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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 02232/2026

Testo disponibile della fonte

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ale di Catanzaro visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA] trattato con rito cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1-bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 03/06/2025 che, previa la riqualificazione del delitto di truffa nella forma tentata, ha rigettato la richiesta di riesame confermando la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. applicata dal Gip del Tribunale di Catanzaro.

2. La difesa affida il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo deduce l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza non essendo neppure integrata nella forma tentata l’ipotesi delittuosa ascritta all’indagata, tenuto conto che la compravendita del falso monile ad opera della p.o. non era conseguenza dell’induzione in errore in cui sarebbe caduta in conseguenza della condotta degli indagati, bensì di un’orchestrata consegna controllata organizzata con i Carabinieri previamente avvisati, nella piena consapevolezza della falsità della rescompravenduta.

Congetturale era poi la motivazione dell’ordinanza impugnata laddove aveva ricavato che la ricorrente fosse a conoscenza della falsità del monile offerto in vendita dal legame sentimentale che la legava al complice, trattandosi di una circostanza del tutto inconferente: la sussistenza di una relazione affettiva – peraltro non sfociata neppure in convivenza – non aveva nulla a che vedere con una indimostrata e presunta consapevolezza della provenienza di un monile o della sua composizione.

Peraltro, lo stesso coindagato aveva dichiarato di attraversare un periodo di difficoltà economica e di non essere a conoscenza che il monile ceduto in vendita non fosse integralmente in oro.

2.2. Con il secondo motivo lamenta l’insussistenza delle esigenze cautelari, l’inadeguatezza e l’eccessiva gravità della misura cautelare.

Si precisa che l’indagata è incensurata e, quindi, potrebbe beneficiare della pensa sospesa, alla luce anche dell’intervenuta riqualificazione del reato.

Si era poi illegittimamente ricavato il pericolo di reiterazione dal fatto che l’indagata aveva negato gli addebiti.

3. Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. In data 5 gennaio 2026 è pervenuta la rinuncia al ricorso ad opera del difensore munito di procura speciale, stante la sopravvenuta revoca della misura cautelare giusto provvedimento del Gip del Tribunale di Castrovillari del 30 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La rinuncia determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso.È inammissibile, infatti, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare non detentiva "medio tempore" revocata. (In motivazione la Corte, nel ritenere insussistente una situazione di soccombenza, ha escluso che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Ex multis, v.

Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011 , Valentini, Rv. 249916 – 01).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catanzaro visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA] trattato con rito cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1-bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 03/06/2025 che, previa la riqualificazione del delitto di truffa nella forma tentata, ha rigettato la richiesta di riesame confermando la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. applicata dal Gip del Tribunale di Catanzaro. 2. La difesa affida il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo deduce l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza non essendo neppure integrata nella forma tentata l’ipotesi delittuosa ascritta all’indagata, tenuto conto che la compravendita del falso monile ad opera della p.o. non era conseguenza dell’induzione in errore in cui sarebbe caduta in conseguenza della condotta degli indagati, bensì di un’orchestrata consegna controllata organizzata con i Carabinieri previamente avvisati, nella piena consapevolezza della falsità della rescompravenduta. Congetturale era poi la motivazione dell’ordinanza impugnata laddove aveva ricavato che la ricorrente fosse a conoscenza della falsità del monile offerto in vendita dal legame sentimentale che la legava al complice, trattandosi di una circostanza del tutto inconferente: la sussistenza di una relazione affettiva – peraltro non sfociata neppure in convivenza – non aveva nulla a che vedere con una indimostrata e presunta consapevolezza della provenienza di un monile o della sua composizione. Peraltro, lo stesso coindagato aveva dichiarato di attraversare un periodo di difficoltà economica e di non essere a conoscenza che il monile ceduto in vendita non fosse integralmente in oro. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l’insussistenza delle esigenze cautelari, l’inadeguatezza e l’eccessiva gravità della misura cautelare. Si precisa che l’indagata è incensurata e, quindi, potrebbe beneficiare della pensa sospesa, alla luce anche dell’intervenuta riqualificazione del reato. Si era poi illegittimamente ricavato il pericolo di reiterazione dal fatto che l’indagata aveva negato gli addebiti. 3. Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. In data 5 gennaio 2026 è pervenuta la rinuncia al ricorso ad opera del difensore munito di procura speciale, stante la sopravvenuta revoca della misura cautelare giusto provvedimento del Gip del Tribunale di Castrovillari del 30 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La rinuncia determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso.È inammissibile, infatti, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare non detentiva "medio tempore" revocata. (In motivazione la Corte, nel ritenere insussistente una situazione di soccombenza, ha escluso che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende. Ex multis, v. Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011 , Valentini, Rv. 249916 – 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così de
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