CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 10000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la censura svolta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo risulta reiterativa del motivo di appello, non confrontandosi con le ragioni in forza delle quali la Corte di merito ha escluso qualsiasi profilo "distonico" nella condotta dell'imputato di avere poi venduto la merce rubata presso un rivenditore autorizzato (si vedano in particolare pag. 11 e 12); ritenuto quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva in quanto il ricorrente confonde l'evento del reato, già ritenuto perfezionato e, dunque, non "emandabile" con un recesso attivo, con le ulteriori conseguenze post delictum, il cui positivo rilievo risulta essere stato apprezzato ai fini della esclusione della provvisionale; ritenuto che il terzo motivo con cui deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né a verbale dell'udienza del 31/5/23; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed All'a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]