CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 37380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 17475-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 8099/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 4429/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17475/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno primo febbraio 2016 n. 8099, la Corte d'appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza della medesima Fondazione e che condannava [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento in favore dell'Ente della complessiva somma di C 42.169,53, a titolo di contributi non versati relativi ai rapporti di agenzia dal quarto trimestre 2001 al secondo trimestre 2006, relativamente a tre persone che lavoravano per la società datrice, oggetto del verbale di accertamento ispettivo del 2007. Il tribunale ha ritenuto che non si trattasse di agenti ma di procacciatori d'affari, sulla base di tutta una serie di indici sintomatici (cfr. p. 3 della sentenza d'appello). A sostegno della propria pronuncia di parziale accoglimento del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come il rapporto tra i tre agenti e la società committente presentava il carattere della stabilità che non richiede l'impegno scritto, in quanto nella specie, la forma scritta è prevista solo ad probationem e, quindi, l'Enasarco che era terzo rispetto alle parti, poteva provare la natura del rapporto con ogni mezzo. Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il compenso era stato stabilito solo al buon esito dell'affare e ciò è tipico dell'agente e non già del procacciatore che matura il compenso per la sola attività di intermediazione, restando libere le parti di concludere il contratto oppure no. Avverso la sentenza della Corte d'appello, Podopiù service srl ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1742 e ss. c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c. e il vizio di omesso esame in riferimento alle circostanze e agli elementi tipici e ai tratti distintivi tra procacciatori d'affari e agenti: in buona sostanza, la società ricorrente contesta la qualificazione del rapporto in termini di contratto di agenzia, perché nessun vincolo contrattuale legava i dipendenti alla società, i quali provvedevano alla segnalazione dei clienti, in virtù di una loro esclusiva iniziativa senza alcun obbligo di promozione dei contratti. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. e per errata interpretazione delle risultanze probatorie, perché erroneamente la Corte d'appello aveva inquadrato alcuni collaboratori della società nella distinta categoria degli agenti quando, invece, presentavano i caratteri distintivi e le caratteristiche dei procacciatori d'affari. i Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione alle norme di cui alla prescrizione quinquennale dei crediti contributivi maturati antecedentemente al 10 gennaio 2002, cioè oltre cinque anni prima del verbale di accertamento del 10 gennaio 2007. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 38 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 1227 c.c., con riferimento alla CTU espletata in appello, perché l'Enasarco aveva richiesto in sede monitoria somme superiori al dovuto e con criteri di calcolo non corretti. In via preliminare, si dà atto che il difensore della società ricorrente ha comunicato, la cancellazione della società già in liquidazione, dal Registro delle Imprese, nelle more della fissazione dell'udienza, con notificazione via pec alla controparte e chiede l'interruzione del presente giudizio. La richiesta va respinta; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, " La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti "pendente societate", ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente" (Cass. n.13386/19, v. Cass. n. 16362/20, in tema di processo tributario). Nella specie, il procuratore della società cancellata ha chiesto con memoria conclusiva l'interruzione del processo, che non è consentita nel giudizio di legittimità. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché censura la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica, che è una valutazione discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie. Il secondo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in via preliminare, per difetto di specificità, in riferimento alla dedotta errata valutazione delle prove testimoniali, perché non ne riporta in ricorso il contenuto al fine di mettere in condizione questa Corte di verificare la fondatezza della censura ed inoltre, la società ricorrente deduce una erronea valutazione del materiale istruttorio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 38 del [OSCURATO:PERSONA], fuori dai limiti consentiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27000/16). Il terzo motivo è infondato, per le ragioni espresse dalla Corte d'appello, secondo cui il diritto al versamento dei contributi diviene esigibile alla scadenza del termine per il pagamento, che deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, secondo il [OSCURATO:PERSONA] approvato con decreto ministeriale. Pertanto, in riferimento ai contributi non versati di [OSCURATO:PERSONA] relativi all'ultimo trimestre 2001, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il 20.2.2007, ma il verbale di accertamento ispettivo è del 10.1.2007 e costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pa are alla [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di €/A 0,I oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accesgor? iqégge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso