CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 35179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto reso il 16 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale di rimettere il ricorso alla Sezioni Unite e, in subordine, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Catanzaro del 26/9/2019 ha respinto la richiesta di revoca della confisca di un immobile disposta con decreto del 19/11/2009, divenuto definitivo. La corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione poiché risulta basato esclusivamente sull'esistenza di alcuni atti notarili che dimostrerebbero il passaggio di proprietà del bene dal proposto all'odierna ricorrente. Al riguardo la Corte ha richiamato i principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per -la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore. (Sez. 6 - , Sentenza n. 27689 del 18/05/2021 Cc. (dep. 16/07/2021 ) Rv. 281692 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 1649 del 28/09/2021 Cc. (dep. 17/01/2022 ) . Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: Violazione degli articoli 192 e 630 cod. proc.pen. in relazione all'articolo 606 lettera B ed E cod. proc.pen., poiché il provvedimento impugnato avrebbe violato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prove nuove nell'ambito del giudizio di revoca della confisca di prevenzione., secondo cui appare irrilevante il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la non deduzione in giudizio dell'esistenza dei due rogiti, stigmatizzata dal provvedimento impugnato.. Osserva che il bene oggetto dell'istanza e stato sottoposto a confisca in quanto ritenuto nella disponibilità di mangeruca Costantino mentre lo stesso sin dal 1990 o comunque dal 1994 apparteneva alla odierna ricorrente pro quota. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159), dovendosi continuare ad applicare ad esse l'istituto della revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956. (Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 17/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014 ) Rv. 258599 - 01) Come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9288 del 2012 che ha reso definitivo il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale di cui si chiede la revoca, il procedimento in oggetto non ricade ratione temporis nell'alveo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché alla data del 13 ottobre 2011 era già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione (cfr. art. 117 d. Igs. n. 159 del 2011, cit). Consegue che l'istanza di revoca ex tunc che ha dato vita al presente procedimento risulta disciplinata dall'art. 7 legge n.1423 del 1956. In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore. (Sez. 6- , Sentenza n.-27689 del 18/05/2021- Cc. (dep. 16/07/2021-) Rv. 281692 - 01) - E' stato di recente precisato che in tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi ne chieda la revoca (o, attualmente, la revocazione) possa colmare, a seguito di investigazioni difensive, l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento esitato con l'applicazione della misura, difettando il necessario requisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 28305 del 25/06/2021 Cc. (dep. 21/07/2021 ) Rv. 281803 - 01). Tanto premesso deve osservarsi che il ricorso è manifestamente infondato e, tra l'altro, richiama la giurisprudenza formatasi in relazione alla nozione di prova nuova richiesta per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, mentre nel caso in esame vi è un giudicato da superare, sia pure nell'ambito delle misure di prevenzione. Inoltre la prova offerta dalla difesa non è comunque idonea a scardinare il ragionamento alla base dell'applicazione della misura di prevenzione, e cioè la effettiva disponibilità dell'immobile costruito sul terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA], soggetto proposto oggi deceduto. E al riguardo il ricorrente nulla osserva prospettando una censura generica, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, perché non dimostra che tale atto non è stato valutato in occasione del primo decreto, considerato che si tratta di un atto notarile cui la stessa ricorrente ha preso parte, e non espone le ragioni per cui tale atto notarile potrebbe inficiare il giudizio di fatto già formulato. Nel procedimento di prevenzione, che si è svolto anche nei confronti degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], tra cui la odierna ricorrente, vi sono stati accertamenti in ordine alla disponibilità di fatto del bene in questione da parte del [OSCURATO:PERSONA], al valore e alla consistenza del patrimonio del proposto, che devono ormai ritenersi coperti dal giudicato, a prescindere dalla intestazione formale del bene in questione. Ne consegue che la produzione di un rogito notarile che attribuisce la proprietà del bene immobile all'odierna ricorrente non appare idonea a giustificare la revoca della misura di prevenzione patrimoniale applicata. La richiesta del Procuratore generale di rimettere la questione alle Sezioni unite non può trovare accoglimento poiché in ogni caso la prova dedotta come nuova dalla difesa non inficia la valutazione di fatto già espressa dal tribunale e confermata con un provvedimento definitivo da questa Corte di Cassazione, che ha dichiarato la disponibilità di fatto del bene oggetto di confisca da parte del proposto, a prescindere dalla sua intestazione formale. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurO 3000 in favore della Cassa delle ammende Roma 3 giugno 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]