CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di permesso premio. 2. Avverso tale ordinanza Scornaienchi, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza, con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso premio richiesto, che erano stati valutati con un percorso argonnentativo incongruo e manifestamente contraddittorio, poiché da un lato il giudice a quo aveva ritenuto erronea la decisione di valorizzare la scelta di mancata ammissione di fatti ai fini del rigetto e, dall'altro, non ne aveva tratto le conseguenze dirette riconoscendo l'esistenza di presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Alla luce di questi parametri ermeneutici la Corte osserva che il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti applicativi del permesso premio. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare gli aspetti di allarme ancora legati alla posizione dell'istante, soggetto ritenuto in collegamento con la criminalità organizzata e tuttora braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], elemento di vertice del clan, anche alla luce delle operazioni del 2017. Per queste ragioni,- il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bianchi t , g(kg. A [OSCURATO:PERSONA] A -