CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1980
Cassazione n. 23524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1980 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo il primo in maniera diretta al merito della contestazione con invocazione di una revisione dell'esito decisorio del giudizio e risolvendosi il secondo in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di riconoscere o come nella specie, denegare, in maniera argomentata (v. pag. 2 sent.) l'applicazione delle circostanze attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Orlatxld iloni [OSCURATO:PERSONA] "-[OSCURATO:PERSONA]- '1P91, ----- i --- --