Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02516/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 2/3/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda; allo stesso - quale custode giudiziario di un piccolo gregge caprino - era contestato di aver mantenuto alcuni animali in cattive condizioni di salute ed in scadente stato di nutrizione. t

2. Propone ricorso per cassazione il Fantozzi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza di motivazione e travisamento della prova; errore sul soggetto attivo del reato.

Il Tribunale avrebbe condannato l'imputato in forza di elementi palesemente smentiti dall'istruttoria svolta, della quale, dunque, non avrebbe tenuto alcun conto: il Fantozzi, infatti, come per un verso non sarebbe mai stato nominato custode giudiziario degli animali, ma solo responsabile degli immobili sui quali insistevano le strutture di ricovero, così, per altro verso, non avrebbe mai avuto la disponibilità delle stesse capre, sempre rimasta in capo al proprietario [OSCURATO:PERSONA], unico responsabile.

Solo quest'ultimo, dunque, avrebbe potuto allertare il veterinario, non anche il ricorrente; il quale, peraltro, avrebbe anche incaricato un'azienda agricola della nutrizione delle capre e della pulizia dei locali di ricovero, non potendo, dunque, vedersi riconosciuto alcun addebito; - inosservanza di norme giuridiche; carenza di legitimatio ad causam. [OSCURATO:PERSONA], con condotta alquanto singolare, si sarebbe costituito parte civile, sebbene lui solo responsabile di quanto contestato al Fantozzi; quest'ultimo, infatti, si sarebbe limitato a mantenere le capre nelle stesse strutture in cui l'altro le aveva detenute in precedenza, e nelle medesime condizioni.

Il proprietario del gregge (peraltro avvantaggiatosi della situazione creatasi con il sequestro dell'area), pertanto, non avrebbe potuto costituirsi parte civile; - le stesse censure, infine, sono mosse in ordine alla sospensione condizionale della pena che, pur richiesta, non sarebbe stata concessa, senza alcuna motivazione.

3. Con requisitoria scritta del 24/11/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

Il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla censura in punto di sospensione condizionale della pena.

5. Con riferimento al primo motivo, in tema di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le t varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse con la prima doglianza risultano inammissibili; dietro la parvenza di un travisamento della prova, la stessa tende infatti ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione di plurime deposizioni assunte in dibattimento, oltre che di verbali di p.g., sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.

Il che, come appena richiamato, non è consentito.

7. A ciò si aggiunga che il Tribunale ha affermato la responsabilità del Fantozzi con una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva del dedotto travisamento; una motivazione, dunque, non censurabile.

7.1. In particolare, la sentenza ha riconosciuto che alcune capre - affidate al ricorrente in qualità di custode giudiziario - erano state tenute in locali non idonei, in cattive condizioni di salute, mal accudite, denutrite e prive delle cure farmacologiche necessarie (come diffusamente indicato alla pag. 3), così da integrare appieno il reato di cui all'art. 727 cod. pen. 7.2.

Questa conclusione, peraltro, non è contestata nel ricorso in esame, che, infatti, concentra la propria attenzione su un duplice, differente profilo: 1) il difetto della qualifica soggettiva sopra richiamata e, pertanto, 2) l'esclusiva disponibilità del gregge in capo al proprietario [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe - lui - trascurato gli animali, li avrebbe fatti vivere nelle condizioni descritte e, pertanto, dovrebbe esser chiamato a rispondere.

Ebbene, entrambi gli argomenti sono manifestamente infondati.

7.3. Quanto al primo, si osserva che quand'anche corretto - dovendosi, dunque, negare al Fantozzi la qualifica di custode giudiziario del gregge - non avrebbe comunque alcun effetto sul giudizio di responsabilità; l'istruttoria, infatti, ha pienamente provato che era stato proprio il ricorrente a detenere gli animali nel periodo indicato in rubrica, assumendone, quindi, ogni obbligo in tema di adeguata nutrizione e corrette condizioni di vita.

In particolare, è lo stesso ricorso ad affermare: a) che l'imputato "aveva esclusivamente la responsabilità degli immobili sui quali insistevano le strutture di ricovero degli animali"; b) che "il Fantozzi suppliva in via di fatto alla trascuratezza del proprietario degli animali"; c) che lui stesso "aveva incaricato l'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di provvedere" agli incombenti circa la nutrizione degli animali e la pulizia dei relativi locali di ricovero; d) che ancora l'imputato aveva ricevuto una lettera dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questi gli intimava di ricondurre gli animali nei luoghi dove erano ricoverati, quando proprio il Fantozzi li aveva portati altrove, "dopo la richiesta di parere all'ASL".

7.4. Ne consegue, dunque, quale dato pacifico (perché riportato in sentenza e nell'impugnazione), che il ricorrente deteneva gli animali in questione e, quindi, in ragione di tale relazione di fatto, peraltro non breve, era chiamato ad assolvere a tutti quegli obblighi la cui violazione - altrettanto indiscussa - integra la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. (si veda Sez. 3, n. 6415 del 18/1/2006, Bollecchino, Rv. 233307, in forza della quale il reato può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente).

8. Alla luce di queste conclusioni, risulta allora manifestamente infondata anche la seconda censura proposta, che lamenta una impropria "inversione" dei ruoli tra il Fantozzi ed il [OSCURATO:PERSONA], tutta a favore di quest'ultimo.

L'argomento, infatti, oltre a fondarsi su elementi di puro merito, inammissibili in questa sede, cede di fronte alle considerazioni svolte sul primo motivo, dato che la legitimatio ad causam del [OSCURATO:PERSONA] - non è dato sapere, peraltro, se mai contestata in giudizio - ben sussiste innanzi ad una responsabilità propria del Fantozzi, dalla quale la parte civile ha patito un danno riconosciuto.

I primi due motivi di ricorso, pertanto, sono inammissibili.

9. Con riferimento, invece, alla sospensione condizionale della pena, la Corte osserva che la relativa censura è fondata; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, il difensore del Fantozzi aveva chiesto, in subordine all'assoluzione, proprio i benefici di legge, senza però ricevere risposta in sentenza, neppure per implicito.

Ne deriverebbe, dunque, l'annullamento della decisione con rinvio, per nuovo giudizio sul punto; rinvio precluso, tuttavia, dalla sopravvenuta estinzione per prescrizione della fattispecie in esame, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. 10.

L'accertamento della responsabilità comporta, comunque, la conferma delle statuizioni civili, e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi 3.500, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre spese generali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 2/3/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda; allo stesso - quale custode giudiziario di un piccolo gregge caprino - era contestato di aver mantenuto alcuni animali in cattive condizioni di salute ed in scadente stato di nutrizione. t 2. Propone ricorso per cassazione il Fantozzi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza di motivazione e travisamento della prova; errore sul soggetto attivo del reato. Il Tribunale avrebbe condannato l'imputato in forza di elementi palesemente smentiti dall'istruttoria svolta, della quale, dunque, non avrebbe tenuto alcun conto: il Fantozzi, infatti, come per un verso non sarebbe mai stato nominato custode giudiziario degli animali, ma solo responsabile degli immobili sui quali insistevano le strutture di ricovero, così, per altro verso, non avrebbe mai avuto la disponibilità delle stesse capre, sempre rimasta in capo al proprietario [OSCURATO:PERSONA], unico responsabile. Solo quest'ultimo, dunque, avrebbe potuto allertare il veterinario, non anche il ricorrente; il quale, peraltro, avrebbe anche incaricato un'azienda agricola della nutrizione delle capre e della pulizia dei locali di ricovero, non potendo, dunque, vedersi riconosciuto alcun addebito; - inosservanza di norme giuridiche; carenza di legitimatio ad causam. [OSCURATO:PERSONA], con condotta alquanto singolare, si sarebbe costituito parte civile, sebbene lui solo responsabile di quanto contestato al Fantozzi; quest'ultimo, infatti, si sarebbe limitato a mantenere le capre nelle stesse strutture in cui l'altro le aveva detenute in precedenza, e nelle medesime condizioni. Il proprietario del gregge (peraltro avvantaggiatosi della situazione creatasi con il sequestro dell'area), pertanto, non avrebbe potuto costituirsi parte civile; - le stesse censure, infine, sono mosse in ordine alla sospensione condizionale della pena che, pur richiesta, non sarebbe stata concessa, senza alcuna motivazione. 3. Con requisitoria scritta del 24/11/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla censura in punto di sospensione condizionale della pena. 5. Con riferimento al primo motivo, in tema di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le t varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse con la prima doglianza risultano inammissibili; dietro la parvenza di un travisamento della prova, la stessa tende infatti ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione di plurime deposizioni assunte in dibattimento, oltre che di verbali di p.g., sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, come appena richiamato, non è consentito. 7. A ciò si aggiunga che il Tribunale ha affermato la responsabilità del Fantozzi con una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva del dedotto travisamento; una motivazione, dunque, non censurabile. 7.1. In particolare, la sentenza ha riconosciuto che alcune capre - affidate al ricorrente in qualità di custode giudiziario - erano state tenute in locali non idonei, in cattive condizioni di salute, mal accudite, denutrite e prive delle cure farmacologiche necessarie (come diffusamente indicato alla pag. 3), così da integrare appieno il reato di cui all'art. 727 cod. pen. 7.2. Questa conclusione, peraltro, non è contestata nel ricorso in esame, che, infatti, concentra la propria attenzione su un duplice, differente profilo: 1) il difetto della qualifica soggettiva sopra richiamata e, pertanto, 2) l'esclusiva disponibilità del gregge in capo al proprietario [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe - lui - trascurato gli animali, li avrebbe fatti vivere nelle condizioni descritte e, pertanto, dovrebbe esser chiamato a rispondere. Ebbene, entrambi gli argomenti sono manifestamente infondati. 7.3. Quanto al primo, si osserva che quand'anche corretto - dovendosi, dunque, negare al Fantozzi la qualifica di custode giudiziario del gregge - non avrebbe comunque alcun effetto sul giudizio di responsabilità; l'istruttoria, infatti, ha pienamente provato che era stato proprio il ricorrente a detenere gli animali nel periodo indicato in rubrica, assumendone, quindi, ogni obbligo in tema di adeguata nutrizione e corrette condizioni di vita. In particolare, è lo stesso ricorso ad affermare: a) che l'imputato "aveva esclusivamente la responsabilità degli immobili sui quali insistevano le strutture di ricovero degli animali"; b) che "il Fantozzi suppliva in via di fatto alla trascuratezza del proprietario degli animali"; c) che lui stesso "aveva incaricato l'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di provvedere" agli incombenti circa la nutrizione degli animali e la pulizia dei relativi locali di ricovero; d) che ancora l'imputato aveva ricevuto una lettera dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questi gli intimava di ricondurre gli animali nei luoghi dove erano ricoverati, quando proprio il Fantozzi li aveva portati altrove, "dopo la richiesta di parere all'ASL". 7.4. Ne consegue, dunque, quale dato pacifico (perché riportato in sentenza e nell'impugnazione), che il ricorrente deteneva gli animali in questione e, quindi, in ragione di tale relazione di fatto, peraltro non breve, era chiamato ad assolvere a tutti quegli obblighi la cui violazione - altrettanto indiscussa - integra la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. (si veda Sez. 3, n. 6415 del 18/1/2006, Bollecchino, Rv. 233307, in forza della quale il reato può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente). 8. Alla luce di queste conclusioni, risulta allora manifestamente infondata anche la seconda censura proposta, che lamenta una impropria "inversione" dei ruoli tra il Fantozzi ed il [OSCURATO:PERSONA], tutta a favore di quest'ultimo. L'argomento, infatti, oltre a fondarsi su elementi di puro merito, inammissibili in questa sede, cede di fronte alle considerazioni svolte sul primo motivo, dato che la legitimatio ad causam del [OSCURATO:PERSONA] - non è dato sapere, peraltro, se mai contestata in giudizio - ben sussiste innanzi ad una responsabilità propria del Fantozzi, dalla quale la parte civile ha patito un danno riconosciuto. I primi due motivi di ricorso, pertanto, sono inammissibili. 9. Con riferimento, invece, alla sospensione condizionale della pena, la Corte osserva che la relativa censura è fondata; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, il difensore del Fantozzi aveva chiesto, in subordine all'assoluzione, proprio i benefici di legge, senza però ricevere risposta in sentenza, neppure per implicito. Ne deriverebbe, dunque, l'annullamento della decisione con rinvio, per nuovo giudizio sul punto; rinvio precluso, tuttavia, dalla sopravvenuta estinzione per prescrizione della fattispecie in esame, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. 10. L'accertamento della responsabilità comporta, comunque, la conferma delle statuizioni civili, e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi 3.500, oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre spese generali e
Sentenza Cassazione n. 02516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris