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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27020/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 23/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione di cui all'art.. 416-bis cod. pen. gh

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen.; il ricorrente ha richiamato il concetto di partec:ipazione, escludendo che la condotta riferita al [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ritenuta tale; la considerazione degli indizi posti a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle captazioni ambientali, non è stata compiutamente valutata dal Tribunale del riesame sulla base dei criteri di logica ed esperienza; non sono emersi concreti indizi di colpevolezza quanto alla stabilità e permanenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione, in assenza di qualsiasi valido riscontro, come emerge dalla motivazione del Tribunale, del tutto carente sul punto, considerato il brevissimo arco temporale al quale riferirla, le conversazioni prese in considerazione sono del tutto sporadiche e scarsamente indicative; il carattere della gravità indiziaria non può essere desunto dalle sole circostanze relative all'interpretazioni delle captazioni e dai rapporti di frequentazione con gli altri indagati.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Quanto al motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta apparenza della motivazione e violazione di legge in ordine all'effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, onde ritenere correttamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; da ultimo v.

Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano).

Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Caccarno, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, vagliate specificamente anche quanto alle dichiarazioni del Bisconti e del Colletti.

È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato.

L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'affrontare di una serie di questioni relative alla gestione, ed autorizzazioni a lavori di costruzione, oltre che per il reperimento di risorse per le famiglie dei sodali detenuti, in rapporto costante con soggetti con ruoli di rilievo nella associazione, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni tra soggetti interessati al raggiungimento di obiettivi utili per l'associazione per delinquere oggetto del presente procedimento.

La motivazione fornita dal riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, anche nel considerare le dichiarazioni del Bisconti e del Colletti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazior i.

A fronte di una motivazione puntuale, con la quale la difesa non si confronta, sono state proposte argomentazioni tendenti ad ottenere una diversa interpretazione e lettura dei dati emersi, anche tramite le intercettazioni, non consentita in questa sede.

Deve in tal senso essere ritenuta anche la genericità del motivo proposto, atteso che nel contestare il contenuto delle disposte intercettazioni il ricorrente difetta di indicarne qualsiasi elemento identificativo, anche solo a livello di collocazione temporale, né si confronta realmente con le stesse, nella considerazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla Corte di appello di Palermo in data 02/05/2007, con sentenza definitiva in data 11/02/2011; o ancora con la descrizione delle caratteristiche dell'adesione alla consorteria mafiosa, con le attività di osservazione e controllo quanto a contatti con persone oggetto di osservazione come il [OSCURATO:PERSONA], oltre alla descrizione della piena conoscenza delle dinamiche relative alla successione e gestione della famiglia mafiosa di Bracaccio.

2.1. In sostanza la difesa, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al [OSCURATO:PERSONA] lo specifico ruolo contestato all'interno della associazione.

Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04110/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; da ultimo v.

Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro).

Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] è stato, dunque, ricostruito dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione.

La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nel [OSCURATO:PERSONA], un soggetto pienamente inserito nella consorteria mariosa, a conoscenza delle dinamiche interne, attivo al fine di realizzare gli scopi della stessa.

3. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 23/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione di cui all'art.. 416-bis cod. pen. gh 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen.; il ricorrente ha richiamato il concetto di partec:ipazione, escludendo che la condotta riferita al [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ritenuta tale; la considerazione degli indizi posti a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle captazioni ambientali, non è stata compiutamente valutata dal Tribunale del riesame sulla base dei criteri di logica ed esperienza; non sono emersi concreti indizi di colpevolezza quanto alla stabilità e permanenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione, in assenza di qualsiasi valido riscontro, come emerge dalla motivazione del Tribunale, del tutto carente sul punto, considerato il brevissimo arco temporale al quale riferirla, le conversazioni prese in considerazione sono del tutto sporadiche e scarsamente indicative; il carattere della gravità indiziaria non può essere desunto dalle sole circostanze relative all'interpretazioni delle captazioni e dai rapporti di frequentazione con gli altri indagati. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta apparenza della motivazione e violazione di legge in ordine all'effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, onde ritenere correttamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Caccarno, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, vagliate specificamente anche quanto alle dichiarazioni del Bisconti e del Colletti. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'affrontare di una serie di questioni relative alla gestione, ed autorizzazioni a lavori di costruzione, oltre che per il reperimento di risorse per le famiglie dei sodali detenuti, in rapporto costante con soggetti con ruoli di rilievo nella associazione, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni tra soggetti interessati al raggiungimento di obiettivi utili per l'associazione per delinquere oggetto del presente procedimento. La motivazione fornita dal riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, anche nel considerare le dichiarazioni del Bisconti e del Colletti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazior i. A fronte di una motivazione puntuale, con la quale la difesa non si confronta, sono state proposte argomentazioni tendenti ad ottenere una diversa interpretazione e lettura dei dati emersi, anche tramite le intercettazioni, non consentita in questa sede. Deve in tal senso essere ritenuta anche la genericità del motivo proposto, atteso che nel contestare il contenuto delle disposte intercettazioni il ricorrente difetta di indicarne qualsiasi elemento identificativo, anche solo a livello di collocazione temporale, né si confronta realmente con le stesse, nella considerazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla Corte di appello di Palermo in data 02/05/2007, con sentenza definitiva in data 11/02/2011; o ancora con la descrizione delle caratteristiche dell'adesione alla consorteria mafiosa, con le attività di osservazione e controllo quanto a contatti con persone oggetto di osservazione come il [OSCURATO:PERSONA], oltre alla descrizione della piena conoscenza delle dinamiche relative alla successione e gestione della famiglia mafiosa di Bracaccio. 2.1. In sostanza la difesa, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al [OSCURATO:PERSONA] lo specifico ruolo contestato all'interno della associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04110/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; da ultimo v. Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro). Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] è stato, dunque, ricostruito dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione. La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nel [OSCURATO:PERSONA], un soggetto pienamente inserito nella consorteria mariosa, a conoscenza delle dinamiche interne, attivo al fine di realizzare gli scopi della stessa. 3. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda al
Sentenza Cassazione n. 27020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris