CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Ancona. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Giudice penale in composizione monocratica del Tribunale di Ancona del 9/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], imputato ex artt. 56, 624, 625, n.2, cod. pen., è stato assolto dal reato in base alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e, segnatamente, «per non aver arrecato un danno penalmente rilevante». 2. Avverso la citata sentenza ricorre in Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, Dott. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie doglianze in due motivi, strettamente interconnessi, con i quali lamenta sia vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), sia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., per avere il Giudice penale qualificato il fatto, ex art. 131- bis, «come particolarmente tenue», non avendo l'imputato arrecato un danno penalmente rilevante, senza tuttavia ripercorrere la dinamica dell'accaduto, né illustrare le scansioni logico- argomentative della propria decisione. Più in particolare, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe priva di qualsivoglia valutazione in merito agli elementi che hanno condotto il Giudice alla qualificazione del fatto «come particolarmente tenue», e, segnatamente, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità economica del danno. Rispetto a quest'ultimo, la decisione apparirebbe carente per avere il Giudice valutato il danno come penalmente non rilevante, in difetto, però, di riferimenti al valore economico della merce che l'imputato ha tentato di sottrarre (euro 111,60, come risulta dal capo d'imputazione). In definitiva, il Tribunale, nel riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si sarebbe limitato a far riferimento alla condotta processuale collaborativa tenuta dall'imputato e all'irrilevanza dell'entità del danno patrimoniale arrecato, così da impedire di valutare l'aderenza dell'impugnata sentenza al materiale probatorio raccolto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. 2. Infatti, ai sensi dell'art. 593-bis cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte d'appello è legittimato a proporre appello in caso di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Tale è proprio il caso (acquiescenza) verificatosi nella specie, dal momento che il termine previsto per il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per proporre impugnazione era scaduto il 24 giugno 2021 (con il decorso dei quindici giorni previsti dall'ad 585, comma 1, lett. a) del codice di rito a partire dal 9 giugno 2021, data della lettura, da parte del Tribunale di Ancona, della sentenza di patteggiamento, adottata ai sensi dell'art.544 cod. proc. pen.).(17 Pertanto, quando è intervenuta la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento al PG, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d) del codice di rito (6 luglio 2021), si era già verificata l'acquiescenza che legittimava lo stesso P.G. a proporre appello. Il ricorso da quest'ultimo proposto deve essere inteso, ai sensi del comma 1 dell'art. 569 cod. proc. pen., come ricorso immediato e va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Il Procuratore Generale ricorrente lamenta, infatti, oltre alla violazione di legge, vizi inerenti alla linearità del percorso logico tracciato con la sentenza impugnata nel pervenire all'assoluzione dell'imputato. Intraprendendo la strada immediata del ricorso di legittimità e articolando vizi inerenti la motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e), si impone la conversione del ricorso in appello, ostando alla disamina dello stesso il principio generale dell'osservanza dei gradi della giurisdizione, consacrato dall'art. 569 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sez. 6, n. 29822 del 18.5. 2022; Sez I, n. 48139 del 10.12.2008,Rv. 242789). Ciò che determina la conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen, alla luce di quanto sopra chiarito, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte territoriale. 3. Convertito il presente ricorso in appello, si dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così dec