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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16861/2026

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dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insisteper l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 19 dicembre 2024, la Prima Sezione penale di questaCorte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che in data 10 aprile 2024aveva confermato la decisione del Tribunale di Cosenza dichiarando il Filippellicolpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7, l. n. 895 del 1967, nonché dellacontravvenzione di cui agli artt. 21, comma 1, lett. r) e 30, comma 1, lett. h) dellalegge n. 157 del 1992, fatti commessi il 22 gennaio 2017.2.

Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto,tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’errore di fattoconsistente, a suo avviso, nel travisamento della sospensione dei termini diprescrizione.

La verificazione di cause interruttive del decorso della prescrizioneaffermata dalla Corte di legittimità, con conseguente esclusione del maturare ditale causa estintiva, non risulterebbe dagli atti processuali, non sarebbe stataoggetto di valutazione in contraddittorio e si baserebbe su un errore percettivo.Invero il Procuratore generale nella propria requisitoria aveva affermato che «glisussistenza di cause di sospensione», ritenendo pertanto la prescrizioneverosimilmente maturata prima della sentenza di appello.

La Prima sezione,ignorando le conclusioni del Procuratore generale, sarebbe incorsa in untravisamento decisivo.2.2.

Il secondo motivo lamenta errore di fatto sulle dichiarazioni dell’imputato.La sentenza impugnata, affermando che l’imputato non aveva negato di essersirecato a caccia e aveva sostenuto di aver portato un fucile a salve del quale nonaveva saputo indicare la tipologia, avrebbe commesso un errore percettivo, inquanto dagli atti processuali risulterebbe che l’imputato aveva escluso di aversvolto l’attività venatoria, come risulterebbe dalle dichiarazioni difensive,confermate dal teste [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo lamenta errore di fatto sulla deposizione del testeVivacqua [OSCURATO:PERSONA] e sul mancato sequestro dell’arma.

La Corte territoriale avrebbeignorato le dichiarazioni del teste, il quale aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] lamattina dei fatti era in possesso soltanto di un fucile finto; tant’è vero che ilpubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.Inoltre, ricorrerebbe l’errore percettivo laddove la Corte ha ritenuto che lefotografie in atti bastassero a dimostrare l’uso di un’arma vera senza percepireche l’assenza del sequestro dell’arma impediva di chiarire la questione.3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria pervenuta in data 29 gennaio 2026, il ricorrente ha replicatoalle conclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni asostegno dei motivi di ricorso e insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore materiale el’errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di ricorsostraordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono,rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamenteformatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in unequivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto vienepercepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estraneiall’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazionee di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzionedel significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953;Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145).L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella letturadegli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanzeprocessuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n. 47316del 01/06/2017, Rv. 271145).Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in unafuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come taleescluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n.7469 del 28/11/2013 - dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).Nei termini predetti, l’errore è rilevante quando sia connotato dall’influenzaesercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinareuna decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2,n. 2241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819).In sostanza, il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità conil ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività dirivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte dilegittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente allacorrezione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, allaerronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità.Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e conla funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato –non già all’inammissibile riesame dell’intangibile scrutinio di legittimità, persupposti vizi ad esso intrinseci, bensì – alla rimozione dello sviamento del giudizio,inficiato ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovverodalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione.Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio dilegittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all’accertamento dellapatologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnatodal perimetro dell’ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delleargomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata.3.

Alla luce dei principi richiamati, il primo motivo di ricorso risultainammissibile.La prospettazione difensiva, lungi dal dedurre un mero errore percettivo in cuisarebbe incorsa la sentenza impugnata, si risolve nella denuncia di un errore digiudizio nella valutazione della intervenuta prescrizione del reato contestato.

Lasentenza impugnata ha correttamente applicato, ai fini del computo del termineprescrizionale, il disposto della legge n. 103 del 2017, la quale dispone lasospensione del termine di prescrizione per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019 (v. in tal senso Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 – 01).La censura, in ogni caso, risulta del tutto generica e aspecifica, in quanto nonha dedotto le ragioni per cui la Corte avrebbe errato nel computo del termineprescrizionale, limitandosi a richiamare quanto affermato nella requisitoria delProcuratore generale, il quale, peraltro, si limitava ad esprimere una valutazionecondotta alla luce degli atti del “fascicoletto” messo a sua disposizione, e perciòsenza tener conto di quanto emergeva dal fascicolo processuale.4.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un erroredi fatto, avendo ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a caccia, mentre invece egliaveva escluso di svolgere attività venatoria.

Inoltre, avrebbe omesso diconsiderare la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato cheil fucile di cui era in possesso l’imputato era finto; aveva altresì trascurato lacircostanza che non era stato disposto il sequestro di tale fucile.Trattasi di rilievi che non denunciano un errore percettivo in cui sarebbeincorsa la sentenza impugnata, ma un errore di giudizio in ordine alla valutazionedelle dichiarazioni rese dall’imputato e dal teste.

In sostanza, le affermazioni dellasentenza impugnata vengono censurate da parte del ricorrente essenzialmente nelloro aspetto valutativo, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art.625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova(ex plurimis, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, dep. 27/06/2018, Rv. 273060;Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. 256293).

Diversamente opinando, sifinirebbe per fuoriuscire dai confini dell'istituto, che è stato introdotto nel sistemaper eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n.11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01).5.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insisteper l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 19 dicembre 2024, la Prima Sezione penale di questaCorte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che in data 10 aprile 2024aveva confermato la decisione del Tribunale di Cosenza dichiarando il Filippellicolpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7, l. n. 895 del 1967, nonché dellacontravvenzione di cui agli artt. 21, comma 1, lett. r) e 30, comma 1, lett. h) dellalegge n. 157 del 1992, fatti commessi il 22 gennaio 2017.2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto,tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’errore di fattoconsistente, a suo avviso, nel travisamento della sospensione dei termini diprescrizione. La verificazione di cause interruttive del decorso della prescrizioneaffermata dalla Corte di legittimità, con conseguente esclusione del maturare ditale causa estintiva, non risulterebbe dagli atti processuali, non sarebbe stataoggetto di valutazione in contraddittorio e si baserebbe su un errore percettivo.Invero il Procuratore generale nella propria requisitoria aveva affermato che «glisussistenza di cause di sospensione», ritenendo pertanto la prescrizioneverosimilmente maturata prima della sentenza di appello. La Prima sezione,ignorando le conclusioni del Procuratore generale, sarebbe incorsa in untravisamento decisivo.2.2. Il secondo motivo lamenta errore di fatto sulle dichiarazioni dell’imputato.La sentenza impugnata, affermando che l’imputato non aveva negato di essersirecato a caccia e aveva sostenuto di aver portato un fucile a salve del quale nonaveva saputo indicare la tipologia, avrebbe commesso un errore percettivo, inquanto dagli atti processuali risulterebbe che l’imputato aveva escluso di aversvolto l’attività venatoria, come risulterebbe dalle dichiarazioni difensive,confermate dal teste [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo lamenta errore di fatto sulla deposizione del testeVivacqua [OSCURATO:PERSONA] e sul mancato sequestro dell’arma. La Corte territoriale avrebbeignorato le dichiarazioni del teste, il quale aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] lamattina dei fatti era in possesso soltanto di un fucile finto; tant’è vero che ilpubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.Inoltre, ricorrerebbe l’errore percettivo laddove la Corte ha ritenuto che lefotografie in atti bastassero a dimostrare l’uso di un’arma vera senza percepireche l’assenza del sequestro dell’arma impediva di chiarire la questione.3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. Con memoria pervenuta in data 29 gennaio 2026, il ricorrente ha replicatoalle conclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni asostegno dei motivi di ricorso e insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore materiale el’errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di ricorsostraordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono,rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamenteformatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in unequivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto vienepercepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estraneiall’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazionee di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzionedel significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953;Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145).L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella letturadegli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanzeprocessuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n. 47316del 01/06/2017, Rv. 271145).Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in unafuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come taleescluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n.7469 del 28/11/2013 - dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).Nei termini predetti, l’errore è rilevante quando sia connotato dall’influenzaesercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinareuna decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2,n. 2241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819).In sostanza, il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità conil ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività dirivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte dilegittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente allacorrezione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, allaerronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità.Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e conla funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato –non già all’inammissibile riesame dell’intangibile scrutinio di legittimità, persupposti vizi ad esso intrinseci, bensì – alla rimozione dello sviamento del giudizio,inficiato ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovverodalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione.Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio dilegittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all’accertamento dellapatologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnatodal perimetro dell’ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delleargomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata.3. Alla luce dei principi richiamati, il primo motivo di ricorso risultainammissibile.La prospettazione difensiva, lungi dal dedurre un mero errore percettivo in cuisarebbe incorsa la sentenza impugnata, si risolve nella denuncia di un errore digiudizio nella valutazione della intervenuta prescrizione del reato contestato. Lasentenza impugnata ha correttamente applicato, ai fini del computo del termineprescrizionale, il disposto della legge n. 103 del 2017, la quale dispone lasospensione del termine di prescrizione per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019 (v. in tal senso Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 – 01).La censura, in ogni caso, risulta del tutto generica e aspecifica, in quanto nonha dedotto le ragioni per cui la Corte avrebbe errato nel computo del termineprescrizionale, limitandosi a richiamare quanto affermato nella requisitoria delProcuratore generale, il quale, peraltro, si limitava ad esprimere una valutazionecondotta alla luce degli atti del “fascicoletto” messo a sua disposizione, e perciòsenza tener conto di quanto emergeva dal fascicolo processuale.4. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un erroredi fatto, avendo ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a caccia, mentre invece egliaveva escluso di svolgere attività venatoria. Inoltre, avrebbe omesso diconsiderare la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato cheil fucile di cui era in possesso l’imputato era finto; aveva altresì trascurato lacircostanza che non era stato disposto il sequestro di tale fucile.Trattasi di rilievi che non denunciano un errore percettivo in cui sarebbeincorsa la sentenza impugnata, ma un errore di giudizio in ordine alla valutazionedelle dichiarazioni rese dall’imputato e dal teste. In sostanza, le affermazioni dellasentenza impugnata vengono censurate da parte del ricorrente essenzialmente nelloro aspetto valutativo, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art.625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova(ex plurimis, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, dep. 27/06/2018, Rv. 273060;Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. 256293). Diversamente opinando, sifinirebbe per fuoriuscire dai confini dell'istituto, che è stato introdotto nel sistemaper eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n.11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01).5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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