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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:28
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0554 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Articoli 259, 260 e 279 TFUE – Esecuzione da parte di uno Stato membro di un’ordinanza della vicepresidente della Corte che impone provvedimenti provvisori – Condanna al pagamento di una penalità giornaliera fino all’esecuzione dell’ordinanza – Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi all’ordinanza e omesso pagamento della penalità – Cancellazione dal ruolo della causa di merito – Recupero mediante compensazione dei crediti derivanti dal mancato pagamento della penalità – Ricorso di annullamento» Nella causa C‑554/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 agosto 2024, Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Estrada de Solà, K. Herrmann e O. Verheecke, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione,

I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la Repubblica di Polonia chiede, da un lato, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 maggio 2024, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑200/22 e T‑314/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2024:329 ), con la quale il Tribunale ha respinto i suoi ricorsi avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] europea del 7 e 8 febbraio 2022, del 16 e 31 marzo 2022 nonché del 16 maggio 2022 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha recuperato mediante compensazione le somme dovute dalla Repubblica di Polonia a titolo della penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 20 settembre 2021», EU:C:2021:752 ), e, dall’altro, l’annullamento delle decisioni controverse.

Contesto normativo Trattato FUE 2 L’articolo 259 del TFUE prevede che: «Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la [OSCURATO:PERSONA] non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte». 3 L’articolo 260 TFUE prevede quanto segue: «1) Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte.

Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo

259. (…)». 4 L’articolo 279 del TFUE prevede che: La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari».

Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea 5 L’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede quanto segue: «Le sentenze sono motivate. (…)». 6 L’articolo 39, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea così dispone: «L’ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito».

Regolamento di procedura della Corte 7 L’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, rubricato «Transazione», al paragrafo 1 così dispone: «Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 141, considerate, se del caso, le proposte formulate in tal senso dalle parti». 8 L’articolo 160 di tale regolamento, intitolato «Domanda di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori» prevede che: «1.

La domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.

2. La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa.

3. Le domande previste dai paragrafi precedenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. (…)». 9 L’articolo 162 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.

Sulla domanda si decide con ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti.

2. L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

3. L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In mancanza di tale indicazione, il provvedimento cessa di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva.

4. L’ordinanza ha carattere provvisorio e lascia impregiudicata la decisione della Corte nel merito». 10 L’articolo 163 del regolamento di procedura dispone quanto segue: «Su richiesta di una parte, l’ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze».

Fatti 11 Il 26 febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 259 TFUE diretto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione a causa dell’estensione e della protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Turów (Polonia), situata in prossimità dei confini con la Repubblica ceca e con la Repubblica federale di Germania (causa C‑121/21). 12 Parallelamente, la Repubblica ceca ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE diretta a che fosse ingiunto alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza della Corte che statuisse nel merito, di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. 13 Con ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, in prosieguo: l’«ordinanza del 21 maggio 2021», EU:C:2021:420 ), la vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda di provvedimenti provvisori e ha ingiunto alla Repubblica di Polonia di cessare, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21, le attività di estrazione in tale miniera. 14 Il 7 giugno 2021 la Repubblica ceca, ritenendo che la Repubblica di Polonia non si fosse conformata all’ordinanza del 21 maggio 2021, ha presentato una nuova domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE diretta ad ottenere che tale Stato membro fosse condannato a pagare, al bilancio dell’Unione, una penalità giornaliera di EUR 5 milioni fino al rispetto di tale ordinanza. 15 Il 29 giugno 2021 la Repubblica di Polonia ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021. 16 Con ordinanza del 20 settembre 2021, la vicepresidente della Corte ha, da un lato, respinto la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021 e, dall’altro, condannato la tale Stato membro a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità giornaliera di EUR 500000, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 e fino a che tale Stato membro rispetti l’ordinanza del 21 maggio 2021. 17 Il 19 ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità polacche di fornire prove della cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

Poiché la Repubblica di Polonia non ha fornito tali prove, la [OSCURATO:PERSONA], tra il 5 novembre 2021 e l’8 marzo 2022, ha inviato a tale Stato membro richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di penalità giornaliera al termine di ciascun periodo di trenta giorni di calendario trascorso. 18 Il 3 febbraio 2022 la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia hanno concluso un accordo diretto a porre fine alla controversia che ha dato luogo alla causa C‑121/21 (in prosieguo: la «transazione»). 19 Il 4 febbraio 2022 i due Stati membri hanno informato la Corte di rinunciare a qualsiasi pretesa nella causa C‑121/21 a seguito della transazione e le autorità polacche hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte con l’ordinanza del 20 settembre 2021. 20 Con ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, in prosieguo: l’«ordinanza del 4 febbraio 2022», EU:C:2022:82 ), la causa C‑121/21 è stata cancellata dal ruolo della Corte. 21 In medesima data la Repubblica di Polonia ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021. 22 L’11 febbraio 2022 le autorità polacche hanno nuovamente chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte dalla Corte in tale ordinanza. 23 Il 22 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle lettere della Repubblica di Polonia del 4 e dell’11 febbraio 2022, indicando che, finché l’ordinanza del 20 settembre 2021 non era «annullata», essa intendeva procedere al recupero delle somme dovute al 3 febbraio 2022. 24 Con ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21 R-RAP; in prosieguo: l’«ordinanza del 19 maggio 2022», EU:C:2022:408 ), il vicepresidente della Corte ha respinto la domanda della Repubblica di Polonia diretta alla revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021.

Il punto 26 di tale ordinanza così recita: «[d]i conseguenza, nel caso di specie, a decorrere dal 4 febbraio 2022, data dell’ordinanza del presidente della Corte, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, (…) EU:C:2022:82 ), che ha disposto la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte, la Repubblica di Polonia non è più tenuta a cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

Parimenti la condanna di tale Stato membro a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione di tali attività deve ritenersi caducata a decorrere da tale data». 25 Dopo aver intimato alla Repubblica di Polonia di pagare le somme dovute al 3 febbraio 2022 maggiorate degli interessi di mora e averle comunicato che, in mancanza di pagamento, avrebbe proceduto al loro recupero mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di procedere alla compensazione delle somme dovute a titolo della penalità inflitta dalla Corte nell’ordinanza del 20 settembre 2021.

Con le sue decisioni del 7 e dell’8 febbraio 2022 nonché del 16 e del 31 marzo 2022, essa ha proceduto alla compensazione delle somme dovute per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 17 gennaio 2022 e, con decisione del 16 maggio 2022, ha proceduto alla compensazione delle somme dovute per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2022 e il 3 febbraio 2022 compreso.

La somma così recuperata mediante compensazione ammontava, in capitale, a circa EUR 68500000.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 26 Con atti introduttivi registrati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 aprile e il 25 maggio 2022, la Repubblica di Polonia ha proposto due ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretti all’annullamento, da un lato, delle decisioni del 7 e dell’8 febbraio 2022 nonché del 16 e del 31 marzo 2022 e, dall’altro, della decisione del 16 maggio 2022. 27 A sostegno dei suoi ricorsi di annullamento, la Repubblica di Polonia ha dedotto due motivi identici, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 di tale regolamento, e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 28 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi due motivi in quanto infondati e ha, pertanto, respinto integralmente i ricorsi. 29 Per quanto riguarda, più in particolare, le conseguenze della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 sulla penalità giornaliera inflitta alla Repubblica di Polonia, il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, in sostanza, ha rilevato che, anzitutto, l’ordinanza del 4 febbraio 2022 non menzionava in alcun modo né i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, né tale penalità, imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, poi, la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 era stata respinta nell’ordinanza del 19 maggio 2022, infine, dal punto 26 di quest’ultima ordinanza risultava espressamente che la condanna della Repubblica di Polonia a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów doveva essere considerata caducata a partire dal 4 febbraio 2022, cosicché tale penalità aveva cessato di produrre i suoi effetti a decorrere da tale data. 30 Al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che detta penalità era effettivamente maturata durante il periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 e la data di cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte e, al punto 42 di tale sentenza, esso ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene la cancellazione dal ruolo di tale causa avesse certamente inciso sulla durata della penalità, essa non aveva, per contro, avuto l’effetto di estinguere l’obbligo, per la Repubblica di Polonia, di versare l’importo dovuto a titolo della medesima penalità, posto che ogni altra conclusione avrebbe l’effetto di rimettere in discussione la finalità della penalità giornaliera, ossia garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE. 31 Il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti avanzati dalla Repubblica di Polonia non fossero idonei a mettere in discussione tale conclusione. 32 In primo luogo, esso ha ricordato, al punto 44 della sentenza impugnata, che l’ordinanza del 20 settembre 2021 non era impugnabile e non poteva quindi essere annullata retroattivamente. 33 In secondo luogo, in risposta all’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali prevede che i provvedimenti cautelari adottati cessano retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto, esso ha considerato che il rinvio alle regole di procedura nazionali non è pertinente poiché, nella specie, la legittimità delle decisioni impugnate doveva essere esaminata unicamente alla luce delle norme del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, il Tribunale ha precisato, al punto 45 di tale sentenza, che tale Stato membro aveva ammesso che le norme procedurali degli Stati membri non erano vincolanti per i giudici dell’Unione e, al punto 46 di detta sentenza, che, anche supponendo che in taluni sistemi giuridici nazionali i provvedimenti cautelari adottati, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto, una siffatta constatazione non sarebbe sufficiente a dimostrare che tali norme procedurali farebbero parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, a tale titolo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto fonte di diritto. 34 In terzo luogo, il Tribunale ha respinto, al punto 47 della sentenza impugnata, l’argomento secondo cui il proseguimento dell’esecuzione della penalità giornaliera, nonostante la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, andrebbe al di là della sola finalità perseguita da tale penalità, ossia quella di garantire l’efficacia della sentenza nel merito.

A tal riguardo, esso ha constatato che, nel caso di specie, la penalità giornaliera imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE non mirava soltanto a garantire l’efficacia di tale sentenza nel merito, ma aveva altresì lo scopo di far rispettare i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021 e di dissuadere la Repubblica di Polonia dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza.

Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto, in sostanza, che l’argomento dedotto dalla medesima non può essere accolto poiché svuoterebbe di significato il meccanismo della penalità inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, in quanto condurrebbe ad accettare che la parte obbligata violi deliberatamente l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario sino alla fine del procedimento di merito, il che pregiudicherebbe l’efficacia del diritto dell’Unione. 35 Poiché neppure gli altri due argomenti dedotti dalla Repubblica di Polonia alla luce delle conseguenze della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 sono stati accolti dal Tribunale, quest’ultimo ha dichiarato, al punto 51 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcuna violazione degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 di tale regolamento.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 36 Con la sua impugnazione, la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di: – annullare integralmente la sentenza impugnata; – annullare le decisioni controverse; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e – condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Sull’impugnazione 38 A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica di Polonia deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 279 TFUE e, il secondo, su una violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sul primo motivo d’impugnazione, relativo ad una violazione dell’articolo 279 TFUE 39 Il primo motivo d’impugnazione dedotto dalla Repubblica di Polonia si articola in quattro parti.

Poiché gli argomenti dedotti a sostegno delle parti dalla prima alla terza parte si sovrappongono, occorre esaminare tali parti congiuntamente.

Sulla prima, sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 40 Con la prima parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver accolto un’interpretazione erronea del principio del carattere accessorio e provvisorio del procedimento sommario rispetto al procedimento di merito e di aver fatto prevalere il principio di efficacia del diritto dell’Unione sul principio di tutela degli interessi della parte che ha chiesto i provvedimenti provvisori.

Infatti, l’approccio adottato ai punti 42 e 47 della sentenza impugnata equivarrebbe ad attribuire un carattere autonomo ai provvedimenti provvisori consistenti in una condanna al pagamento di una penalità giornaliera in quanto tali provvedimenti perseguirebbero interessi diversi da quelli per i quali sono pronunciati i provvedimenti provvisori «ordinari».

Orbene, l’articolo 279 TFUE non consentirebbe di adottare provvedimenti provvisori aventi carattere autonomo di questo tipo.

Tenuto conto della sua natura, un provvedimento provvisorio consistente nell’imposizione di una penalità giornaliera potrebbe avere come obiettivo solo quello derivante dall’articolo 279 TFUE, vale a dire garantire l’efficacia di una futura sentenza nel merito.

Un provvedimento provvisorio consistente nell’imposizione di una siffatta penalità di mora sarebbe altresì subordinato all’obiettivo di tutela degli interessi della parte che ha chiesto tale provvedimento provvisorio. 41 È vero che, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che l’obiettivo della penalità di far rispettare i provvedimenti provvisori deve essere posto su un piano di parità con l’obiettivo di garantire l’efficacia della sentenza nel merito.

Tuttavia, la conclusione cui è giunto il Tribunale al termine del suo ragionamento produrrebbe un effetto diverso dal momento che esso ha fatto prevalere il primo di tali obiettivi sul secondo.

Secondo la Repubblica di Polonia, quando un’ordinanza che dispone provvedimenti provvisori «principali» diviene priva di oggetto a causa della cancellazione dal ruolo della causa alla quale è connesso il procedimento sommario, anche il provvedimento provvisorio «accessorio», nella fattispecie l’imposizione di una penalità giornaliera, diverrebbe privo di oggetto.

Pertanto, il venir meno del motivo per il quale i provvedimenti provvisori sono stati disposti farebbe venir meno ogni giustificazione al proseguimento della loro esecuzione. 42 Il principio di efficacia del diritto dell’Unione, che, alla luce della sentenza impugnata, riguarderebbe l’ordinanza del 20 settembre 2021, vale a dire un elemento secondario rispetto all’ordinanza del 21 maggio 2021 che ha pronunciato i provvedimenti provvisori principali, consistenti nella cessazione immediata delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów, non può prevalere sul principio generale che fonda i provvedimenti adottati sulla base dell’articolo 279 TFUE, ossia il principio del carattere temporaneo e accessorio di questi ultimi rispetto alla risoluzione della controversia nel merito.

Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della funzione primaria dei provvedimenti provvisori che si fonda sul principio del carattere accessorio e provvisorio del procedimento sommario rispetto al procedimento di merito. 43 Con la seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver violato il principio del carattere provvisorio e accessorio dei provvedimenti pronunciati sulla base dell’articolo 279 TFUE, avendo adottato un’interpretazione che impedisce ad una parte del procedimento di essere reintegrata nei suoi diritti patrimoniali al termine del procedimento di merito. 44 A tal riguardo, la Repubblica di Polonia sostiene, da un lato, che da una giurisprudenza costante risulta che un danno di tipo economico non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile, dal momento che può normalmente essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva.

Spetterebbe al giudice del procedimento sommario stabilire se una parte possa essere reintegrata nei suoi diritti patrimoniali in esito al procedimento di merito e, conformemente all’articolo 162, paragrafo 2, del regolamento di procedura, sarebbe possibile subordinare l’esecuzione dell’ordinanza che impone provvedimenti provvisori alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione.

Tale possibilità servirebbe a garantire che il convenuto possa essere reintegrato nei suoi diritti patrimoniali qualora risulti vittorioso nell’ambito del procedimento di merito.

Orbene, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata equivarrebbe ad attribuire un carattere irreversibile alla penalità giornaliera inflitta. 45 La Repubblica di Polonia fa valere, dall’altro lato, che la considerazione contenuta al punto 42 della sentenza impugnata, secondo la quale la cancellazione dal ruolo della causa nel procedimento di merito non ha l’effetto di porre fine con effetto ex tunc ai provvedimenti provvisori consistenti nell’obbligo di pagare una penalità, non trova alcun fondamento nell’articolo 279 TFUE.

Il proseguimento dell’esecuzione di tale obbligo neutralizzerebbe gli effetti della chiusura del procedimento conseguente alla cancellazione della causa di merito dal ruolo della Corte.

Orbene, l’interpretazione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata non consentirebbe di porre rimedio agli effetti prodotti dai provvedimenti provvisori e perpetuerebbe i loro effetti negativi per la parte obbligata, indipendentemente dalla sorte riservata alla causa di merito.

Una siffatta interpretazione avrebbe come conseguenza che i crediti derivanti dall’obbligo di versare la penalità giornaliera di cui trattasi nel caso di specie non possono essere oggetto di alcuna misura di restituzione, e in particolare di alcun ricorso per risarcimento danni. 46 Con la terza parte del suo primo motivo d’impugnazione, diretta contro i punti 47 e 48 della sentenza impugnata, la Repubblica di Polonia ritiene che il Tribunale abbia accolto un’interpretazione dell’articolo 279 TFUE che trasforma un provvedimento provvisorio consistente nell’obbligo di pagare una penalità giornaliera in un provvedimento autonomo avente il carattere di una sanzione.

Orbene, l’articolo 279 TFUE non conferirebbe al giudice del procedimento sommario il potere di imporre sanzioni.

Poiché l’esecuzione di un obbligo derivante da un’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario divenuta priva di oggetto non potrebbe manifestamente più perseguire un obiettivo preventivo, una siffatta esecuzione avrebbe manifestamente uno scopo repressivo consistente nel sanzionare la parte obbligata per essersi sottratta a tale obbligo. 47 Peraltro, l’obiettivo consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al principio dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE, menzionato ai punti 32 e 42 della sentenza impugnata, non può giustificare l’interpretazione dell’articolo 279 TFUE accolta dal Tribunale, dal momento che tale obiettivo potrebbe essere efficacemente perseguito nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato ai sensi dell’articolo 258 TFUE e attuato mediante le sanzioni previste all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. 48 [OSCURATO:PERSONA] considera che tali tre parti del primo motivo d’impugnazione sono infondate e vanno respinte. – Giudizio della Corte 49 Occorre ricordare che il fatto di far rispettare ad uno Stato membro i provvedimenti provvisori adottati dal giudice del procedimento sommario, prevedendo l’imposizione di una penalità di mora in caso di inosservanza dei medesimi, mira a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è inerente al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e su cui l’Unione è fondata (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 102 ). 50 Sebbene sia vero che la portata del procedimento sommario a titolo dell’articolo 279 TFUE è limitata dalla sua natura accessoria al procedimento di merito e dalla provvisorietà dei provvedimenti che possono essere adottati in esito al medesimo, esso si caratterizza tuttavia per l’ampiezza delle prerogative riconosciute al giudice del procedimento sommario per consentire al medesimo di garantire la piena efficacia della decisione definitiva (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 103 ). 51 Pertanto, se ritiene che le circostanze della causa richiedano l’adozione di provvedimenti supplementari per garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori richiesti, il giudice del procedimento sommario è segnatamente competente, a titolo dell’articolo 279 TFUE, a prevedere l’imposizione di una penalità di mora ad uno Stato membro per il caso in cui quest’ultimo non rispettasse i provvedimenti provvisori imposti (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 104 ). 52 Infatti, poiché la prospettiva dell’imposizione di una penalità di mora in un simile caso contribuisce a dissuadere lo Stato membro interessato dal non osservare i provvedimenti provvisori disposti, essa rafforza l’efficacia dei medesimi, e garantisce in tal modo la piena efficacia della decisione definitiva, rientrando così pienamente nell’ambito dell’obiettivo dell’articolo 279 TFUE (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 105 ). 53 Dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 49 a 52 della presente sentenza risulta che l’imposizione, da parte del giudice del procedimento sommario, di una penalità giornaliera in caso di inosservanza da parte di uno Stato membro di un provvedimento provvisorio principale disposto contro quest’ultimo deve essere considerata un provvedimento provvisorio accessorio destinato a garantire la piena efficacia, da un lato, dell’ordinanza che ha imposto tale provvedimento provvisorio principale nonché, dall’altro, della futura decisione definitiva e, quindi, l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. 54 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui, in materia di procedimenti sommari, occorre attribuire lo stesso peso al principio di efficacia del diritto dell’Unione e al principio di tutela degli interessi della parte che ha chiesto i provvedimenti provvisori, occorre rilevare che, certamente, conformemente all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, spetta effettivamente al richiedente chiedere i provvedimenti provvisori che ritiene necessari e dimostrare che le condizioni richieste per la loro concessione sono soddisfatte.

Tuttavia, resta il fatto che, in una causa come quella all’origine della presente controversia, la penalità giornaliera non è versata alla parte che ne ha richiesto l’imposizione e non mira a risarcire quest’ultima per l’inosservanza, da parte della controparte, dei provvedimenti provvisori principali imposti dal giudice del procedimento sommario ai sensi dell’articolo 279 TFUE.

Tale penalità è versata al bilancio dell’Unione il che dimostra che essa mira a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione nell’interesse generale. 55 Inoltre, una volta adito, il giudice del procedimento sommario deve assicurarsi che i provvedimenti che intende imporre siano sufficientemente efficaci per raggiungere il loro obiettivo e adottare, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale conferitogli dall’articolo 279 TFUE, eventualmente d’ufficio, qualsiasi provvedimento accessorio diretto a garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori che esso impone (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 98 e 99 ).

Pertanto, una volta che il giudice del procedimento sommario abbia adottato una decisione che impone un provvedimento provvisorio, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia carattere principale o accessorio, la parte che ha chiesto tale provvedimento provvisorio non è più in grado di modificare la sua domanda per il passato, ma solo per il futuro. 56 L’interpretazione secondo cui le parti della controversia possono agire su un provvedimento provvisorio richiesto e disposto ai sensi dell’articolo 279 TFUE unicamente per il futuro e non per il passato è corroborata sia dall’articolo 163 sia dall’articolo 162 del regolamento di procedura. 57 Infatti, per quanto riguarda l’articolo 163 del regolamento di procedura, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una domanda presentata ai sensi di detta disposizione mira ad ottenere dal giudice del procedimento sommario non già l’annullamento retroattivo di un’ordinanza che ha concesso un provvedimento provvisorio, bensì soltanto la sua modifica o la sua abrogazione, dato che il giudice del procedimento sommario può riconsiderare, unicamente per il futuro, una simile ordinanza, anche, se del caso, valutando nuovamente, alla luce delle circostanze sussistenti alla data della sua decisione, i motivi di fatto e di diritto che hanno giustificato, prima facie , la concessione del provvedimento provvisorio in questione (ordinanza del 19 maggio 2022, punto 22 e giurisprudenza citata).

Orbene, se è vero che il giudice del procedimento sommario può riconsiderare una siffatta ordinanza unicamente per il futuro, è evidente che neppure le azioni delle parti della controversia, compresa una transazione, possono avere l’effetto di modificare, di invalidare o annullare retroattivamente un’ordinanza che impone siffatti provvedimenti provvisori o i suoi effetti. 58 Per quanto riguarda l’articolo 162 del regolamento di procedura, è giocoforza constatare che tale disposizione, dal momento che prevede che le ordinanze che dispongono provvedimenti provvisori non sono «impugnabili», non attribuisce neppure alcun posto ad una possibile modifica, dichiarazione di invalidità o annullamento retroattivi dei provvedimenti provvisori disposti dal giudice del procedimento sommario. 59 L’interpretazione che precede è inoltre corroborata dalla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che, nonostante il fatto che una penalità giornaliera imposta come misura provvisoria accessoria al solo scopo di garantire l’osservanza dei provvedimenti provvisori principali abbia carattere irreversibile, l’imposizione di una siffatta penalità non pregiudica la decisione nel merito e rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 279 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 106 e 108 ). 60 Orbene, se si può ritenere che l’imposizione di una siffatta penalità da parte del giudice del procedimento sommario non pregiudichi la decisione nel merito, ciò è dovuto al fatto che tale provvedimento provvisorio accessorio, vale a dire la penalità giornaliera di cui trattasi, è imposto per garantire, da un lato, il rispetto dei provvedimenti provvisori in questione così come, dall’altro, preservare la piena efficacia della futura decisione definitiva e garantire così l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e su cui si fonda l’Unione. 61 L’interpretazione di cui al punto 54 della presente sentenza non è, per di più, inficiata dall’argomento secondo cui i provvedimenti provvisori hanno carattere meramente accessorio rispetto al procedimento di merito.

Infatti, come risulta dai punti 51 e 52 della presente sentenza, la Corte, pur riconoscendo che la portata del procedimento sommario ai sensi dell’articolo 279 TFUE è limitata dal suo carattere accessorio al procedimento di merito e dalla natura provvisoria dei provvedimenti che possono essere adottati in esito al procedimento sommario, ha tuttavia considerato che il giudice del procedimento sommario è segnatamente competente, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, a prevedere l’imposizione di una penalità a uno Stato membro nel caso in cui quest’ultimo non rispetti i provvedimenti provvisori disposti.

Orbene, il fatto che i provvedimenti provvisori abbiano carattere accessorio rispetto al procedimento di merito non impedisce che alcuni di tali provvedimenti abbiano, nonostante la loro applicazione per un periodo determinato, effetti irreversibili per tale periodo in quanto, conformemente all’articolo 162 del regolamento di procedura e fatto salvo l’articolo 163 del medesimo regolamento, essi producono tali effetti fino alla data fissata nell’ordinanza che li ha pronunciati o fino alla pronuncia della decisione che pone fine al giudizio. 62 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui, dopo la transazione conclusa con la Repubblica ceca, l’ordinanza del 21 maggio 2021 che ha imposto i provvedimenti provvisori principali sarebbe divenuta priva di oggetto, cosicché non vi sarebbe più alcuna necessità di garantirne l’efficacia mediante una penalità giornaliera e l’ordinanza del 20 settembre 2021 che la impone sarebbe quindi divenuta anch’essa priva di oggetto, è sufficiente constatare che, come risulta dalle considerazioni che precedono, gli effetti di un provvedimento provvisorio accessorio possono essere revocati solo per il futuro e non possono essere annullati o modificati retroattivamente. 63 Occorre aggiungere che la Corte ha altresì dichiarato che l’imposizione, da parte del giudice del procedimento sommario, di una penalità allo scopo di garantire l’osservanza di provvedimenti provvisori non pregiudica in alcun modo il senso della futura decisione nel merito, cosicché una misura accessoria consistente nel prevedere l’imposizione di una penalità giornaliera in caso di inosservanza da parte di uno Stato membro dei provvedimenti provvisori disposti nei suoi confronti rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 279 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 107 e 108 ). 64 Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, il mantenimento, nonostante la transazione, dell’obbligo di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità giornaliera, imposta nell’ordinanza del 20 settembre 2021, non viola la finalità di tale penalità, ossia garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.

Infatti, nel caso di specie, è pacifico che, fino alla conclusione della transazione, la Repubblica di Polonia non aveva rispettato né i provvedimenti provvisori principali imposti nell’ordinanza del 21 maggio 2021, né il provvedimento provvisorio accessorio imposto nell’ordinanza del 20 settembre 2021, cosicché tale finalità non era stata raggiunta. 65 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui l’approccio adottato dal Tribunale ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata equivarrebbe a conferire carattere sanzionatorio alla penalità giornaliera, mentre, conformemente all’articolo 279 TFUE, il giudice dei procedimenti sommari non ha il potere di imporre sanzioni, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che una penalità giornaliera inflitta per assicurare l’efficacia di un’ingiunzione rivolta ad una parte a titolo dell’articolo 279 TFUE non può essere considerata una sanzione (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 102 ). 66 Dal momento che una penalità giornaliera imposta dal giudice del procedimento sommario per garantire l’effettiva applicazione di un’ordinanza che impone provvedimenti provvisori principali rafforza l’efficacia di questi ultimi inducendo lo Stato membro interessato a porre fine all’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza di tale ordinanza, tale penalità garantisce, a partire dal momento in cui è pronunciata, la piena efficacia della futura decisione definitiva nonché l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e su cui si fonda l’Unione, e rientra quindi senza dubbio nell’ambito dell’obiettivo dell’articolo 279 TFUE [v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 105 , e sentenza del 18 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23 , EU:C:2025:975 , punto 130 ].

Una siffatta penalità giornaliera ha quindi carattere preventivo e non repressivo. 67 Il solo fatto che, come nel caso di specie, lo Stato membro interessato non abbia rispettato né l’ordinanza che impone i provvedimenti provvisori principali, né quella che impone il provvedimento provvisorio accessorio, vale a dire il pagamento di una penalità giornaliera, prima della conclusione dell’esame nel merito della causa, non è idoneo a modificare il carattere preventivo della penalità giornaliera imposta dal giudice del procedimento sommario in applicazione dell’articolo 279 TFUE.

Infatti, qualsiasi altra interpretazione rimetterebbe in discussione l’effetto utile di un siffatto provvedimento provvisorio accessorio, consentendo alla parte obbligata di far valere la propria inazione per contestare la legittimità del provvedimento adottato. 68 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che, dichiarando al punto 47 della sentenza impugnata che, nel caso di specie, la penalità giornaliera imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE non mirava soltanto a garantire l’efficacia della sentenza nel merito, ma aveva altresì lo scopo di far rispettare i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021 e di dissuadere la Repubblica di Polonia dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza e, al punto 48 di tale sentenza, che l’argomento dedotto da quest’ultima non può essere accolto in quanto svuoterebbe di significato il meccanismo della penalità inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, il Tribunale ha accolto un’interpretazione di tale articolo conforme alla giurisprudenza della Corte ed esente da qualsiasi errore di diritto. 69 Quanto all’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui il Tribunale avrebbe accolto un’interpretazione dell’articolo 279 TFUE che impedirebbe al convenuto di essere reintegrato nei suoi diritti patrimoniali al termine del procedimento di merito, è pacifico che dopo la cancellazione dal ruolo della causa di merito a seguito della transazione conclusa tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia, quest’ultima non ha potuto essere vittoriosa nell’ambito di tale procedimento. 70 Per quanto riguarda, in ultimo luogo, l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui l’obiettivo consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione potrebbe essere efficacemente perseguito nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato ai sensi dell’articolo 258 TFUE e attuato mediante le sanzioni previste all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che una siffatta interpretazione del sistema dei mezzi di ricorso nel diritto dell’Unione in generale e del procedimento sommario in particolare nuocerebbe all’obiettivo di tale procedimento che è quello di garantire il rispetto, da parte dello Stato membro interessato, dei provvedimenti provvisori disposti nei suoi confronti e di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è inerente al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

Ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 102 ). 71 Ne consegue che, dichiarando, ai punti 32, 42 e 48 della sentenza impugnata, che seguire l’approccio raccomandato dalla Repubblica di Polonia, secondo cui, nel caso di specie, la cancellazione dal ruolo della causa di merito avrebbe avuto l’effetto di estinguere l’obbligo per tale Stato membro di pagare l’importo dovuto a titolo della penalità giornaliera imposta nell’ordinanza del 20 settembre 2021, equivarrebbe a discostarsi dalla finalità di tale penalità consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, che è intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, il Tribunale ha accolto un’interpretazione dell’articolo 279 TFUE che è conforme alla giurisprudenza della Corte e non ha commesso alcun errore di diritto. 72 La prima, la seconda e la terza parte del motivo d’impugnazione devono quindi essere respinte in quanto infondate.

Sulla quarta parte del primo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 73 Con la quarta parte del suo primo motivo d’impugnazione, diretta contro i punti 40 e 42 della sentenza impugnata, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver interpretato erroneamente l’ordinanza del 19 maggio 2022, ritenendo, sulla base di tale ordinanza, che la cancellazione dal ruolo della causa di merito non avesse avuto l’effetto di estinguere l’obbligo, per essa, di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità.

Infatti, l’ordinanza del 19 maggio 2022 non avrebbe riguardato gli effetti retroattivi della cessazione dei provvedimenti provvisori e sarebbe irrilevante per rispondere alla questione di quali effetti la cancellazione dal ruolo della causa di merito nel procedimento C‑121/21 abbia avuto sull’obbligo imposto alla Repubblica di Polonia di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità giornaliera per il periodo anteriore alla data della cancellazione di tale causa dal ruolo della Corte.

Tale Stato membro ritiene pertanto che il Tribunale non potesse legittimamente trarre dall’ordinanza del 19 maggio 2022 un qualsiasi insegnamento che gli consentisse di valutare tale questione. 74 [OSCURATO:PERSONA] conclude che occorre respingere tale parte del primo motivo d’impugnazione. – Giudizio della Corte 75 Per quanto riguarda la quarta parte del primo motivo d’impugnazione, occorre rilevare che, come giustamente rilevato dalla Repubblica di Polonia al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale si è espressamente riferito al punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022 e ne ha dedotto che la penalità giornaliera pronunciata nell’ordinanza del 20 settembre 2021«[aveva] cessato di produrre i suoi effetti a decorrere dal 4 febbraio 2022».

Tuttavia, al medesimo punto 40 di tale sentenza, il Tribunale ha altresì constatato, da un lato, che l’ordinanza del 4 febbraio 2022 non menzionava né i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, né la penalità giornaliera inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, e, dall’altro, che la domanda della Repubblica di Polonia diretta alla revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 era stata respinta nell’ordinanza del 19 maggio 2022. 76 Come risulta dall’utilizzo del termine «pertanto» all’inizio del punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale, sulla base delle tre constatazioni di cui al punto 40 di tale sentenza e ricordate al punto precedente della presente sentenza, ha dichiarato che «la penalità giornaliera [era] effettivamente maturata nel periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 (…) e quella della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21». 77 Orbene, poiché il punto 41 della sentenza impugnata, e quindi la valutazione intermedia ivi contenuta, non è rimesso in discussione dalla Repubblica di Polonia, occorre considerare che le constatazioni di cui ai punti 40 e 41 di tale sentenza sono sufficienti a motivare la valutazione che il Tribunale ha formulato al punto 42 di detta sentenza, secondo la quale la cancellazione dal ruolo della causa di merito non aveva avuto l’effetto di estinguere l’obbligo, per tale Stato membro, di pagare l’importo dovuto a titolo della penalità di cui trattasi, valutazione che si basa solo in parte sul punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022, che il Tribunale si è per giunta limitato a riprendere tale e quale al punto 40 della sentenza impugnata. 78 Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che l’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia a sostegno della quarta parte del primo motivo d’impugnazione si basa su una lettura erronea dei punti 40 e 42 della sentenza impugnata. 79 Pertanto, la quarta parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata. 80 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Argomenti delle parti 81 Con il suo secondo motivo d’impugnazione, diretto in sostanza contro il punto 46 della sentenza impugnata, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione non avendo debitamente esposto i motivi per i quali ha respinto l’argomento secondo cui le norme procedurali nazionali che prevedono che i provvedimenti cautelari pronunciati, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento di merito diviene privo di oggetto fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e possono, in quanto tali, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto fonte di diritto. 82 Infatti, dopo aver respinto, al punto 45 della sentenza impugnata, l’argomento della Repubblica di Polonia, con la motivazione che la legittimità delle decisioni controverse doveva essere esaminata unicamente alla luce delle norme del diritto dell’Unione, il Tribunale, al punto 46 di tale sentenza, avrebbe proceduto a una semplice affermazione per respingere l’argomento vertente sul fatto che le disposizioni nazionali invocate da tale Stato membro potevano essere considerate come facenti parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione quale fonte di diritto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, senza aver individuato una disposizione dei Trattati o un principio generale del diritto dell’Unione che ostassero a una siffatta qualificazione.

Pertanto, tale affermazione non consentirebbe alla Repubblica di Polonia di conoscere i motivi della decisione del Tribunale. 83 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo d’impugnazione debba essere respinto.

Giudizio della Corte 84 Il secondo motivo d’impugnazione dedotto verte su un difetto di motivazione del punto 46 della sentenza impugnata. 85 A tal riguardo occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata della Corte, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenza del 23 gennaio 2025, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑766/21 P , EU:C:2025:31 , punto 80 e giurisprudenza citata). 86 Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «anche supponendo che in taluni ordinamenti giuridici nazionali i provvedimenti cautelari emessi, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento [di merito] diviene privo di oggetto, tale constatazione non può essere sufficiente a dimostrare che dette norme procedurali fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, per questo motivo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in quanto fonte di diritto». 87 Orbene, da tale motivazione risulta inequivocabilmente che il Tribunale ha considerato che, conformemente ai requisiti in materia di prova, le norme procedurali invocate dalla Repubblica di Polonia a sostegno della sua argomentazione non potevano essere considerate come facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Ne consegue che la sentenza impugnata non è affatto inficiata, per quanto riguarda il suo punto 46, da un’assenza o da un’insufficienza di motivazione. 88 Ne consegue che il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. 89 Conseguentemente l’impugnazione deve essere respinta nel suo insieme.

Sulle spese 90 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 91 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 92 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la Repubblica di Polonia è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0554 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Articoli 259, 260 e 279 TFUE – Esecuzione da parte di uno Stato membro di un’ordinanza della vicepresidente della Corte che impone provvedimenti provvisori – Condanna al pagamento di una penalità giornaliera fino all’esecuzione dell’ordinanza – Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi all’ordinanza e omesso pagamento della penalità – Cancellazione dal ruolo della causa di merito – Recupero mediante compensazione dei crediti derivanti dal mancato pagamento della penalità – Ricorso di annullamento» Nella causa C‑554/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 agosto 2024, Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Estrada de Solà, K. Herrmann e O. Verheecke, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la Repubblica di Polonia chiede, da un lato, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 maggio 2024, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑200/22 e T‑314/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2024:329 ), con la quale il Tribunale ha respinto i suoi ricorsi avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] europea del 7 e 8 febbraio 2022, del 16 e 31 marzo 2022 nonché del 16 maggio 2022 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha recuperato mediante compensazione le somme dovute dalla Repubblica di Polonia a titolo della penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 20 settembre 2021», EU:C:2021:752 ), e, dall’altro, l’annullamento delle decisioni controverse. Contesto normativo Trattato FUE 2 L’articolo 259 del TFUE prevede che: «Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte». 3 L’articolo 260 TFUE prevede quanto segue: «1)   Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2.   Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 259. (…)». 4 L’articolo 279 del TFUE prevede che: La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari». Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea 5 L’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede quanto segue: «Le sentenze sono motivate. (…)». 6 L’articolo 39, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea così dispone: «L’ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito». Regolamento di procedura della Corte 7 L’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, rubricato «Transazione», al paragrafo 1 così dispone: «Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 141, considerate, se del caso, le proposte formulate in tal senso dalle parti». 8 L’articolo 160 di tale regolamento, intitolato «Domanda di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori» prevede che: «1.   La domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte. 2.   La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa. 3.   Le domande previste dai paragrafi precedenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. (…)». 9 L’articolo 162 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.   Sulla domanda si decide con ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti. 2.   L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze. 3.   L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In mancanza di tale indicazione, il provvedimento cessa di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva. 4.   L’ordinanza ha carattere provvisorio e lascia impregiudicata la decisione della Corte nel merito». 10 L’articolo 163 del regolamento di procedura dispone quanto segue: «Su richiesta di una parte, l’ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze». Fatti 11 Il 26 febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 259 TFUE diretto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione a causa dell’estensione e della protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Turów (Polonia), situata in prossimità dei confini con la Repubblica ceca e con la Repubblica federale di Germania (causa C‑121/21). 12 Parallelamente, la Repubblica ceca ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE diretta a che fosse ingiunto alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza della Corte che statuisse nel merito, di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. 13 Con ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, in prosieguo: l’«ordinanza del 21 maggio 2021», EU:C:2021:420 ), la vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda di provvedimenti provvisori e ha ingiunto alla Repubblica di Polonia di cessare, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21, le attività di estrazione in tale miniera. 14 Il 7 giugno 2021 la Repubblica ceca, ritenendo che la Repubblica di Polonia non si fosse conformata all’ordinanza del 21 maggio 2021, ha presentato una nuova domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE diretta ad ottenere che tale Stato membro fosse condannato a pagare, al bilancio dell’Unione, una penalità giornaliera di EUR 5 milioni fino al rispetto di tale ordinanza. 15 Il 29 giugno 2021 la Repubblica di Polonia ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021. 16 Con ordinanza del 20 settembre 2021, la vicepresidente della Corte ha, da un lato, respinto la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021 e, dall’altro, condannato la tale Stato membro a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità giornaliera di EUR 500000, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 e fino a che tale Stato membro rispetti l’ordinanza del 21 maggio 2021. 17 Il 19 ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità polacche di fornire prove della cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. Poiché la Repubblica di Polonia non ha fornito tali prove, la [OSCURATO:PERSONA], tra il 5 novembre 2021 e l’8 marzo 2022, ha inviato a tale Stato membro richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di penalità giornaliera al termine di ciascun periodo di trenta giorni di calendario trascorso. 18 Il 3 febbraio 2022 la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia hanno concluso un accordo diretto a porre fine alla controversia che ha dato luogo alla causa C‑121/21 (in prosieguo: la «transazione»). 19 Il 4 febbraio 2022 i due Stati membri hanno informato la Corte di rinunciare a qualsiasi pretesa nella causa C‑121/21 a seguito della transazione e le autorità polacche hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte con l’ordinanza del 20 settembre 2021. 20 Con ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, in prosieguo: l’«ordinanza del 4 febbraio 2022», EU:C:2022:82 ), la causa C‑121/21 è stata cancellata dal ruolo della Corte. 21 In medesima data la Repubblica di Polonia ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021. 22 L’11 febbraio 2022 le autorità polacche hanno nuovamente chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte dalla Corte in tale ordinanza. 23 Il 22 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle lettere della Repubblica di Polonia del 4 e dell’11 febbraio 2022, indicando che, finché l’ordinanza del 20 settembre 2021 non era «annullata», essa intendeva procedere al recupero delle somme dovute al 3 febbraio 2022. 24 Con ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21 R-RAP; in prosieguo: l’«ordinanza del 19 maggio 2022», EU:C:2022:408 ), il vicepresidente della Corte ha respinto la domanda della Repubblica di Polonia diretta alla revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021. Il punto 26 di tale ordinanza così recita: «[d]i conseguenza, nel caso di specie, a decorrere dal 4 febbraio 2022, data dell’ordinanza del presidente della Corte, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, (…) EU:C:2022:82 ), che ha disposto la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte, la Repubblica di Polonia non è più tenuta a cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. Parimenti la condanna di tale Stato membro a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione di tali attività deve ritenersi caducata a decorrere da tale data». 25 Dopo aver intimato alla Repubblica di Polonia di pagare le somme dovute al 3 febbraio 2022 maggiorate degli interessi di mora e averle comunicato che, in mancanza di pagamento, avrebbe proceduto al loro recupero mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di procedere alla compensazione delle somme dovute a titolo della penalità inflitta dalla Corte nell’ordinanza del 20 settembre 2021. Con le sue decisioni del 7 e dell’8 febbraio 2022 nonché del 16 e del 31 marzo 2022, essa ha proceduto alla compensazione delle somme dovute per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 17 gennaio 2022 e, con decisione del 16 maggio 2022, ha proceduto alla compensazione delle somme dovute per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2022 e il 3 febbraio 2022 compreso. La somma così recuperata mediante compensazione ammontava, in capitale, a circa EUR 68500000. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 26 Con atti introduttivi registrati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 aprile e il 25 maggio 2022, la Repubblica di Polonia ha proposto due ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretti all’annullamento, da un lato, delle decisioni del 7 e dell’8 febbraio 2022 nonché del 16 e del 31 marzo 2022 e, dall’altro, della decisione del 16 maggio 2022. 27 A sostegno dei suoi ricorsi di annullamento, la Repubblica di Polonia ha dedotto due motivi identici, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 di tale regolamento, e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 28 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi due motivi in quanto infondati e ha, pertanto, respinto integralmente i ricorsi. 29 Per quanto riguarda, più in particolare, le conseguenze della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 sulla penalità giornaliera inflitta alla Repubblica di Polonia, il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, in sostanza, ha rilevato che, anzitutto, l’ordinanza del 4 febbraio 2022 non menzionava in alcun modo né i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, né tale penalità, imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, poi, la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 era stata respinta nell’ordinanza del 19 maggio 2022, infine, dal punto 26 di quest’ultima ordinanza risultava espressamente che la condanna della Repubblica di Polonia a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów doveva essere considerata caducata a partire dal 4 febbraio 2022, cosicché tale penalità aveva cessato di produrre i suoi effetti a decorrere da tale data. 30 Al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che detta penalità era effettivamente maturata durante il periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 e la data di cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte e, al punto 42 di tale sentenza, esso ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene la cancellazione dal ruolo di tale causa avesse certamente inciso sulla durata della penalità, essa non aveva, per contro, avuto l’effetto di estinguere l’obbligo, per la Repubblica di Polonia, di versare l’importo dovuto a titolo della medesima penalità, posto che ogni altra conclusione avrebbe l’effetto di rimettere in discussione la finalità della penalità giornaliera, ossia garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE. 31 Il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti avanzati dalla Repubblica di Polonia non fossero idonei a mettere in discussione tale conclusione. 32 In primo luogo, esso ha ricordato, al punto 44 della sentenza impugnata, che l’ordinanza del 20 settembre 2021 non era impugnabile e non poteva quindi essere annullata retroattivamente. 33 In secondo luogo, in risposta all’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali prevede che i provvedimenti cautelari adottati cessano retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto, esso ha considerato che il rinvio alle regole di procedura nazionali non è pertinente poiché, nella specie, la legittimità delle decisioni impugnate doveva essere esaminata unicamente alla luce delle norme del diritto dell’Unione. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato, al punto 45 di tale sentenza, che tale Stato membro aveva ammesso che le norme procedurali degli Stati membri non erano vincolanti per i giudici dell’Unione e, al punto 46 di detta sentenza, che, anche supponendo che in taluni sistemi giuridici nazionali i provvedimenti cautelari adottati, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto, una siffatta constatazione non sarebbe sufficiente a dimostrare che tali norme procedurali farebbero parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, a tale titolo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto fonte di diritto. 34 In terzo luogo, il Tribunale ha respinto, al punto 47 della sentenza impugnata, l’argomento secondo cui il proseguimento dell’esecuzione della penalità giornaliera, nonostante la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, andrebbe al di là della sola finalità perseguita da tale penalità, ossia quella di garantire l’efficacia della sentenza nel merito. A tal riguardo, esso ha constatato che, nel caso di specie, la penalità giornaliera imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE non mirava soltanto a garantire l’efficacia di tale sentenza nel merito, ma aveva altresì lo scopo di far rispettare i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021 e di dissuadere la Repubblica di Polonia dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza. Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto, in sostanza, che l’argomento dedotto dalla medesima non può essere accolto poiché svuoterebbe di significato il meccanismo della penalità inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, in quanto condurrebbe ad accettare che la parte obbligata violi deliberatamente l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario sino alla fine del procedimento di merito, il che pregiudicherebbe l’efficacia del diritto dell’Unione. 35 Poiché neppure gli altri due argomenti dedotti dalla Repubblica di Polonia alla luce delle conseguenze della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 sono stati accolti dal Tribunale, quest’ultimo ha dichiarato, al punto 51 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcuna violazione degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 di tale regolamento. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 36 Con la sua impugnazione, la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di: – annullare integralmente la sentenza impugnata; – annullare le decisioni controverse; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e – condannare la Repubblica di Polonia alle spese. Sull’impugnazione 38 A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica di Polonia deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 279 TFUE e, il secondo, su una violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Sul primo motivo d’impugnazione, relativo ad una violazione dell’articolo 279 TFUE 39 Il primo motivo d’impugnazione dedotto dalla Repubblica di Polonia si articola in quattro parti. Poiché gli argomenti dedotti a sostegno delle parti dalla prima alla terza parte si sovrappongono, occorre esaminare tali parti congiuntamente. Sulla prima, sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 40 Con la prima parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver accolto un’interpretazione erronea del principio del carattere accessorio e provvisorio del procedimento sommario rispetto al procedimento di merito e di aver fatto prevalere il principio di efficacia del diritto dell’Unione sul principio di tutela degli interessi della parte che ha chiesto i provvedimenti provvisori. Infatti, l’approccio adottato ai punti 42 e 47 della sentenza impugnata equivarrebbe ad attribuire un carattere autonomo ai provvedimenti provvisori consistenti in una condanna al pagamento di una penalità giornaliera in quanto tali provvedimenti perseguirebbero interessi diversi da quelli per i quali sono pronunciati i provvedimenti provvisori «ordinari». Orbene, l’articolo 279 TFUE non consentirebbe di adottare provvedimenti provvisori aventi carattere autonomo di questo tipo. Tenuto conto della sua natura, un provvedimento provvisorio consistente nell’imposizione di una penalità giornaliera potrebbe avere come obiettivo solo quello derivante dall’articolo 279 TFUE, vale a dire garantire l’efficacia di una futura sentenza nel merito. Un provvedimento provvisorio consistente nell’imposizione di una siffatta penalità di mora sarebbe altresì subordinato all’obiettivo di tutela degli interessi della parte che ha chiesto tale provvedimento provvisorio. 41 È vero che, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che l’obiettivo della penalità di far rispettare i provvedimenti provvisori deve essere posto su un piano di parità con l’obiettivo di garantire l’efficacia della sentenza nel merito. Tuttavia, la conclusione cui è giunto il Tribunale al termine del suo ragionamento produrrebbe un effetto diverso dal momento che esso ha fatto prevalere il primo di tali obiettivi sul secondo. Secondo la Repubblica di Polonia, quando un’ordinanza che dispone provvedimenti provvisori «principali» diviene priva di oggetto a causa della cancellazione dal ruolo della causa alla quale è connesso il procedimento sommario, anche il provvedimento provvisorio «accessorio», nella fattispecie l’imposizione di una penalità giornaliera, diverrebbe privo di oggetto. Pertanto, il venir meno del motivo per il quale i provvedimenti provvisori sono stati disposti farebbe venir meno ogni giustificazione al proseguimento della loro esecuzione. 42 Il principio di efficacia del diritto dell’Unione, che, alla luce della sentenza impugnata, riguarderebbe l’ordinanza del 20 settembre 2021, vale a dire un elemento secondario rispetto all’ordinanza del 21 maggio 2021 che ha pronunciato i provvedimenti provvisori principali, consistenti nella cessazione immediata delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów, non può prevalere sul principio generale che fonda i provvedimenti adottati sulla base dell’articolo 279 TFUE, ossia il principio del carattere temporaneo e accessorio di questi ultimi rispetto alla risoluzione della controversia nel merito. Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della funzione primaria dei provvedimenti provvisori che si fonda sul principio del carattere accessorio e provvisorio del procedimento sommario rispetto al procedimento di merito. 43 Con la seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver violato il principio del carattere provvisorio e accessorio dei provvedimenti pronunciati sulla base dell’articolo 279 TFUE, avendo adottato un’interpretazione che impedisce ad una parte del procedimento di essere reintegrata nei suoi diritti patrimoniali al termine del procedimento di merito. 44 A tal riguardo, la Repubblica di Polonia sostiene, da un lato, che da una giurisprudenza costante risulta che un danno di tipo economico non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile, dal momento che può normalmente essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Spetterebbe al giudice del procedimento sommario stabilire se una parte possa essere reintegrata nei suoi diritti patrimoniali in esito al procedimento di merito e, conformemente all’articolo 162, paragrafo 2, del regolamento di procedura, sarebbe possibile subordinare l’esecuzione dell’ordinanza che impone provvedimenti provvisori alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione. Tale possibilità servirebbe a garantire che il convenuto possa essere reintegrato nei suoi diritti patrimoniali qualora risulti vittorioso nell’ambito del procedimento di merito. Orbene, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata equivarrebbe ad attribuire un carattere irreversibile alla penalità giornaliera inflitta. 45 La Repubblica di Polonia fa valere, dall’altro lato, che la considerazione contenuta al punto 42 della sentenza impugnata, secondo la quale la cancellazione dal ruolo della causa nel procedimento di merito non ha l’effetto di porre fine con effetto ex tunc ai provvedimenti provvisori consistenti nell’obbligo di pagare una penalità, non trova alcun fondamento nell’articolo 279 TFUE. Il proseguimento dell’esecuzione di tale obbligo neutralizzerebbe gli effetti della chiusura del procedimento conseguente alla cancellazione della causa di merito dal ruolo della Corte. Orbene, l’interpretazione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata non consentirebbe di porre rimedio agli effetti prodotti dai provvedimenti provvisori e perpetuerebbe i loro effetti negativi per la parte obbligata, indipendentemente dalla sorte riservata alla causa di merito. Una siffatta interpretazione avrebbe come conseguenza che i crediti derivanti dall’obbligo di versare la penalità giornaliera di cui trattasi nel caso di specie non possono essere oggetto di alcuna misura di restituzione, e in particolare di alcun ricorso per risarcimento danni. 46 Con la terza parte del suo primo motivo d’impugnazione, diretta contro i punti 47 e 48 della sentenza impugnata, la Repubblica di Polonia ritiene che il Tribunale abbia accolto un’interpretazione dell’articolo 279 TFUE che trasforma un provvedimento provvisorio consistente nell’obbligo di pagare una penalità giornaliera in un provvedimento autonomo avente il carattere di una sanzione. Orbene, l’articolo 279 TFUE non conferirebbe al giudice del procedimento sommario il potere di imporre sanzioni. Poiché l’esecuzione di un obbligo derivante da un’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario divenuta priva di oggetto non potrebbe manifestamente più perseguire un obiettivo preventivo, una siffatta esecuzione avrebbe manifestamente uno scopo repressivo consistente nel sanzionare la parte obbligata per essersi sottratta a tale obbligo. 47 Peraltro, l’obiettivo consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al principio dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE, menzionato ai punti 32 e 42 della sentenza impugnata, non può giustificare l’interpretazione dell’articolo 279 TFUE accolta dal Tribunale, dal momento che tale obiettivo potrebbe essere efficacemente perseguito nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato ai sensi dell’articolo 258 TFUE e attuato mediante le sanzioni previste all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. 48 [OSCURATO:PERSONA] considera che tali tre parti del primo motivo d’impugnazione sono infondate e vanno respinte. – Giudizio della Corte 49 Occorre ricordare che il fatto di far rispettare ad uno Stato membro i provvedimenti provvisori adottati dal giudice del procedimento sommario, prevedendo l’imposizione di una penalità di mora in caso di inosservanza dei medesimi, mira a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è inerente al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e su cui l’Unione è fondata (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 102 ). 50 Sebbene sia vero che la portata del procedimento sommario a titolo dell’articolo 279 TFUE è limitata dalla sua natura accessoria al procedimento di merito e dalla provvisorietà dei provvedimenti che possono essere adottati in esito al medesimo, esso si caratterizza tuttavia per l’ampiezza delle prerogative riconosciute al giudice del procedimento sommario per consentire al medesimo di garantire la piena efficacia della decisione definitiva (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 103 ). 51 Pertanto, se ritiene che le circostanze della causa richiedano l’adozione di provvedimenti supplementari per garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori richiesti, il giudice del procedimento sommario è segnatamente competente, a titolo dell’articolo 279 TFUE, a prevedere l’imposizione di una penalità di mora ad uno Stato membro per il caso in cui quest’ultimo non rispettasse i provvedimenti provvisori imposti (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 104 ). 52 Infatti, poiché la prospettiva dell’imposizione di una penalità di mora in un simile caso contribuisce a dissuadere lo Stato membro interessato dal non osservare i provvedimenti provvisori disposti, essa rafforza l’efficacia dei medesimi, e garantisce in tal modo la piena efficacia della decisione definitiva, rientrando così pienamente nell’ambito dell’obiettivo dell’articolo 279 TFUE (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 105 ). 53 Dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 49 a 52 della presente sentenza risulta che l’imposizione, da parte del giudice del procedimento sommario, di una penalità giornaliera in caso di inosservanza da parte di uno Stato membro di un provvedimento provvisorio principale disposto contro quest’ultimo deve essere considerata un provvedimento provvisorio accessorio destinato a garantire la piena efficacia, da un lato, dell’ordinanza che ha imposto tale provvedimento provvisorio principale nonché, dall’altro, della futura decisione definitiva e, quindi, l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. 54 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui, in materia di procedimenti sommari, occorre attribuire lo stesso peso al principio di efficacia del diritto dell’Unione e al principio di tutela degli interessi della parte che ha chiesto i provvedimenti provvisori, occorre rilevare che, certamente, conformemente all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, spetta effettivamente al richiedente chiedere i provvedimenti provvisori che ritiene necessari e dimostrare che le condizioni richieste per la loro concessione sono soddisfatte. Tuttavia, resta il fatto che, in una causa come quella all’origine della presente controversia, la penalità giornaliera non è versata alla parte che ne ha richiesto l’imposizione e non mira a risarcire quest’ultima per l’inosservanza, da parte della controparte, dei provvedimenti provvisori principali imposti dal giudice del procedimento sommario ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Tale penalità è versata al bilancio dell’Unione il che dimostra che essa mira a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione nell’interesse generale. 55 Inoltre, una volta adito, il giudice del procedimento sommario deve assicurarsi che i provvedimenti che intende imporre siano sufficientemente efficaci per raggiungere il loro obiettivo e adottare, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale conferitogli dall’articolo 279 TFUE, eventualmente d’ufficio, qualsiasi provvedimento accessorio diretto a garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori che esso impone (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 98 e 99 ). Pertanto, una volta che il giudice del procedimento sommario abbia adottato una decisione che impone un provvedimento provvisorio, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia carattere principale o accessorio, la parte che ha chiesto tale provvedimento provvisorio non è più in grado di modificare la sua domanda per il passato, ma solo per il futuro. 56 L’interpretazione secondo cui le parti della controversia possono agire su un provvedimento provvisorio richiesto e disposto ai sensi dell’articolo 279 TFUE unicamente per il futuro e non per il passato è corroborata sia dall’articolo 163 sia dall’articolo 162 del regolamento di procedura. 57 Infatti, per quanto riguarda l’articolo 163 del regolamento di procedura, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una domanda presentata ai sensi di detta disposizione mira ad ottenere dal giudice del procedimento sommario non già l’annullamento retroattivo di un’ordinanza che ha concesso un provvedimento provvisorio, bensì soltanto la sua modifica o la sua abrogazione, dato che il giudice del procedimento sommario può riconsiderare, unicamente per il futuro, una simile ordinanza, anche, se del caso, valutando nuovamente, alla luce delle circostanze sussistenti alla data della sua decisione, i motivi di fatto e di diritto che hanno giustificato, prima facie , la concessione del provvedimento provvisorio in questione (ordinanza del 19 maggio 2022, punto 22 e giurisprudenza citata). Orbene, se è vero che il giudice del procedimento sommario può riconsiderare una siffatta ordinanza unicamente per il futuro, è evidente che neppure le azioni delle parti della controversia, compresa una transazione, possono avere l’effetto di modificare, di invalidare o annullare retroattivamente un’ordinanza che impone siffatti provvedimenti provvisori o i suoi effetti. 58 Per quanto riguarda l’articolo 162 del regolamento di procedura, è giocoforza constatare che tale disposizione, dal momento che prevede che le ordinanze che dispongono provvedimenti provvisori non sono «impugnabili», non attribuisce neppure alcun posto ad una possibile modifica, dichiarazione di invalidità o annullamento retroattivi dei provvedimenti provvisori disposti dal giudice del procedimento sommario. 59 L’interpretazione che precede è inoltre corroborata dalla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che, nonostante il fatto che una penalità giornaliera imposta come misura provvisoria accessoria al solo scopo di garantire l’osservanza dei provvedimenti provvisori principali abbia carattere irreversibile, l’imposizione di una siffatta penalità non pregiudica la decisione nel merito e rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 279 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 106 e 108 ). 60 Orbene, se si può ritenere che l’imposizione di una siffatta penalità da parte del giudice del procedimento sommario non pregiudichi la decisione nel merito, ciò è dovuto al fatto che tale provvedimento provvisorio accessorio, vale a dire la penalità giornaliera di cui trattasi, è imposto per garantire, da un lato, il rispetto dei provvedimenti provvisori in questione così come, dall’altro, preservare la piena efficacia della futura decisione definitiva e garantire così l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e su cui si fonda l’Unione. 61 L’interpretazione di cui al punto 54 della presente sentenza non è, per di più, inficiata dall’argomento secondo cui i provvedimenti provvisori hanno carattere meramente accessorio rispetto al procedimento di merito. Infatti, come risulta dai punti 51 e 52 della presente sentenza, la Corte, pur riconoscendo che la portata del procedimento sommario ai sensi dell’articolo 279 TFUE è limitata dal suo carattere accessorio al procedimento di merito e dalla natura provvisoria dei provvedimenti che possono essere adottati in esito al procedimento sommario, ha tuttavia considerato che il giudice del procedimento sommario è segnatamente competente, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, a prevedere l’imposizione di una penalità a uno Stato membro nel caso in cui quest’ultimo non rispetti i provvedimenti provvisori disposti. Orbene, il fatto che i provvedimenti provvisori abbiano carattere accessorio rispetto al procedimento di merito non impedisce che alcuni di tali provvedimenti abbiano, nonostante la loro applicazione per un periodo determinato, effetti irreversibili per tale periodo in quanto, conformemente all’articolo 162 del regolamento di procedura e fatto salvo l’articolo 163 del medesimo regolamento, essi producono tali effetti fino alla data fissata nell’ordinanza che li ha pronunciati o fino alla pronuncia della decisione che pone fine al giudizio. 62 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui, dopo la transazione conclusa con la Repubblica ceca, l’ordinanza del 21 maggio 2021 che ha imposto i provvedimenti provvisori principali sarebbe divenuta priva di oggetto, cosicché non vi sarebbe più alcuna necessità di garantirne l’efficacia mediante una penalità giornaliera e l’ordinanza del 20 settembre 2021 che la impone sarebbe quindi divenuta anch’essa priva di oggetto, è sufficiente constatare che, come risulta dalle considerazioni che precedono, gli effetti di un provvedimento provvisorio accessorio possono essere revocati solo per il futuro e non possono essere annullati o modificati retroattivamente. 63 Occorre aggiungere che la Corte ha altresì dichiarato che l’imposizione, da parte del giudice del procedimento sommario, di una penalità allo scopo di garantire l’osservanza di provvedimenti provvisori non pregiudica in alcun modo il senso della futura decisione nel merito, cosicché una misura accessoria consistente nel prevedere l’imposizione di una penalità giornaliera in caso di inosservanza da parte di uno Stato membro dei provvedimenti provvisori disposti nei suoi confronti rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 279 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 107 e 108 ). 64 Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, il mantenimento, nonostante la transazione, dell’obbligo di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità giornaliera, imposta nell’ordinanza del 20 settembre 2021, non viola la finalità di tale penalità, ossia garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. Infatti, nel caso di specie, è pacifico che, fino alla conclusione della transazione, la Repubblica di Polonia non aveva rispettato né i provvedimenti provvisori principali imposti nell’ordinanza del 21 maggio 2021, né il provvedimento provvisorio accessorio imposto nell’ordinanza del 20 settembre 2021, cosicché tale finalità non era stata raggiunta. 65 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui l’approccio adottato dal Tribunale ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata equivarrebbe a conferire carattere sanzionatorio alla penalità giornaliera, mentre, conformemente all’articolo 279 TFUE, il giudice dei procedimenti sommari non ha il potere di imporre sanzioni, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che una penalità giornaliera inflitta per assicurare l’efficacia di un’ingiunzione rivolta ad una parte a titolo dell’articolo 279 TFUE non può essere considerata una sanzione (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 102 ). 66 Dal momento che una penalità giornaliera imposta dal giudice del procedimento sommario per garantire l’effettiva applicazione di un’ordinanza che impone provvedimenti provvisori principali rafforza l’efficacia di questi ultimi inducendo lo Stato membro interessato a porre fine all’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza di tale ordinanza, tale penalità garantisce, a partire dal momento in cui è pronunciata, la piena efficacia della futura decisione definitiva nonché l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e su cui si fonda l’Unione, e rientra quindi senza dubbio nell’ambito dell’obiettivo dell’articolo 279 TFUE [v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 105 , e sentenza del 18 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23 , EU:C:2025:975 , punto 130 ]. Una siffatta penalità giornaliera ha quindi carattere preventivo e non repressivo. 67 Il solo fatto che, come nel caso di specie, lo Stato membro interessato non abbia rispettato né l’ordinanza che impone i provvedimenti provvisori principali, né quella che impone il provvedimento provvisorio accessorio, vale a dire il pagamento di una penalità giornaliera, prima della conclusione dell’esame nel merito della causa, non è idoneo a modificare il carattere preventivo della penalità giornaliera imposta dal giudice del procedimento sommario in applicazione dell’articolo 279 TFUE. Infatti, qualsiasi altra interpretazione rimetterebbe in discussione l’effetto utile di un siffatto provvedimento provvisorio accessorio, consentendo alla parte obbligata di far valere la propria inazione per contestare la legittimità del provvedimento adottato. 68 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che, dichiarando al punto 47 della sentenza impugnata che, nel caso di specie, la penalità giornaliera imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE non mirava soltanto a garantire l’efficacia della sentenza nel merito, ma aveva altresì lo scopo di far rispettare i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021 e di dissuadere la Repubblica di Polonia dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza e, al punto 48 di tale sentenza, che l’argomento dedotto da quest’ultima non può essere accolto in quanto svuoterebbe di significato il meccanismo della penalità inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, il Tribunale ha accolto un’interpretazione di tale articolo conforme alla giurisprudenza della Corte ed esente da qualsiasi errore di diritto. 69 Quanto all’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui il Tribunale avrebbe accolto un’interpretazione dell’articolo 279 TFUE che impedirebbe al convenuto di essere reintegrato nei suoi diritti patrimoniali al termine del procedimento di merito, è pacifico che dopo la cancellazione dal ruolo della causa di merito a seguito della transazione conclusa tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia, quest’ultima non ha potuto essere vittoriosa nell’ambito di tale procedimento. 70 Per quanto riguarda, in ultimo luogo, l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui l’obiettivo consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione potrebbe essere efficacemente perseguito nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato ai sensi dell’articolo 258 TFUE e attuato mediante le sanzioni previste all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che una siffatta interpretazione del sistema dei mezzi di ricorso nel diritto dell’Unione in generale e del procedimento sommario in particolare nuocerebbe all’obiettivo di tale procedimento che è quello di garantire il rispetto, da parte dello Stato membro interessato, dei provvedimenti provvisori disposti nei suoi confronti e di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, la quale è inerente al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE. Ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 102 ). 71 Ne consegue che, dichiarando, ai punti 32, 42 e 48 della sentenza impugnata, che seguire l’approccio raccomandato dalla Repubblica di Polonia, secondo cui, nel caso di specie, la cancellazione dal ruolo della causa di merito avrebbe avuto l’effetto di estinguere l’obbligo per tale Stato membro di pagare l’importo dovuto a titolo della penalità giornaliera imposta nell’ordinanza del 20 settembre 2021, equivarrebbe a discostarsi dalla finalità di tale penalità consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, che è intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, il Tribunale ha accolto un’interpretazione dell’articolo 279 TFUE che è conforme alla giurisprudenza della Corte e non ha commesso alcun errore di diritto. 72 La prima, la seconda e la terza parte del motivo d’impugnazione devono quindi essere respinte in quanto infondate. Sulla quarta parte del primo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 73 Con la quarta parte del suo primo motivo d’impugnazione, diretta contro i punti 40 e 42 della sentenza impugnata, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver interpretato erroneamente l’ordinanza del 19 maggio 2022, ritenendo, sulla base di tale ordinanza, che la cancellazione dal ruolo della causa di merito non avesse avuto l’effetto di estinguere l’obbligo, per essa, di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità. Infatti, l’ordinanza del 19 maggio 2022 non avrebbe riguardato gli effetti retroattivi della cessazione dei provvedimenti provvisori e sarebbe irrilevante per rispondere alla questione di quali effetti la cancellazione dal ruolo della causa di merito nel procedimento C‑121/21 abbia avuto sull’obbligo imposto alla Repubblica di Polonia di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità giornaliera per il periodo anteriore alla data della cancellazione di tale causa dal ruolo della Corte. Tale Stato membro ritiene pertanto che il Tribunale non potesse legittimamente trarre dall’ordinanza del 19 maggio 2022 un qualsiasi insegnamento che gli consentisse di valutare tale questione. 74 [OSCURATO:PERSONA] conclude che occorre respingere tale parte del primo motivo d’impugnazione. – Giudizio della Corte 75 Per quanto riguarda la quarta parte del primo motivo d’impugnazione, occorre rilevare che, come giustamente rilevato dalla Repubblica di Polonia al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale si è espressamente riferito al punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022 e ne ha dedotto che la penalità giornaliera pronunciata nell’ordinanza del 20 settembre 2021«[aveva] cessato di produrre i suoi effetti a decorrere dal 4 febbraio 2022». Tuttavia, al medesimo punto 40 di tale sentenza, il Tribunale ha altresì constatato, da un lato, che l’ordinanza del 4 febbraio 2022 non menzionava né i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, né la penalità giornaliera inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, e, dall’altro, che la domanda della Repubblica di Polonia diretta alla revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 era stata respinta nell’ordinanza del 19 maggio 2022. 76 Come risulta dall’utilizzo del termine «pertanto» all’inizio del punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale, sulla base delle tre constatazioni di cui al punto 40 di tale sentenza e ricordate al punto precedente della presente sentenza, ha dichiarato che «la penalità giornaliera [era] effettivamente maturata nel periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 (…) e quella della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21». 77 Orbene, poiché il punto 41 della sentenza impugnata, e quindi la valutazione intermedia ivi contenuta, non è rimesso in discussione dalla Repubblica di Polonia, occorre considerare che le constatazioni di cui ai punti 40 e 41 di tale sentenza sono sufficienti a motivare la valutazione che il Tribunale ha formulato al punto 42 di detta sentenza, secondo la quale la cancellazione dal ruolo della causa di merito non aveva avuto l’effetto di estinguere l’obbligo, per tale Stato membro, di pagare l’importo dovuto a titolo della penalità di cui trattasi, valutazione che si basa solo in parte sul punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022, che il Tribunale si è per giunta limitato a riprendere tale e quale al punto 40 della sentenza impugnata. 78 Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che l’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia a sostegno della quarta parte del primo motivo d’impugnazione si basa su una lettura erronea dei punti 40 e 42 della sentenza impugnata. 79 Pertanto, la quarta parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata. 80 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Argomenti delle parti 81 Con il suo secondo motivo d’impugnazione, diretto in sostanza contro il punto 46 della sentenza impugnata, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione non avendo debitamente esposto i motivi per i quali ha respinto l’argomento secondo cui le norme procedurali nazionali che prevedono che i provvedimenti cautelari pronunciati, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento di merito diviene privo di oggetto fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e possono, in quanto tali, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto fonte di diritto. 82 Infatti, dopo aver respinto, al punto 45 della sentenza impugnata, l’argomento della Repubblica di Polonia, con la motivazione che la legittimità delle decisioni controverse doveva essere esaminata unicamente alla luce delle norme del diritto dell’Unione, il Tribunale, al punto 46 di tale sentenza, avrebbe proceduto a una semplice affermazione per respingere l’argomento vertente sul fatto che le disposizioni nazionali invocate da tale Stato membro potevano essere considerate come facenti parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione quale fonte di diritto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, senza aver individuato una disposizione dei Trattati o un principio generale del diritto dell’Unione che ostassero a una siffatta qualificazione. Pertanto, tale affermazione non consentirebbe alla Repubblica di Polonia di conoscere i motivi della decisione del Tribunale. 83 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo d’impugnazione debba essere respinto. Giudizio della Corte 84 Il secondo motivo d’impugnazione dedotto verte su un difetto di motivazione del punto 46 della sentenza impugnata. 85 A tal riguardo occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata della Corte, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenza del 23 gennaio 2025, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑766/21 P , EU:C:2025:31 , punto 80 e giurisprudenza citata). 86 Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «anche supponendo che in taluni ordinamenti giuridici nazionali i provvedimenti cautelari emessi, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento [di merito] diviene privo di oggetto, tale constatazione non può essere sufficiente a dimostrare che dette norme procedurali fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, per questo motivo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in quanto fonte di diritto». 87 Orbene, da tale motivazione risulta inequivocabilmente che il Tribunale ha considerato che, conformemente ai requisiti in materia di prova, le norme procedurali invocate dalla Repubblica di Polonia a sostegno della sua argomentazione non potevano essere considerate come facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Ne consegue che la sentenza impugnata non è affatto inficiata, per quanto riguarda il suo punto 46, da un’assenza o da un’insufficienza di motivazione. 88 Ne consegue che il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. 89 Conseguentemente l’impugnazione deve essere respinta nel suo insieme. Sulle spese 90 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 91 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 92 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la Repubblica di Polonia è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris