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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 39746/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore il difensore presente [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 8 giugno 2020 il Tribunale di Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo A.b, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, per i reati di cui ai capi: - A.b ex art. 4, comma 1, del d.lgs. 74/2000„ relativa all'anno di imposta 2010, commesso il 22 settembre 2011; - A.c ex art. 4, comma 1, del d.lgs. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2012, commesso il 26 settembre 2013; - B ex art.5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (relativo anno d'imposta 2013, commesso il 29 dicembre 2014), - C ex art. 640 e 61, n. 7, cod. pen. (in Jesolo dal 2010 al 2014, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Con sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Venezia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 640 cod. pen. di cui il capo C) limitatamente alle condotte ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi due di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 157 cod. pen., 129, 529 e 531 cod. proc. pen.; il momento consumativo del reato si sarebbe realizzato tra il 2009 e il 2010.

L'apprensione delle somme da parte dell'imputato sarebbe avvenuta in tale periodo /nel quale si sarebbe prodotto così l'evento di danno.

La Corte di Appello di Venezia avrebbe erroneamente identificato il momento consumativo del reato nel termine di scadenza per il riacquisto della quota societaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. piuttosto che al momento della dazione in denaro per l'acquisto della stessa.

2.2. Con il secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 640 cod. pen.

Sarebbero insussistenti gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato ex art. 640 cod. pen. in quanto: le informazioni contenute nelle e-mail inviate alle persone offese sarebbero corrispondenti alla perizia del 2008 svolta dall'Arch.

Danzo; la brochure avrebbe contenuto mere illustrazioni pubblicitarie; le parti civili erano a conoscenza del fatto che l'operazione era una speculazione edilizia; la presenza della perizia escluderebbe la sussistenza dell'errore; l'imputato non avrebbe tenuto alcun comportamento finalizzato a trarre in inganno le parti contraenti.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento ai criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.

Nel motivo si rappresenta che ciò che si contesta è solo l'aumento ex art. 81 cod. pen. per il reato ex art. 640 cod. pen.

La Corte dì Appello non avrebbe sufficientemente e adeguatamente motivato l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui l'art. 640 cod. pen.: la circostanza dell'entità delle disposizioni effettuate dalle parti civili sarebbe già stata presa in considerazione nel momento della determinazione del reato base di cui al capo A.b.

2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato le statuizioni civili.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato le perdite di [OSCURATO:PERSONA] come danno e non come mera conseguenza di un affare andato male; non avrebbe tenuto conto nella decisione dell'intervenuta prescrizione del reato ex 640 cod. pen. rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe accertato la liquidazione del danno autonomamente senza rinviare la decisione al giudice civile.

In subordine, qualora fosse ritenuto sussistente il danno, si chiede che sia rideterminato in relazione al reale valore delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al momento della stipulazione del contratto preliminare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, trattandosi della mera riproposizione della tesi esposta con l'appello e rigettata con un'articolata motivazione in diritto ed in fatto, non specificamente contestata con il ricorso per cassazione, soprattutto quanto alla parte in diritto.

Nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi.Tale analisi in concreto è stata effettuata dalla Corte di appello che ha individuato l'evento di danno nella definitiva perdita patrimoniale.

2. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 640 cod. pen., è inammissibile perché il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta esclusivamente questioni di merito ed in fatto, rappresentando il diverso valore delle prove valorizzate dalla Corte territoriale; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il ricorso propone, pertanto, solo una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione: tale valutazione è però, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; non integra infatti il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo sull'aumento di pena per la continuazione.

Oltre a rilevarsi che si contesta in realtà la congruità dell'aumento, valutazione di merito non deducibile con il ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha specificamente motivato l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. in base all'entità del danno cagionato: è stato adoperato uno dei parametri ex art. 133 cod. pen.

La motivazione è dunque immune da vizi e corretta in diritto.

4. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 606 cod. proc. pen.: in primo grado alle parti civili è stata riconosciuta solo la provvisionale, essendo state le parti rimesse dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno.

Va ribadito il principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata; così Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; cfr. anche Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02 per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore il difensore presente [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 8 giugno 2020 il Tribunale di Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo A.b, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, per i reati di cui ai capi: - A.b ex art. 4, comma 1, del d.lgs. 74/2000„ relativa all'anno di imposta 2010, commesso il 22 settembre 2011; - A.c ex art. 4, comma 1, del d.lgs. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2012, commesso il 26 settembre 2013; - B ex art.5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (relativo anno d'imposta 2013, commesso il 29 dicembre 2014), - C ex art. 640 e 61, n. 7, cod. pen. (in Jesolo dal 2010 al 2014, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Con sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Venezia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 640 cod. pen. di cui il capo C) limitatamente alle condotte ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi due di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 157 cod. pen., 129, 529 e 531 cod. proc. pen.; il momento consumativo del reato si sarebbe realizzato tra il 2009 e il 2010. L'apprensione delle somme da parte dell'imputato sarebbe avvenuta in tale periodo /nel quale si sarebbe prodotto così l'evento di danno. La Corte di Appello di Venezia avrebbe erroneamente identificato il momento consumativo del reato nel termine di scadenza per il riacquisto della quota societaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. piuttosto che al momento della dazione in denaro per l'acquisto della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 640 cod. pen. Sarebbero insussistenti gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato ex art. 640 cod. pen. in quanto: le informazioni contenute nelle e-mail inviate alle persone offese sarebbero corrispondenti alla perizia del 2008 svolta dall'Arch. Danzo; la brochure avrebbe contenuto mere illustrazioni pubblicitarie; le parti civili erano a conoscenza del fatto che l'operazione era una speculazione edilizia; la presenza della perizia escluderebbe la sussistenza dell'errore; l'imputato non avrebbe tenuto alcun comportamento finalizzato a trarre in inganno le parti contraenti. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento ai criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. Nel motivo si rappresenta che ciò che si contesta è solo l'aumento ex art. 81 cod. pen. per il reato ex art. 640 cod. pen. La Corte dì Appello non avrebbe sufficientemente e adeguatamente motivato l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui l'art. 640 cod. pen.: la circostanza dell'entità delle disposizioni effettuate dalle parti civili sarebbe già stata presa in considerazione nel momento della determinazione del reato base di cui al capo A.b. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato le statuizioni civili. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato le perdite di [OSCURATO:PERSONA] come danno e non come mera conseguenza di un affare andato male; non avrebbe tenuto conto nella decisione dell'intervenuta prescrizione del reato ex 640 cod. pen. rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe accertato la liquidazione del danno autonomamente senza rinviare la decisione al giudice civile. In subordine, qualora fosse ritenuto sussistente il danno, si chiede che sia rideterminato in relazione al reale valore delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al momento della stipulazione del contratto preliminare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, trattandosi della mera riproposizione della tesi esposta con l'appello e rigettata con un'articolata motivazione in diritto ed in fatto, non specificamente contestata con il ricorso per cassazione, soprattutto quanto alla parte in diritto. Nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi.Tale analisi in concreto è stata effettuata dalla Corte di appello che ha individuato l'evento di danno nella definitiva perdita patrimoniale. 2. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 640 cod. pen., è inammissibile perché il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta esclusivamente questioni di merito ed in fatto, rappresentando il diverso valore delle prove valorizzate dalla Corte territoriale; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso propone, pertanto, solo una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione: tale valutazione è però, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; non integra infatti il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo sull'aumento di pena per la continuazione. Oltre a rilevarsi che si contesta in realtà la congruità dell'aumento, valutazione di merito non deducibile con il ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha specificamente motivato l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. in base all'entità del danno cagionato: è stato adoperato uno dei parametri ex art. 133 cod. pen. La motivazione è dunque immune da vizi e corretta in diritto. 4. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 606 cod. proc. pen.: in primo grado alle parti civili è stata riconosciuta solo la provvisionale, essendo state le parti rimesse dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno. Va ribadito il principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata; così Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; cfr. anche Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02 per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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