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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1995

Cassazione n. 34718/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1995 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso che investe solo la mancata esclusione della recidiva, valutata equivalente alla circostanza attenuante dell'art. 323-bis c.p., sottopone a censura delle questioni che presuppongono una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni con le quali il giudice di appello ha ritenuto assorbente la specificità e gravità dei precedenti quale sintomo della maggiore pericolosità dell'imputato; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputata ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il don re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1995 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso che investe solo la mancata esclusione della recidiva, valutata equivalente alla circostanza attenuante dell'art. 323-bis c.p., sottopone a censura delle questioni che presuppongono una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni con le quali il giudice di appello ha ritenuto assorbente la specificità e gravità dei precedenti quale sintomo della maggiore pericolosità dell'imputato; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputata ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il don re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 34718/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris