CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27706-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – RAG. ROMMOZZI, in persona dei titolari e rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 avverso la sentenza n. 671/2020 del [OSCURATO:PERSONA];Numero sezionale 3799/2022Numero di raccolta generale 12933/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 22/04/2022 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice di Pace di Tolentino, revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso da quest’ultimo in favore dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – Rag. Rommozzi, ritenendo non provata la legittimazione attiva dell’associazione professionale, non avendo i due professionisti depositato, nel corso del giudizio di merito, lo statuto associativo comprovante il trasferimento dei crediti professionali dai singoli associati all’associazione professionale. Con la medesima sentenza, il Tribunale condannava l’associazione professionale al risarcimento del danno cagionato alla cliente per inadempimento. Ricorre per la cassazione di detta decisione lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – Rag. Romozzi, affidandosi a due motivi Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide detta proposta soltanto in relazione al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36, 2697 c.c., 75, 116 e 132 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la titolarità sostanziale del rapporto in capo all’associazione professionale. Detta censura è inammissibile, poiché il giudice di merito ha escluso la legittimazione attiva dell’associazione professionale a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 Numero sezionale 3799/2022 pretendere il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni rese Numero di raccolta generale 12933/2022Data pubblicazione 22/04/2022 in favore della Diodori perché l’odierno ricorrente non aveva prodotto, nel giudizio di merito, lo statuto associativo comprovante il trasferimento della titolarità del credito in capo dal singolo associato all’associazione, o comunque la legittimazione di questa ad agire per conto ed in luogo dell’associato stesso. Tale statuizione, non attinta dai motivi di ricorso, è sufficiente a giustificare il rigetto della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, depositata dopo la proposta di inammissibilità, il ricorrente afferma che il Tribunale “… aveva dato atto dell’avvenuta produzione dello statuto associativo” (cfr. pag. 2 della memoria). Tale circostanza, che non emerge dalla lettura della decisione oggetto di impugnazione, non è stata dedotta nel motivo di ricorso in esame: in esso, infatti, il ricorrente enfatizza, piuttosto, il fatto che al giudizio di merito ebbero a partecipare i due professionisti associati, unici soci e titolari dell’associazione professionale, ed afferma che, da ciò, si ricaverebbe “… la piena volontà degli stessi di conferire all’associazione … la capacità ad acquisire la titolarità sostanziale del rapporto in questione e i diritti di credito conseguenti allo svolgimento del rapporto contrattuale intercorso con la Diodori, ivi compreso il conferimento dell’incarico ad agire per riscuotere il compenso maturato” (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] rileva l’intrinseca contraddizione esistente tra la prospettazione offerta nel motivo di ricorso, che evidentemente presuppone la mancata produzione, in atti del giudizio di merito, dello statuto associativo, e l’opposta tesi sostenuta nella memoria, secondo cui l’atto in questione sarebbe stato, invece, depositato in prime cure. nella fase di merito. La seconda ipotesi, comunque, non può essere presa in considerazione, da un lato in quanto non proposta nel motivo di ricorso, ed in ogni caso per difetto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 Numero sezionale 3799/2022 specificità della deduzione, poiché il ricorrente non indica nè il Numero di raccolta generale 12933/2022Data pubblicazione 22/04/2022 momento, nè lo strumento processuale, mediante il quale l’ipotetica produzione dello statuto associativo sarebbe stata eseguita in atti di primo grado. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36, 2697 c.c., 75, 116 e 132 c.p.c., perché il giudice di merito, dopo aver escluso la legittimazione attiva dell’associazione, avrebbe invece ritenuto sussistente la piena legittimazione passiva dell’associazione per i danni lamentati dalla Diodori derivanti dall’accertata negligenza nell’adempimento della prestazione professionale. La censura è fondata. La legittimazione, infatti, va accertata in relazione al rapporto negoziale, e non alla singola pretesa da esso scaturente, con la conseguenza che, laddove venga esclusa la legittimazione attiva a pretendere il pagamento del compenso relativo ad una determinata prestazione, allo stesso modo va esclusa la legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione dell’incarico. Nel caso di specie, dunque, una volta affermato che la mancata produzione in atti del giudizio di merito dello statuto dell’associazione professionale impediva di poter ritenere quest’ultima legittimata attivamente a pretendere il saldo delle prestazioni professionali rese, in favore della cliente Diodori, dai singoli professionisti associati, allo stesso modo si sarebbe dovuta escludere, per converso, la legittimazione passiva della medesima associazione in relazione ai danni cagionati dalla scorretta esecuzione dell’incarico. Quest’ultimo, infatti, era stato conferito ai singoli professionisti e da essi era stato eseguito; in mancanza della prova del trasferimento della titolarità del rapport all’associazione, dunque, erano i singoli professionisti a poter agire per il saldo del loro compenso, e a dover rispondere del loro operato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 Numero sezionale 3799/2022 In definitiva, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso, Numero di raccolta generale 12933/2022Data pubblicazione 22/04/2022 mentre va dichiarato inammissibile il primo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Macerata, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Macerata, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a