CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 18676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RONL-, alla via MONZA n. 22, presso il proprio studio professionale, rappresentato e difeso in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'rE; - intimato - avverso la sentenza n. 492/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 7/04/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, impugna per cassazione, con atto affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 492 del 7/04/2021, che ha rigettato il suo appello, e l'appello incidentale, avverso la sentenza del Giudice di Pace nella causa di opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], sebbene raggiunto da rituale notifica del ricorso, in data 6/10/2021, presso il proprio difensore nella precedente fase di giudizio, è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. Il solo ricorrente ha depositato rituale memoria. I due motivi sono formulati, il primo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 310, 362 e 95 cod. proc. civ., con riferimento alle spese del processo di esecuzione; il secondo motivo è per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 159 cod. proc. civ., con riferimento alla (mancata) corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il primo motivo del ricorso è manifestamente inammissibile, e comunque infondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 08298 del 12/04/2011 Rv. 617481 - 01), secondo la quale «L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione Ric. 2021 n. 25586 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -2- in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.» correttamente richiamata dal giudice dell'impugnazione di merito. Nella specie non può darsi favorevole seguito alle deduzioni difensi&ative all'intervenuto accordo transattivo, che costituirebbe il diverso accordo tra le parti che avrebbe legittimato una diversa regolazione delle spese della procedura esecutiva, pur essendovi stato un pignoramento negativo, con conseguente perenzione del precetto, sia in quanto non risulta che l'accordo sia stato raggiunto, non potendosi tale ritenere lo scambio della corrispondenza, sia in quanto l'accertamento di fatto in ordine alla conclusione dell'accordo, che il giudice dell'impugnazione di merito ha escluso, non è adeguatamente impugnato in questa sede di legittimità (e invero non risultano neppure in che modo le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano state rappresentate in primo grado). Il secondo motivo di ricorso, sebbene articolato con riferimento al parametro dell'art. 112 cod. proc. civ., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e basato sull'erronea pronuncia da parte del giudice d'appello, che avrebbe ecceduto dai limiti della domanda, propone viceversa, censure di carattere essenzialmente fattuale — con riferimento all'importo della minore somma che doveva ritenersi essere stata precettata — non utilmente spendibili in sede di legittimità Ric. 2021 n. 25586 sez. M3 - ed. 21-04-2022 -3- e, in ogni caso, precluse dalla statuizione di infondatezza del primo motivo del ricorso. Il ricorso deve, per quanto motivato, essere rigettato. Nulla spese, non essendovi stata costituzione in giudizio del Santivetti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazi