CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza d i Trieste , in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale della Corte di appello di Bari, ha revocato il beneficiodella liberazione anticipata , per complessivi giorni 1485 , concesso , con diverseordinanze emesse dall’11 novembre 2010 al 14 febbraio 2020, a N ardino [OSCURATO:PERSONA],in relazione a diversi semestri maturati dal 22 giugno 2007 al 16 dicembre 2019. Aragione della decisione osserva che il condannato , dopo la concessione d i ognisingolo beneficio , a cominciare dal giugno 201 5, ha commesso le violazioni della legge penale accertatecon la sentenza della Corte d i appello di Bari del 28 novembre 2022ed in particolare quello di associazione mafiosa, la cui permanenza si è protratta fino al 25 maggio 2021 Trattasi, pertanto, di reati commessi in costanza d ell’ esecuzione penale , disposta inizialmente dal Procuratore della Repubblica di Foggia, con provvedimento SIEP n. 337/2011, sviluppatasi dapprima con la detenzione in carceree successivamente , a partire dal 15 marzo 2016 , in regime di semilibertà . Le reiterate condotte delittuose di [OSCURATO:PERSONA], accertat e dalla sentenza di condannacitata da ultimo (tra cui , partecipazione ad a ssociazione finalizzata al traffico di stupefacenti , concorso nel reato continuato di produzione , traffico e detenzionedi stupefacenti con l ’aggravante del metodo mafioso , e partecipazione conruolo verticistico ad associazione mafiosa ), risultano del tutto incompatibil i , a cagionespecialmente della loro protrazione pe r un lungo periodo di tempo, con il mantenimentodel beneficio . E’ emblematico il dato che il detenuto ha posto in essere, in costanza di esecuzione,condotte più gravi di quelle per le quali stava scontando la pena , dando , in tal modo, prova di avere partecipa to solo apparentementeall'opera di rieducazione . 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivocon cui denuncia , ai sensi dell'articolo 606 , comma 1 lett. b) e d e), cod. proc. pen. , erronea applicazione d ell'articolo 54 Ord. pen. n onché vizio di motivazionein ordine alla valutazione della revoca della concessione del beneficio dellaliberazione anticipata . Lamentache il Tr ibunale ha valutato in modo errato i presupposti post i a fondamento del la revoca , tr ascurando la natura premiale dell'istituto e la sua funzione incentivante verso atteggiamenti partecipativi del soggetto all'azione rieducativa. L’ordinanzaimpugnata, prosegue il ricorrente, ha revocato il beneficio sia i n relazioneai semestri direttamente attinti dalle condotte di reato sia in relazione a quelli contigui , considera ndo decisiva la gravità del comportamento del condannato.In tal modo, però, ha operato una valutazione negativa generale , violando il principio della semestralizzazione della valutazione e finendo per revocareindistintamente tutti i periodi di liberazione anticipata , anche quando il beneficio era stato concesso per semestri né direttamente interessati dalla consumazionedi reati né contigui a questi ultimi. Inapplicazione dell'art . 54 Ord. pen. , il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto,invece,attribuire rilevanza , oltre al dato pacifico che ogni singolo semestre erastato già oggetto di autonoma valutazione positiva da parte del magistrato di sorveglianza,sia alla proficua collaborazione con la giustizia da parte del detenuto , ampiamente documentata nelle richieste di concessione della liberazione anticipata,sia alla sentenza di assoluzione emessa dal T ribunale di V asto per fatti gravi. In ogni caso, avrebbedovuto a cquisire maggiori informazioni per verificare illivello di partecipazione all’opera di rieducazione . Non è statoconsiderato che la maggior parte dei reati posti a fondamento dellarevoca sono stati commessi in epoca precedente rispetto ai semestri per i quali era stata concessa la liberazione anticipata . Doveva , pertanto, trovare applicazione il principioenunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessionedella liberazione anticipata non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati al di fuori del regime di detenzionein carcere in un periodo precedente a quell'oggetto della richiesta ; tale comportamento, infatti,non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesionedel soggetto all'opera ri educativa solo successivamente sperimentata . IlTribunale di sorveglianza avrebbe dovuto , p ertanto, valutare le condotte illeciteascritte a [OSCURATO:PERSONA] caso per caso , chiarendo il periodo in cui sono state commessee gli esiti dei procedimenti giudiziari ritenuti significativi per escludere lapartecipazione all'opera di rieducazione . Erroneamente il reato associativo è stato ritenuto consumato fino alla sentenzadi primo grado senza considerare che il condannato è sempre rimasto in carcere. CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso propone, in termini in larga parte generici, censure manifestamente infondate. 1. La disposizione contenuta nell'art. 54 , comma 3, Ord. pen. prevede la possibilitàdi disporre la revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiatosuccessivamente commetta un "delitto non colposo" per il quale riporti condannairrevocabile. Dallaformulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sottoil profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena sia cessata ( S ez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, R v. 197473) e che costituiscono condizioni per poter legittimamenteoperare la revoca del beneficio: -la commissione di delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena odelle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo; -l'interventodel nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio darevocare; - l'accertamento della responsabilità del condannato per tale delitto con sentenzapassata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena. Inoltre,ai fini dell'individuazione del momento temporale di verificazione della causa della revoca, successiva alla concessione, va considerata la data di commissione del nuovo delitto e non quella del passaggio in giudicato della sentenzache lo accerti. Qualora il nuovo delitto sia commesso nel corso dell'esecuzione di pena risultanteda provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, è necessarioche la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzionedella condanna o delle condanne, cui è riferito il beneficio concesso: se laliberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate,analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in corso la loro esecuzione ( Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 – 01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, Parisi, R v. 252270). Intali peculiari situazioni la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamentealla concessione del beneficio : -non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale è stato commesso il delitto, ma deve riguardare la complessiva riduzione di pena precedentementeaccordata con uno o più provvedimenti relativi all'intero arco temporaledi espiazione della pena cumulata ( S ez. 1,. n. 43943 del 18/10/2001, Cambareri,rv. 220146; sez. 1. n. 2457 del 24/05/1994, Tozzi, rv. 198343; sez. 1,.n. 2809 del 14/06/1993, Della Fortuna, rv. 195668); - -riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la citata disposizione fa riferimento ai semestridi pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione dipena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014 Abdessalem, Rv. 260595 – 01; Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009Mangiafico Rv. 245076 - 01 ) . -se poi il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condannafosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamentesu benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso dellacui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez.1, n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini rv. 187487). Ciòimplica la necessità di procedere al l'operazione di scioglimento del cumulo materiale o giuridico delle pene unificate, pe r verificare quale condanna fosse ancorain esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto . Solo in tal modo è rispetta to il canone valutativo, che pretende l'inerenza del beneficio eliminatoalle pene in esecuzione. 2. L’ ordinanza impugnata no n si è discostata dai richiamati principi n é è inficiata, sul piano logico,dai vizi denunciati. 2.1. In corretta applicazione dei principi espres si dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 186 del 1995 , il Tribunale di sorveglianza ha ancorat o la revoca della liberazione anticipata ex art. 54, comma 3 ord. pen. non al fatto in sé dell'intervenutacondanna del ricorrente per reati commess i successivamente alla concessionedel beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità del suo mantenimento conla condotta in concreto tenuta dal soggetto (e che ha dato luogo alla condanna da parte della Corte di appello di Bari in data 28 novembre 2022 ), valorizzando - con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici, che si sottrae a censurain sede di legittimità - la specifica gravità dei reati commessi sotto il profilo dell'idoneitàdi tale comportamento a dimostrare l'insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiduciaaccordata mediante la concessione della liberazione anticipata . Al riguardo, i Giudici triestinihanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente osservandole regole carcerarie, non solo ha commesso gravi reati in costanza di esecuzione,ma è rimasto organicamente inserito ne l contesto associativo di tipo mafioso, per di più con ruolo apicale, per di più astenendosi dal porre in essere condottein qualche mo do sintomatiche di dissociazione . Le argomentazionisono in sintonia con la risalente ma ancora condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità , opportunamente ricordata dal Tribunale, secondo cui a i fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, l'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, tale da comportare una revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a scelte criminali non contingenti, specie in caso di adesione ad associazioni criminose di stampo mafioso, deve necessariamente trovare riscontro non in una semplice condotta carceraria nella norma,atteso che tale osservanza delle regole carcerarie è preciso dovere di ogni detenuto, ma in un particolare impegno che, pur nelle diverse realtà carcerarie, segnali un distacco anche psicologico dal crimine, ed individui così la meritevolezza del beneficio nella prospettiva della rieducazione, finecui deve tendere il trattamento penitenziario ( Sez. 1, n. 1181 del 10/03/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 197208 –01). 2.2. Giuridicamente corretta è anche la revoca della detrazione di pena concessaa titolo di liberazione anticipata con riguardo all'intero arco temporale dellapena già espiata dal ricorrente, e non limitata a una parte della stessa o al (solo) semestre in cui è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca,in quanto l'art. 54 ord. pen. , come già chiarito, fa riferimento ai singoli semestridi pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione daaccordare per effetto della concessione del beneficio . 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragion