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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1944

Cassazione n. 03606/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1944 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 13 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., per diversità del fatto materiale emerso in dibattimento rispetto a quello contestato nell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., evidenziando come la circostanza che l'incasso del vaglia fosse avvenuto mediante esibizione di una copia dello stesso anziché dell'originale non costituisse un fatto storico diverso da quello contestato nell'imputazione, che nulla aveva specificato sul punto, e dunque non vi fosse stata alcuna compromissione delle prerogative difensive, che la norma censurata mira a tutelare); che le argomentazioni che precedono superano ed assorbono anche il contenuto della memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1944 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 13 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., per diversità del fatto materiale emerso in dibattimento rispetto a quello contestato nell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., evidenziando come la circostanza che l'incasso del vaglia fosse avvenuto mediante esibizione di una copia dello stesso anziché dell'originale non costituisse un fatto storico diverso da quello contestato nell'imputazione, che nulla aveva specificato sul punto, e dunque non vi fosse stata alcuna compromissione delle prerogative difensive, che la norma censurata mira a tutelare); che le argomentazioni che precedono superano ed assorbono anche il contenuto della memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide
Sentenza Cassazione n. 03606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris