Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:75
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CO0358_IT
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-358/89 R,
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Annemasse ( Francia ), rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-Rue,
richiedente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
resistente,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, coadiuvato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
interveniente,
avente ad oggetto in via principale l' istanza di sospensione dell' esecuzione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 settembre 1989, n . 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni,
il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee
( motivazione non riprodotta )
così provvede :
[OSCURATO:PERSONA]
1 ) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Le spese, comprese quelle dell' interveniente, sono riservate .