CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 25786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di SalernoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, definiti con rito deplano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Gup del Tribunale di Salerno emessa il 13 aprile 2026,applicativa della pena richiesta dalle parti di anni uno, mesi nove, giorni venti direclusione ed euro 4.000 di multa, in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo26 delle imputazioni.Eccepisce il ricorrente l’erronea qualificazione giuridica del fatto, di paleseevidenza, in quanto emergente dal tenore della contestazione e della motivazionedel provvedimento impugnato (la condotta contestata si porrebbe quale segmentodella truffa e non già come un post factum rispetto ad essa, al fine di occultarel’ingiusto profitto).2. Il ricorso è inammissibile.È pacifico il principio di diritto – citato in premessa anche nel ricorso in esame– secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, lapossibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto insentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021,Paolino, Rv. 281116-01).Nel caso in esame, il capo di imputazione (sub 26) fa espresso riferimento alcompimento di operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza deldenaro dal delitto di truffa descritta al capo 25, commesso da [OSCURATO:PERSONA];l’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore di filiale di banca, ha consapevolmente agevolatola condotta di occultamento, con le modalità specificatamente indicate.La partecipazione alle operazioni di riciclaggio trova riscontro a pagina 11 dellasentenza impugnata, applicativa della pena richiesta dalle parti.Risulta evidente, pertanto, che non sussiste un errore manifesto nellaqualificazione del fatto – nei termini riportati in precedenza – ma una diversa (edopinabile) valutazione giuridica della condotta delittuosa; in particolare, nonsussiste un errore valutativo in diritto che risulti palese dalla contestazione, inquanto la verifica della Corte sull'osservanza della previsione contenuta nell'art.444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla basedei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motividedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573-01).3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore dellaCassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenutaequa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]