552 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito qualificato come permuta il contratto del 24.9.1989 e del 7.11.1980, con il quale il Ministero delle Poste aveva ceduto l’area di mq 2487 ed il Ministero dei trasporti aveva ceduto alle Poste un locale di mq 30 ed un’area di mq 1200,00. Secondo la ricorrente, detta qualificazione era errata perché non vi sarebbe stato un trasferimento della proprietà ma una consegna provvisoria dell’area in questione tanto che, nel verbale di riconsegna del 14.3.2002, le [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbero dichiarato di essere proprietarie di detta area. L’erronea qualificazione del contratto come permuta troverebbe conferma dall’assenza di controprestazione in favore delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conclusione avvalorata dal CTU; il consulente avrebbe, difatti, affermato che le [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano proprietarie dell’area in contestazione ed i giudici si sarebbero discostati da tali conclusioni senza adeguata motivazione. Il motivo è infondato. In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e della individuazione della volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cassazione civile sez. lav., 09/02/2021, n.3115; Cass. n. 29111 del 2017; Cass. n. 420 del 2006). L'attività diqualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanzaqualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. La deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamentoin fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice dimerito (Cassazione civile sez. III, 13/03/2018, n.6035). Nel caso di specie, la società ricorrente non ha contestato la violazione dei criteri ermeneutici nell’ambito dell’attività interpretativa svolta dai giudici di merito ma la qualificazione giuridica del contratto come permuta, sulla base di una diversa interpretazione degli atti di causa, dai quali risultava, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, che le [OSCURATO:PERSONA] avevano trasferito l’area di mq 2784 ricevendo l’area dove era collocata la succursale 22 e la superficie di mq 1200,00, da consegnare una volta ultimate le opere relative al nuovo parcheggio. Nella ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte d’appello, attraverso l’esame degli atti risalenti al 1968, risulta che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni era proprietario del terreno di mq 2487, giusto atto di vendita del 4.12.1968, che in data 24.9.1980 aveva trasferito al Ministero dei Trasporti detta area, ricevendo un’area di mq 1200. Risultava, quindi, integrato, sulla base dell’accertamento fattuale svolto dai giudici di merito, l’esistenza di un reciproco trasferimento di aree di proprietà delle Poste e del Ministero dei Trasporti, specificamente individuate nei verbali esaminati dalla Corte d’appello, che integra il contratto di permuta. Non è, pertanto integrato il vizio di violazione di legge, che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019). A nulla rileva che, sulla base dei medesimi atti, il CTU sia giunto a diverse conclusioni, essendo demandata al giudice e non al perito la qualificazione giuridica del contratto. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, n