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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36317/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P/ASINI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di furto aggravato dalla violenza sulle cose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifico - financo riferito nella rubrica al delitto di "bancarotta fraudolenta" e in ogni caso, nei contenuti, puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni la ricorrente non si confronta - ed è comunque manifestamente infondato, perché in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la rimozione della placca antitaccheggio collocata a presidio del bene asportato all'interno di un esercizio commerciale integra pacificamente la citata circostanza aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P/ASINI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di furto aggravato dalla violenza sulle cose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifico - financo riferito nella rubrica al delitto di "bancarotta fraudolenta" e in ogni caso, nei contenuti, puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni la ricorrente non si confronta - ed è comunque manifestamente infondato, perché in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la rimozione della placca antitaccheggio collocata a presidio del bene asportato all'interno di un esercizio commerciale integra pacificamente la citata circostanza aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 36317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris