Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2021
ECLI:EU:T:2021:779
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0661_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑661/19)
«REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Approccio dell’efficacia probatoria degli elementi di prova – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Presa in considerazione dei dati relativi all’esposizione umana che riflettono le misure di gestione dei rischi in vigore – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, articolo 57, lettere da a) a f), e allegati I e XV)
(v. punti 34, 53, 56, 58, 94, 95, 122, 123)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Sostanze aventi proprietà perturbatrici del sistema endocrino che possono avere effetti gravi per l’ambiente – Approccio dell’efficacia probatoria degli elementi di prova – Ponderazione dei dati in relazione alla loro attendibilità scientifica – Rispetto del principio dell’eccellenza scientifica
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, articolo 57, lettera f))
(v. punti 35, 40, 43, 45)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, articoli 57 e 59)
(v. punti 52, 132)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica il 4-terz-butilfenolo come sostanza estremamente preoccupante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e articoli 1, paragrafo 1, 14, paragrafo 6 e 59 e allegato XV)
(v. punti 140, 141, 144, 145, 158-160)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 19-21 e 69 e articoli 14, 44-48 e 59)
(v. punto 143)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all’identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2019, L 187, pag. 41
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, SI Group – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopportano le proprie spese.