Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15532/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A il 25/02/1959 avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Messina, alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 3.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge con riguardo all'art. 2 c.p. e all'art. 25 della Costituzione, in relazione all'applicazione retroattiva della art. 7, comma 15-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, nonché con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 3.1.Invero, l'odierno ricorrente, con il primo motivo di ricorso censura la sentenza di II grado nella parte in cui, qualificando l'irrogazione di pregresse sanzioni amministrative definitive quale presupposto di mero fatto, anziché quale elemento normativo costitutivo della fattispecie incriminatrice, finisce per eludere il principio di legalità e il divieto di retroattività sfavorevole, posto che le sanzioni amministrative in esame erano state irrogate ed erano divenute definitive in un'epoca antecedente all'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice in esame.

La Corte territoriale ha adeguatamente considerato la censura escludendo l'applicabilità dell'art. 2 c.p. posto che le sanzioni amministrative irrogate in precedenza non valgono a integrare il precetto ma costituiscono un mero presupposto di fatto rilevante quale condizione di operatività della disciplina penale. (Sez. 4 - , n. 24285 del 08/05/2025 Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288441 - 01).

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza di II grado nella parte in cui nega l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., sovrapponendo la struttura del reato, che si caratterizza per la reiterazione, con l'abitualità del comportamento.

La Corte d'appello, in conformità con la giurisprudenza sul punto, riconosce l'incompatibilità ontologica tra la fattispecie in esame, che implica la reiterazione, e l'applicazione della causa di cui all'art. 131 bis c.p., posto che la reiterazione configura un comportamento abituale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A il 25/02/1959 avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Messina, alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 3.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge con riguardo all'art. 2 c.p. e all'art. 25 della Costituzione, in relazione all'applicazione retroattiva della art. 7, comma 15-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, nonché con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 3.1.Invero, l'odierno ricorrente, con il primo motivo di ricorso censura la sentenza di II grado nella parte in cui, qualificando l'irrogazione di pregresse sanzioni amministrative definitive quale presupposto di mero fatto, anziché quale elemento normativo costitutivo della fattispecie incriminatrice, finisce per eludere il principio di legalità e il divieto di retroattività sfavorevole, posto che le sanzioni amministrative in esame erano state irrogate ed erano divenute definitive in un'epoca antecedente all'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice in esame. La Corte territoriale ha adeguatamente considerato la censura escludendo l'applicabilità dell'art. 2 c.p. posto che le sanzioni amministrative irrogate in precedenza non valgono a integrare il precetto ma costituiscono un mero presupposto di fatto rilevante quale condizione di operatività della disciplina penale. (Sez. 4 - , n. 24285 del 08/05/2025 Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288441 - 01). 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza di II grado nella parte in cui nega l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., sovrapponendo la struttura del reato, che si caratterizza per la reiterazione, con l'abitualità del comportamento. La Corte d'appello, in conformità con la giurisprudenza sul punto, riconosce l'incompatibilità ontologica tra la fattispecie in esame, che implica la reiterazione, e l'applicazione della causa di cui all'art. 131 bis c.p., posto che la reiterazione configura un comportamento abituale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15532/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris