CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza con cui, con rito abbreviato, il Tribunale di Brescia avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di evasione e resistenza.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale di Brescia, denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1. Violazione di legge per omessa applicazione dell'aggravante di cui all'art.337, comma 2, cod. pen.2.2. Violazione di legge per omesso aumento per la continuazione interna inrelazione al delitto di resistenza, posto in essere in danno di più pubblici ufficiali.2.3. Erronea determinazione della pena base per il reato più grave, individuatain misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite.2.4. Contraddittorietà della motivazione in ordine al criterio di ragguaglio dellapena detentiva in pena pecuniaria, prossimo al minimo, dovendosi ritenere che,alla luce delle circostanze del caso concreto, le disponibilità economichedell’imputato non siano affatto precarie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che il ricorso è stato proposto avverso sentenza inappellabile,in quanto, secondo il disposto dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., nel caso didefinizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, «il pubblico ministeronon può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti disentenza che modifica il titolo del reato». Pertanto, esso può essere proposto pertutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e non solo per violazione di legge.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.L’art. 337 cod. pen., prevede, al secondo comma, che «se la violenza ominaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziariao di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata finoalla metà». La norma è stata introdotta con d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertitocon l. 9 giugno 2025, n. 80, ed è entrata in vigore il 12 aprile 2025, quindi primadella commissione del reato per cui si procede (9 settembre 2025).Quantunque il capo di imputazione non contenga una contestazione specificadell’aggravante in esame, il Procuratore generale assume che essa sia contestatain fatto.Tale prospettazione è corretta.2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla ritualitàdella contestazione, con riferimento al delitto di falso in atto pubblico, dell'ipotesiaggravata prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. - hanno chiarito, più ingenerale, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanzeaggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singolefattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi dellestesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione edeterminatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazionecontestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenutodell'accusa da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv.275436 - 01). Nella sentenza si precisa che «la contestazione in fatto non [dà]luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti lecui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamentidescritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelleloro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fattimateriali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti isuoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesadell'imputato»; - con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, inluogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa includecomponenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesiaggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative oquantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta[...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguitosottoposta alla verifica del giudizio»; e «ove il risultato di questa valutazione nonsia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delleconnotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiutaindicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale».In questo secondo caso, in cui gli elementi costitutivi di una circostanzaaggravante sono caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitatinell'imputazione, la circostanza non può ritenersi ritualmente contestata in fatto.2.3. L’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen. non presenta alcunmargine di valutazione discrezionale, in quanto la sua configurazione è legata aun dato oggettivo: la qualifica – di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o dipubblica sicurezza- dei pubblici ufficiali nei cui confronti è posta in essere laviolenza o la minaccia.Essa, per quanto sopra detto, è quindi ritualmente contestata in fatto, se isuoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenutanel capo di imputazione. In tale ipotesi, infatti, deve escludersi qualsivogliaviolazione del diritto di difesa, perché l’imputato viene posto in condizione diconoscere tutti gli elementi su cui l’elemento circostanziale si fonda.2.4. Nel caso in esame la circostanza è stata puntualmente contestata in fattonel capo di imputazione, che contiene un’esplicita indicazione al riguardo, inquanto esplicita che vittime della resistenza sono stati dei carabinieri intervenutinella flagranza del delitto di evasione e, dunque, agenti ed ufficiali di poliziagiudiziaria mentre compivano un atto dell’ufficio.Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto lasussistenza del reato di resistenza, non ha né applicato né escluso la richiamataaggravante, non menzionandola nella motivazione né tenendone conto ai fini dellaquantificazione della pena.3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.Integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod.pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minacciaper opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentrecompiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018,Apolloni, Rv. 273771 – 01).Dalla sentenza impugnata emerge che la resistenza è stata posta in esserenei confronti di due carabinieri, ma nella determinazione della pena il delitto èstato erroneamente considerato unitario.Come correttamente dedotto dal Procuratore generale ricorrente, non è stato,cioè, operato l’aumento per la continuazione cd. interna.4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere chenella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione,l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dalgiudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nelminimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 – 01).La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio.La pena, infatti, è stata così quantificata: esclusa la recidiva, applicate lecircostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati di resistenzae di evasione, pena base, in relazione al più grave delitto di resistenza, mesi seidi reclusione, diminuita fino a mesi quattro di reclusione ex art. 62-bis cod. pen.,aumentata per la continuazione con il reato di evasione fino a mesi quattro e giorniquindici di reclusione, diminuita per il rito alla pena finale di mesi tre di reclusione.Poiché il reato satellite di evasione è punito con la pena da uno a sei anni direclusione, la pena base per il più grave delitto di resistenza non poteva esserefissata in mesi sei di reclusione, ossia in misura inferiore a quella minima previstaper l’evasione.5. L’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla quantificazione della penaimpone l’assorbimento dell’ultimo motivo, relativo alla conversione della penaapplicata.6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata in ordine: a) allamancata valutazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 337, comma2, cod. pen., b) al mancato riconoscimento del concorso formale tra i reati diresistenza posti in essere nei confronti di due pubblici ufficiali, c) alladeterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello alla Cortedi appello di Brescia.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente