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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12223/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 5 8 49 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 22 settembre 2021, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i qualiha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.2 -controricorrente – INPS-[OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 4 197 / 16 /201 7 della [OSCURATO:PERSONA], depositatal’11 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], pensionatoINPS dal 1° agosto 2006 e titolare di una pensione integrativa corrisposta dallo stesso istituto, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il silenzio - rifiuto opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di rimborso delle trattenute operate dall’ente datore a titolo di Irpef sulla sua pensione complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007, secondo quanto previsto dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; il giudizio fu esteso al medesimo ente datore, nel cui confronti il contribuente si doleva dell’inerzia rispetto alla sua richiesta di rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile, rideterminato ai sensi del nuovo regime fiscale, sul presupposto che, sempre a partire dal 1° gennaio 2007, esso datore non aveva mai effettuato la ritenuta a titolo d i imposta con l’aliquota del 15%, prevista dall’art. 11 del medesimo decreto.

Costituitasi la sola amministrazione finanziaria, il ricorso del contribuente venne accolto.

2. Il successivo appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici del gravame, dopo aver integralmente richiamato la sentenza di primo grado, osservarono che alla fattispecie andava applicato l’art. 23, comma 5, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; detto decreto, oltre ad introdurre un regime fiscale più favorevole delle prestazioni corrispondenti alle somme versate a partire dal 2007, aveva abrogato, con effetto retroattivo, l’attività di riliquidazione da parte dell’Erario sulla base dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio per le prestazioni complementari corrispondenti ai montanti accumulati fra il 2001 e il 2006.

La sentenza d’appello ha pertanto ritenuto illegittima la maggiore Irpef richiesta al [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° gennaio 2007, con conseguente diritto di quest’ultimo alla restituzione di quanto trattenuto in eccesso, maggiorato di interessi e rivalutazione.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di quattro motiv i .

Resiste l’intimato con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005.

La ricorrente premette che è pacifico il fatto che il contribuente sia titolare, dal 1° agosto 2006, di pensione complementare a carico del Fondo integrativo per dipendenti Inps, soppresso dal 1° ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144, con il quale è stata contestualmente disposta la cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso.

Ne deduce il fatto che i montanti pensionistici oggetto di controversia sono maturati prima del 30 settembre 1999; di qui la ritenuta applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 252/2005 ( anziché dell’art. 11 come ritenuto dalla CTR), norma che, dettando una disciplina transitoria, ha previsto l’applicazione del regime tributario già vigente, salva la possibilità del contribuente di optare per il nuovo regime a far data dal 1° gennaio 2007.2.

Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciare sullasua doglianza relativ a all’applicazione del termine di quarantotto mesi, stabilito dall’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, per la ripetizione dei versamenti.

3. In via di ulteriore subordine, con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione del medesimo art. 38 , in relazione alla stessa circostanza di cui alla precedente censura, laddove su quest’ultima si ritenesse intervenuta una statuizione implicita.

4. Infine, con il quarto motivo, nuovamente articolato in via subordinata, la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. e 44 del d.P.R. n. 602/1973, censurando la decisione impugnata nella parte in cui, oltre ad affermare il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme trattenute a titolodi Irpef dal 1° gennaio 2007, ha riconosciuto anche gli interessi e la rivalutazione sulle stesse fino al saldo, trattandosi di oneri non applicabili in base alla disciplina delle obbligazioni tributarie.

5. Il primo motivo è fondato, restando assorbito in tale statuizione lo scrutinio dei restanti.

5.1. L’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, ha previsto che per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che,entro tale data, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421si applichi «ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 […]il regime tributario vigente alla predetta data».

Secondo quanto affermato nel ricorso, senza contestazioni, il contribuente fu assunto presso l’Inps a partire dal 1° settembre 1974; lo stesso, inoltre, godeva di trattamento previdenziale complementare a carico del Fondo integrativo per i dipendenti, a far data dal proprio collocamento a riposo (1° agosto 2006). [OSCURATO:PERSONA] in questione è stato soppresso dall’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144; ne deriva, secondo quanto dispone il comma 2 di tale norma, che i montanti previdenziali oggetto dell ’ istanza del contribuente sono venuti a maturazionefino al 30 settembre 1999.

Pertanto, in applicazione dell’art. 23, comma 7, del citato decreto, va applicato il regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 , e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, evocato nell’istanza di rimborso.

5.2. Del resto, questa Corte si è pronunziata in tal senso già a partire dalle note pronunzie delle Sezioni Unite nn. 13642 e 13645/2011, sia pur riferite alla fattispecie – non dissimile dalla presente –del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione integrativi; in tali sentenze si legge che «le prestazioni complementari erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».6.

Da tali indicazioni si è discostata la sentenza d’appello, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dunque cassata con assorbimento dei restanti motivi, formulati in via subordinata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio vanno poste a carico del controricorrente e sono liquidate in dispositivo; quelle dei gradi di merito possono essere interamente compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo la causa nel merito , rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 5 8 49 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 22 settembre 2021, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i qualiha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.2 -controricorrente – INPS-[OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 4 197 / 16 /201 7 della [OSCURATO:PERSONA], depositatal’11 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], pensionatoINPS dal 1° agosto 2006 e titolare di una pensione integrativa corrisposta dallo stesso istituto, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il silenzio - rifiuto opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di rimborso delle trattenute operate dall’ente datore a titolo di Irpef sulla sua pensione complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007, secondo quanto previsto dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; il giudizio fu esteso al medesimo ente datore, nel cui confronti il contribuente si doleva dell’inerzia rispetto alla sua richiesta di rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile, rideterminato ai sensi del nuovo regime fiscale, sul presupposto che, sempre a partire dal 1° gennaio 2007, esso datore non aveva mai effettuato la ritenuta a titolo d i imposta con l’aliquota del 15%, prevista dall’art. 11 del medesimo decreto. Costituitasi la sola amministrazione finanziaria, il ricorso del contribuente venne accolto. 2. Il successivo appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici del gravame, dopo aver integralmente richiamato la sentenza di primo grado, osservarono che alla fattispecie andava applicato l’art. 23, comma 5, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; detto decreto, oltre ad introdurre un regime fiscale più favorevole delle prestazioni corrispondenti alle somme versate a partire dal 2007, aveva abrogato, con effetto retroattivo, l’attività di riliquidazione da parte dell’Erario sulla base dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio per le prestazioni complementari corrispondenti ai montanti accumulati fra il 2001 e il 2006. La sentenza d’appello ha pertanto ritenuto illegittima la maggiore Irpef richiesta al [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° gennaio 2007, con conseguente diritto di quest’ultimo alla restituzione di quanto trattenuto in eccesso, maggiorato di interessi e rivalutazione. 3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di quattro motiv i . Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005. La ricorrente premette che è pacifico il fatto che il contribuente sia titolare, dal 1° agosto 2006, di pensione complementare a carico del Fondo integrativo per dipendenti Inps, soppresso dal 1° ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144, con il quale è stata contestualmente disposta la cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso. Ne deduce il fatto che i montanti pensionistici oggetto di controversia sono maturati prima del 30 settembre 1999; di qui la ritenuta applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 252/2005 ( anziché dell’art. 11 come ritenuto dalla CTR), norma che, dettando una disciplina transitoria, ha previsto l’applicazione del regime tributario già vigente, salva la possibilità del contribuente di optare per il nuovo regime a far data dal 1° gennaio 2007.2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciare sullasua doglianza relativ a all’applicazione del termine di quarantotto mesi, stabilito dall’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, per la ripetizione dei versamenti. 3. In via di ulteriore subordine, con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione del medesimo art. 38 , in relazione alla stessa circostanza di cui alla precedente censura, laddove su quest’ultima si ritenesse intervenuta una statuizione implicita. 4. Infine, con il quarto motivo, nuovamente articolato in via subordinata, la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. e 44 del d.P.R. n. 602/1973, censurando la decisione impugnata nella parte in cui, oltre ad affermare il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme trattenute a titolodi Irpef dal 1° gennaio 2007, ha riconosciuto anche gli interessi e la rivalutazione sulle stesse fino al saldo, trattandosi di oneri non applicabili in base alla disciplina delle obbligazioni tributarie. 5. Il primo motivo è fondato, restando assorbito in tale statuizione lo scrutinio dei restanti. 5.1. L’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, ha previsto che per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che,entro tale data, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421si applichi «ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 […]il regime tributario vigente alla predetta data». Secondo quanto affermato nel ricorso, senza contestazioni, il contribuente fu assunto presso l’Inps a partire dal 1° settembre 1974; lo stesso, inoltre, godeva di trattamento previdenziale complementare a carico del Fondo integrativo per i dipendenti, a far data dal proprio collocamento a riposo (1° agosto 2006). [OSCURATO:PERSONA] in questione è stato soppresso dall’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144; ne deriva, secondo quanto dispone il comma 2 di tale norma, che i montanti previdenziali oggetto dell ’ istanza del contribuente sono venuti a maturazionefino al 30 settembre 1999. Pertanto, in applicazione dell’art. 23, comma 7, del citato decreto, va applicato il regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 , e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, evocato nell’istanza di rimborso. 5.2. Del resto, questa Corte si è pronunziata in tal senso già a partire dalle note pronunzie delle Sezioni Unite nn. 13642 e 13645/2011, sia pur riferite alla fattispecie – non dissimile dalla presente –del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione integrativi; in tali sentenze si legge che «le prestazioni complementari erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».6. Da tali indicazioni si è discostata la sentenza d’appello, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dunque cassata con assorbimento dei restanti motivi, formulati in via subordinata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio vanno poste a carico del controricorrente e sono liquidate in dispositivo; quelle dei gradi di merito possono essere interamente compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo la causa nel merito , rigetta l’originario ricorso del contribuente. Condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1
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