CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2016 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone impugnazione (convertita in ricorso per cassazione dal Tribunale di Prato) avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Prato ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni e condannata alla pena di euro 600,00 di multa. Deduce l'imputata la mancata considerazione dei rapporti tesi esistenti tra lei e imputata e la p.o. e le condizioni fisiche dell'imputata che rendono inverosimile una aggressione alla p.o., nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile siccome generico e comunque manifestamente infondato. 2.1.Ed invero, per quanto concerne la prima doglianza, essa è inammissibile, siccome tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha valutato il compendio probatorio in atti con ragionamento immune da vizi. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). 2.2. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio non merita censure la valutazione del Giudice di Pace, che ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione della natura inconsulta e immotivata dell'azione lesiva. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Cort5 secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), elementi che senza illogicità non sono stati ravvisati nell'età in sé dell'imputata. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],residente Ma