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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23140/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29177/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Tolmezzo (Ud) , via [OSCURATO:PERSONA], 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, piazzale Clodio, 56 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste , n. 787 /201 7 , depositata il 21 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: banca [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Trieste, depositata il 21 settembre 2017 e notificata il successivo 5 ottobre, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva respinto la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni, quantificati in euro 122.411,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la sottrazione dei titoli depositati presso la banca e della somma pari al saldo del conto corrente ivi acceso, domanda estesa a [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa; - la Corte di appello ha riferito che a fondamento della domanda l’attrice aveva allegato che era cointestataria, insieme all’ex suocero, sig. [OSCURATO:PERSONA], di un contratto di conto corrente, di un contratto di gestione patrimoniale e di un contratto di deposito di titoli conclusi con la predetta banca e che, in coincidenza con l’insorgenza della crisi coniugale, un soggetto rimasto ignoto aveva estinto tali rapporti, previa alienazione dei titoli mobiliari, appropriandosi dei relativi importi; - ha dato atto che il Tribunale aveva respinto la domanda in quanto, accertata l’estinzione dei rapporti da parte del chiamato in causa, quale erede del cointestatario sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto che non sussistesse il danno allegato dall’attrice, atteso che i rapporti bancari dedotti in giudizio erano stati accesi con fondi di quest’ultimo e non erano stati alimentati con denaro dell’attrice medesima e, inoltre, che non era ravvisabile una donazione indiretta di tali fondi in favore di quest’ultima; - ha, quindi, respinto il gravame interposto condividendo le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della sua decisione e, inoltre, confermando tale decisione anche nella parte in cui, in applicazione del criterio della soccombenza, aveva condannato l’attrice alla rifusione delle spese processuali del chiamato in causa; -il ricorso è affidato a otto motivi; - resistono, con distinti controricorsi, sia la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da questi sollevata in ragione dell’erronea individuazione del domicilio eletto; - infatti, i l l uogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità(così, Cass., Sez.

Un., 20 luglio 2016, n. 14916); - nel merito, con il primo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di esaminare il secondo motivo dell’atto di appello ed erroneamente ritenuto estese al terzo le domande di condanna formulate nei confronti unicamente della banca; - evidenzia, sul punto, che aveva chiesto la condanna del terzo in via subordinata rispetto alla domanda principale di condanna diretta esclusivamente nei confronti della banca e in solido con essa e/o in via esclusiva solo qualora ritenuto obbligato per i fatti di causa; - con la medesima censura lamenta, altresì, l’erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibili, per tardività, le doglianze afferenti alla chiamata del terzo in causa; -il motivo è infondato; - la Corte di a ppello ha espressamente esaminato e delibato il motivo di gravame oggetto della censura, per cui non ricorre il prospettato vizio di omessa pronuncia; - ha, inoltre, rilevato che con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., l’attrice ha esteso al terzo chiamato in causa dalla banca le domande formulate con l’atto di citazione, chiedendo, «in via subordinata, la condanna del Durighello in solido con la banca convenuta», e ha reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni; - atteso il tenore letterale delle domande spiegate dall’attrice, la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale il quale, sul presupposto della formulazione di una domanda di condanna dell’attrice anche nei confronti del chiamato in causa, si è pronunciata sulla stessa, risulta esente dal vizio di extrapetizione, avuto riguardo al fatto che la reiezione della domanda principale proposta nei confronti della banca imponeva al giudice di esaminare la domanda proposta in via subordinata nei confronti (anche) del chiamato in causa; - inammissibile, infine, è la doglianza nella parte censura la statuizione di inammissibilità del motivo di appello relativo alla ritualità della chiamata in causa del terzo effettuata dalla banca, atteso che l’attrice, estendendo la sua domanda nei confronti di quest’ultimo ha tacitamente rinunciato a farla valere, con conseguente sanatoria (nei suoi confronti) delle eventuali nullità ai sensi dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 1298 cod. civ., per aver la sentenza impugnata erroneamente applicato i principi relativi alla disciplina dell’obbligazione solidale nei rapporti interni alla domanda indirizzata unicamente nei confronti della banca per violazione dell’art. 119 t.u.b.; -il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi; - infatti, la reiezione della domanda proposta nei confronti della banca è sostenuta dalla considerazione che la condotta a quest’ultima ascritta dall’attrice era inidonea a cagionare il danno lamentato e il riferimento compiuto ai principi relativi alla disciplina dei rapporti interni nelle obbligazioni solidali è operato al solo fine di evidenziare l’assenza di diritti dell’attrice sulle somme e i titoli giacenti presso la banca e, conseguentemente, l’inconfigurabilità di un danno per l’attrice derivante dalla sottrazione dei relativi importi; - con il terzo motivo la ricorrente si duo le, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della motivazione apparente della sentenza di appello relativamente alla reiezione del quinto, sesto e settimo motivo di gravame; -evidenzia, in proposito, che con tali motivi di appello la ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prova scritta che i cointestatari potessero operare disgiuntamente pur in assenza della produzione del relativo documento contrattuale e, conseguentemente, ritenuto legittime le operazioni poste in essere da uno solo di essi; -il motivo è inammissibile; - come rilevato in precedenza, la sentenza impugnata è fondata sull’insussistenza del danno lamentato dall’attrice, evinta dall’assenza di titolarità delle somme giacenti presso la banca, per cui i profili attinenti al diritto di operare congiuntamente o disgiuntamente su tali rapporti appaiono non concludenti, in quanto inidonei a determinare il danno patrimoniale allegato dall’attrice; - con i l quarto motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’apparente motivazione della sentenza di appello con riferimento ai motivi di gravame vertenti sulla ritenuta attendibilità della documentazione prodotta dalla banca, benché incompleta, ai fini dell’accertamento operato dal giudice di primo grado in ordine alla avvenuta alimentazione dei conti esclusivamente con denaro del sig. [OSCURATO:PERSONA]; -il motivo è infondato; - la Corte di appello ha anche espressamente affermato che « non appare tuttavia revocabile in dubbio, alla luce delle circostanze ammesse dalla stessa attrice, che i tre rapporti furono costituiti dal de cuiusil quale, tale fine, aveva attinto esclusivamente da proprie risorse finanziarie girocontando titoli a lui intestati e estinguendo un precedente conto corrente a lui intestato per far confluire il saldo su quello cointestato»; - ha aggiunto che le risultanze della consulenza tecnica contabile bancaria disposta in sede di appello hanno confermato tale assunto, ponendo, altresì, in evidenza che tali rapporti venivano alimentati solo dal de cuius con la propria pensione con altre entrate; - ha ritenuto che anche le prove testimoniali assunte deponevano nel senso dell’assenza di alimentazione dei rapporti da parte dell’attrice fatta eccezione per quella resa dal testimone [OSCURATO:PERSONA], giudicata inattendibile; - ha, inoltre, sottolineato che l’attrice non aveva offerto un elemento probatorio della alimentazione dei rapporti con proprio denaro; - ha, infine, osservato, che una siffatta conclusione era coerente con la condotta osservata successivamente all’estinzione dei rapporti dall’attrice, la quale non aveva mosso alcuna rimostranza verso suocero cointestatario; - orbene, una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; - sotto altro aspetto, si rammenta che l a valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili(cfr. Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511); - con quinto motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso decisivo nella parte in cui ha disatteso l’accertamento operato dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alla non completezza dei movimenti e delle causali indicati nei documenti acquisiti al giudizio, non ha preso in esame le censure formulate dal consulente di parte attrice e non ha attribuito rilevanza al contenuto della testimonianza rese dal teste dell’attrice in ordine ai versamenti di denaro sui conti effettuati da quest’ultima; - con il sesto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, nella parte in cui la sentenza di appello ha disatteso l’accertamento operato dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alla presenza di unospecimen solo con riferimento al contratto di conto corrente; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -il nuovo paradigma normativa di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha per oggetto l'omesso esame di un di un fatto , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per cui esula dallo stesso la mancata valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - l a consulenza di parte , ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto quando ponga a base del proprio convincimento, come nel caso in esame, considerazione con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass., ord., 9 aprile 2021, n. 9483); - sotto altro aspetto, la doglianza si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito che, come rilevato in precedenza, non può trovare ingresso in questa sede; -con il settimo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sulle domande di condanna al risarcimento dei danni formulate; - evidenzia, sul punto, che la Corte di appello ha respinto tale domanda all’esito di una valutazione della sussistenza dei danni espressa secondo il criterio della perdita della chance e non già secondo il criterio della causalità ordinaria; -il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi ; -benché, in proposito, la Corte di appello si sia espressa in termini non del tutto appropriati e lineari, emerge inequivocabilmente dall’esame della sentenza che la reiezione della domanda dell’attrice è fondata sull’assenza di un danno da lei patito per la condotta riferita al chiamato in causa, in quanto la stessa non era titolare di alcun diritto sui beni oggetto dei rapporti bancari in questione; - pertanto, diversamente, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza ha esaminato la fattispecie invocata ed escluso, in applicazione degli ordinari criteri di accertamento del nesso di causalità, che la condotta della banca e del chiamato in causa avesse cagionato un danno alla parte; - con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 244, 1218, 1223, 1126, 2043, 2056, 2050, e 2697 cod. civ. e 40 cod. pen., per aver la sentenza impugnata respinto la domanda di risarcimento dei danni benché le circostanze poste a fondamento della stessa non fossero contestate; - con la medesima doglianza lamenta, altresì, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per aver respinto tale domanda senza esaminare la richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte; -il motivo è inammissibile; - quanto al primo aspetto, si osserva che i fatti asseritamente non contestati sono estranei alla ratio decidendi – più volte richiamata in precedenza –, per cui risultano privi di concludenza; - ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla dedotta mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, atteso che i relativi capitoli, riprodotti nel ricorso, risultano ad avere ad oggetto circostanza astrattamente inidonee a dimostrate il danno lamentato; - con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso la ricorrenza di una donazione indiretta, per difetto dell’animus donandi, ponendo a fondamento della decisione un fatto contestato e privo del carattere della gravità, precisione e concordanza; -il motivo è inammissibile; - l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti diprecisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gr avità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce , dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla ver ifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. c iv . ; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenz a che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29177/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Tolmezzo (Ud) , via [OSCURATO:PERSONA], 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, piazzale Clodio, 56 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste , n. 787 /201 7 , depositata il 21 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: banca [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Trieste, depositata il 21 settembre 2017 e notificata il successivo 5 ottobre, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva respinto la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni, quantificati in euro 122.411,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la sottrazione dei titoli depositati presso la banca e della somma pari al saldo del conto corrente ivi acceso, domanda estesa a [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa; - la Corte di appello ha riferito che a fondamento della domanda l’attrice aveva allegato che era cointestataria, insieme all’ex suocero, sig. [OSCURATO:PERSONA], di un contratto di conto corrente, di un contratto di gestione patrimoniale e di un contratto di deposito di titoli conclusi con la predetta banca e che, in coincidenza con l’insorgenza della crisi coniugale, un soggetto rimasto ignoto aveva estinto tali rapporti, previa alienazione dei titoli mobiliari, appropriandosi dei relativi importi; - ha dato atto che il Tribunale aveva respinto la domanda in quanto, accertata l’estinzione dei rapporti da parte del chiamato in causa, quale erede del cointestatario sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto che non sussistesse il danno allegato dall’attrice, atteso che i rapporti bancari dedotti in giudizio erano stati accesi con fondi di quest’ultimo e non erano stati alimentati con denaro dell’attrice medesima e, inoltre, che non era ravvisabile una donazione indiretta di tali fondi in favore di quest’ultima; - ha, quindi, respinto il gravame interposto condividendo le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della sua decisione e, inoltre, confermando tale decisione anche nella parte in cui, in applicazione del criterio della soccombenza, aveva condannato l’attrice alla rifusione delle spese processuali del chiamato in causa; -il ricorso è affidato a otto motivi; - resistono, con distinti controricorsi, sia la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da questi sollevata in ragione dell’erronea individuazione del domicilio eletto; - infatti, i l l uogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità(così, Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916); - nel merito, con il primo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di esaminare il secondo motivo dell’atto di appello ed erroneamente ritenuto estese al terzo le domande di condanna formulate nei confronti unicamente della banca; - evidenzia, sul punto, che aveva chiesto la condanna del terzo in via subordinata rispetto alla domanda principale di condanna diretta esclusivamente nei confronti della banca e in solido con essa e/o in via esclusiva solo qualora ritenuto obbligato per i fatti di causa; - con la medesima censura lamenta, altresì, l’erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibili, per tardività, le doglianze afferenti alla chiamata del terzo in causa; -il motivo è infondato; - la Corte di a ppello ha espressamente esaminato e delibato il motivo di gravame oggetto della censura, per cui non ricorre il prospettato vizio di omessa pronuncia; - ha, inoltre, rilevato che con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., l’attrice ha esteso al terzo chiamato in causa dalla banca le domande formulate con l’atto di citazione, chiedendo, «in via subordinata, la condanna del Durighello in solido con la banca convenuta», e ha reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni; - atteso il tenore letterale delle domande spiegate dall’attrice, la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale il quale, sul presupposto della formulazione di una domanda di condanna dell’attrice anche nei confronti del chiamato in causa, si è pronunciata sulla stessa, risulta esente dal vizio di extrapetizione, avuto riguardo al fatto che la reiezione della domanda principale proposta nei confronti della banca imponeva al giudice di esaminare la domanda proposta in via subordinata nei confronti (anche) del chiamato in causa; - inammissibile, infine, è la doglianza nella parte censura la statuizione di inammissibilità del motivo di appello relativo alla ritualità della chiamata in causa del terzo effettuata dalla banca, atteso che l’attrice, estendendo la sua domanda nei confronti di quest’ultimo ha tacitamente rinunciato a farla valere, con conseguente sanatoria (nei suoi confronti) delle eventuali nullità ai sensi dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 1298 cod. civ., per aver la sentenza impugnata erroneamente applicato i principi relativi alla disciplina dell’obbligazione solidale nei rapporti interni alla domanda indirizzata unicamente nei confronti della banca per violazione dell’art. 119 t.u.b.; -il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi; - infatti, la reiezione della domanda proposta nei confronti della banca è sostenuta dalla considerazione che la condotta a quest’ultima ascritta dall’attrice era inidonea a cagionare il danno lamentato e il riferimento compiuto ai principi relativi alla disciplina dei rapporti interni nelle obbligazioni solidali è operato al solo fine di evidenziare l’assenza di diritti dell’attrice sulle somme e i titoli giacenti presso la banca e, conseguentemente, l’inconfigurabilità di un danno per l’attrice derivante dalla sottrazione dei relativi importi; - con il terzo motivo la ricorrente si duo le, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della motivazione apparente della sentenza di appello relativamente alla reiezione del quinto, sesto e settimo motivo di gravame; -evidenzia, in proposito, che con tali motivi di appello la ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prova scritta che i cointestatari potessero operare disgiuntamente pur in assenza della produzione del relativo documento contrattuale e, conseguentemente, ritenuto legittime le operazioni poste in essere da uno solo di essi; -il motivo è inammissibile; - come rilevato in precedenza, la sentenza impugnata è fondata sull’insussistenza del danno lamentato dall’attrice, evinta dall’assenza di titolarità delle somme giacenti presso la banca, per cui i profili attinenti al diritto di operare congiuntamente o disgiuntamente su tali rapporti appaiono non concludenti, in quanto inidonei a determinare il danno patrimoniale allegato dall’attrice; - con i l quarto motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’apparente motivazione della sentenza di appello con riferimento ai motivi di gravame vertenti sulla ritenuta attendibilità della documentazione prodotta dalla banca, benché incompleta, ai fini dell’accertamento operato dal giudice di primo grado in ordine alla avvenuta alimentazione dei conti esclusivamente con denaro del sig. [OSCURATO:PERSONA]; -il motivo è infondato; - la Corte di appello ha anche espressamente affermato che « non appare tuttavia revocabile in dubbio, alla luce delle circostanze ammesse dalla stessa attrice, che i tre rapporti furono costituiti dal de cuiusil quale, tale fine, aveva attinto esclusivamente da proprie risorse finanziarie girocontando titoli a lui intestati e estinguendo un precedente conto corrente a lui intestato per far confluire il saldo su quello cointestato»; - ha aggiunto che le risultanze della consulenza tecnica contabile bancaria disposta in sede di appello hanno confermato tale assunto, ponendo, altresì, in evidenza che tali rapporti venivano alimentati solo dal de cuius con la propria pensione con altre entrate; - ha ritenuto che anche le prove testimoniali assunte deponevano nel senso dell’assenza di alimentazione dei rapporti da parte dell’attrice fatta eccezione per quella resa dal testimone [OSCURATO:PERSONA], giudicata inattendibile; - ha, inoltre, sottolineato che l’attrice non aveva offerto un elemento probatorio della alimentazione dei rapporti con proprio denaro; - ha, infine, osservato, che una siffatta conclusione era coerente con la condotta osservata successivamente all’estinzione dei rapporti dall’attrice, la quale non aveva mosso alcuna rimostranza verso suocero cointestatario; - orbene, una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; - sotto altro aspetto, si rammenta che l a valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili(cfr. Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511); - con quinto motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso decisivo nella parte in cui ha disatteso l’accertamento operato dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alla non completezza dei movimenti e delle causali indicati nei documenti acquisiti al giudizio, non ha preso in esame le censure formulate dal consulente di parte attrice e non ha attribuito rilevanza al contenuto della testimonianza rese dal teste dell’attrice in ordine ai versamenti di denaro sui conti effettuati da quest’ultima; - con il sesto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, nella parte in cui la sentenza di appello ha disatteso l’accertamento operato dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alla presenza di unospecimen solo con riferimento al contratto di conto corrente; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -il nuovo paradigma normativa di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha per oggetto l'omesso esame di un di un fatto , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per cui esula dallo stesso la mancata valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - l a consulenza di parte , ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto quando ponga a base del proprio convincimento, come nel caso in esame, considerazione con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass., ord., 9 aprile 2021, n. 9483); - sotto altro aspetto, la doglianza si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito che, come rilevato in precedenza, non può trovare ingresso in questa sede; -con il settimo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sulle domande di condanna al risarcimento dei danni formulate; - evidenzia, sul punto, che la Corte di appello ha respinto tale domanda all’esito di una valutazione della sussistenza dei danni espressa secondo il criterio della perdita della chance e non già secondo il criterio della causalità ordinaria; -il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi ; -benché, in proposito, la Corte di appello si sia espressa in termini non del tutto appropriati e lineari, emerge inequivocabilmente dall’esame della sentenza che la reiezione della domanda dell’attrice è fondata sull’assenza di un danno da lei patito per la condotta riferita al chiamato in causa, in quanto la stessa non era titolare di alcun diritto sui beni oggetto dei rapporti bancari in questione; - pertanto, diversamente, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza ha esaminato la fattispecie invocata ed escluso, in applicazione degli ordinari criteri di accertamento del nesso di causalità, che la condotta della banca e del chiamato in causa avesse cagionato un danno alla parte; - con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 244, 1218, 1223, 1126, 2043, 2056, 2050, e 2697 cod. civ. e 40 cod. pen., per aver la sentenza impugnata respinto la domanda di risarcimento dei danni benché le circostanze poste a fondamento della stessa non fossero contestate; - con la medesima doglianza lamenta, altresì, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per aver respinto tale domanda senza esaminare la richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte; -il motivo è inammissibile; - quanto al primo aspetto, si osserva che i fatti asseritamente non contestati sono estranei alla ratio decidendi – più volte richiamata in precedenza –, per cui risultano privi di concludenza; - ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla dedotta mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, atteso che i relativi capitoli, riprodotti nel ricorso, risultano ad avere ad oggetto circostanza astrattamente inidonee a dimostrate il danno lamentato; - con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso la ricorrenza di una donazione indiretta, per difetto dell’animus donandi, ponendo a fondamento della decisione un fatto contestato e privo del carattere della gravità, precisione e concordanza; -il motivo è inammissibile; - l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti diprecisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gr avità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce , dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla ver ifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. c iv . ; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenz a che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 23140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris