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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 1978

Cassazione n. 29132/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1978 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2021 il magistrato di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per essere autorizzato ad effettuare nelle forme della videochiamata il colloquio telefonico mensile con i familiari, cui ha diritto ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b),

I. 26 luglio 1975 n. 354, durante il periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, confermando il provvedimento emesso dal magistrato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, con due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Con il primo motivo deduce l'errore nell'interpretazione della normativa emergenziale, atteso che l'art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla

I. 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità che nel periodo dell'emergenza (prorogato da ultimo al 30 aprile 2021 dal d.l. 14 gennaio 2021) i colloqui visivi possano essere sostituiti da colloqui audiovisivi o telefonici, ma la circolare 12 marzo 2020 n. 80474, emessa in attuazione della prima norma sull'emergenza, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, ha previsto che per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale dell'art. 41-bis sia previsto solo il colloquio telefonico.

Con il secondo motivo deduce l'esercizio di potere non consentito dalla legge, in quanto il tribunale di sorveglianza ha stabilito che in caso di difficoltà di spostamento, per effettuare il colloquio, i familiari possano recarsi presso la stazione Carabinieri più vicina, interferendo in questo modo con le consegne di un Comando dei Carabinieri.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Sul primo motivo il collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, secondo le quali il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n. 12759 del 3/12/2021, Ministero della Giustizia in proc.

Madonia, n.m.; Sez. 1, n. 28143 del 25/6/2021, Schiavone, n.m.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, P.G. c.

Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 28814 del 20/5/2021, P.G. c.

Militano, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Ministero della Giustizia in proc.

Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417).

La ordinanza del tribunale di sorveglianza si pone in tale solco, perché limita la possibilità di utilizzo di tale strumento al caso "di impossibilità dimostrata e di gravi difficoltà" a svolgere il colloquio in presenza.

Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato e l'infondatezza sul punto del motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso, è volto a censurare ingerenze dell'organo di Sorveglianza nella individuazione di militari della [OSCURATO:PERSONA] più vicina come preposto alle modalità di attuazione della videochiamata.

Poiché l'art. 56 cod. proc. pen. prevede che le funzioni di polizia giudiziaria siano svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria il provvedimento non è eccentrico rispetto al sistema, ed il motivo di ricorso che tenta di aggredirlo è infondato.

3. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.

M. Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1978 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2021 il magistrato di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per essere autorizzato ad effettuare nelle forme della videochiamata il colloquio telefonico mensile con i familiari, cui ha diritto ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), I. 26 luglio 1975 n. 354, durante il periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19. Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, confermando il provvedimento emesso dal magistrato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, con due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con il primo motivo deduce l'errore nell'interpretazione della normativa emergenziale, atteso che l'art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla I. 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità che nel periodo dell'emergenza (prorogato da ultimo al 30 aprile 2021 dal d.l. 14 gennaio 2021) i colloqui visivi possano essere sostituiti da colloqui audiovisivi o telefonici, ma la circolare 12 marzo 2020 n. 80474, emessa in attuazione della prima norma sull'emergenza, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, ha previsto che per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale dell'art. 41-bis sia previsto solo il colloquio telefonico. Con il secondo motivo deduce l'esercizio di potere non consentito dalla legge, in quanto il tribunale di sorveglianza ha stabilito che in caso di difficoltà di spostamento, per effettuare il colloquio, i familiari possano recarsi presso la stazione Carabinieri più vicina, interferendo in questo modo con le consegne di un Comando dei Carabinieri. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Sul primo motivo il collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, secondo le quali il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n. 12759 del 3/12/2021, Ministero della Giustizia in proc. Madonia, n.m.; Sez. 1, n. 28143 del 25/6/2021, Schiavone, n.m.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, P.G. c. Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 28814 del 20/5/2021, P.G. c. Militano, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Ministero della Giustizia in proc. Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). La ordinanza del tribunale di sorveglianza si pone in tale solco, perché limita la possibilità di utilizzo di tale strumento al caso "di impossibilità dimostrata e di gravi difficoltà" a svolgere il colloquio in presenza. Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato e l'infondatezza sul punto del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso, è volto a censurare ingerenze dell'organo di Sorveglianza nella individuazione di militari della [OSCURATO:PERSONA] più vicina come preposto alle modalità di attuazione della videochiamata. Poiché l'art. 56 cod. proc. pen. prevede che le funzioni di polizia giudiziaria siano svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria il provvedimento non è eccentrico rispetto al sistema, ed il motivo di ricorso che tenta di aggredirlo è infondato. 3. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q. M. Rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 29132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris