CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAfdato avviso alle parti;: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ( detenzione a fini di spaccio di marijuana per un quantitativo pari a 385 dosi e di cocaina pari a 69 dosi) L'esponente lamenta incongruità della pena e deduce che in relazione alla giovane età e alla incensuratezza dell'imputato il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella ipotesi lieve 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 . cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73 comma 1, anziché nella ipotesi lieve di cui al comma 5, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati seri elementi idonei a minare il corretto inquadramento della fattispecie operato nella sentenza impugnata, né è stata dedotta ( e deve escludersi) la illegalità della pena applicata. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il fjresidente