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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 19546/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 n . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 648 comma 2 cod. pen., 474 cod. pen. per aver acquistato o, comunque ricevuto a fini di profitto 48 capi di abbigliamento recanti marchi e segni distintivi contraffatti, detenendoli per la vendita e trasportandoli a tal fine nella propria autovettura, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge per essere stata riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente pur a fronte del carattere grossolano della contraffazione dei marchi.

2.2. Carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

2.3. Omessa motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva.

3. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione al solo terzo motivo di impugnazione.

3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Tuttavia, deve rilevarsi che è ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui si tratta, da determinarsi in dieci anni dal fatto (26/4/2010), ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., trattandosi di reato aggravato dalla recidiva qualificata.

In considerazione dell'ammissibilità del terzo motivo di ricorso, di cui infra, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione

3.2. Anche con riferimento al secondo motivo di impugnazione, deve riconoscersi che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa I n ricevuta, la. quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

3.3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso in quanto, a fronte di una motivazione meramente apparente della pronuncia di primo grado in relazione al riconoscimento della recidiva, giacché fondata sulla mera esistenza di precedenti penali del ricorrente senza alcuna argomentazione, anche succinta, volta a dar conto del fatto che la condotta possa costituire significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, con apposito motivo di appello era stata espressamente invocata l'esclusione della recidiva, ma la sentenza impugnata non ha espresso alcuna valutazione sul punto, omettendo del tutto di esaminare la richiesta.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata anche con riferimento al riconoscimento della recidiva, con rinvio alla Corte di appello competente per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perchè estinto per prescrizione; annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 n . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 648 comma 2 cod. pen., 474 cod. pen. per aver acquistato o, comunque ricevuto a fini di profitto 48 capi di abbigliamento recanti marchi e segni distintivi contraffatti, detenendoli per la vendita e trasportandoli a tal fine nella propria autovettura, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essere stata riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente pur a fronte del carattere grossolano della contraffazione dei marchi. 2.2. Carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. 3. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione al solo terzo motivo di impugnazione. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Tuttavia, deve rilevarsi che è ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui si tratta, da determinarsi in dieci anni dal fatto (26/4/2010), ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., trattandosi di reato aggravato dalla recidiva qualificata. In considerazione dell'ammissibilità del terzo motivo di ricorso, di cui infra, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione 3.2. Anche con riferimento al secondo motivo di impugnazione, deve riconoscersi che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa I n ricevuta, la. quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). 3.3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso in quanto, a fronte di una motivazione meramente apparente della pronuncia di primo grado in relazione al riconoscimento della recidiva, giacché fondata sulla mera esistenza di precedenti penali del ricorrente senza alcuna argomentazione, anche succinta, volta a dar conto del fatto che la condotta possa costituire significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, con apposito motivo di appello era stata espressamente invocata l'esclusione della recidiva, ma la sentenza impugnata non ha espresso alcuna valutazione sul punto, omettendo del tutto di esaminare la richiesta. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata anche con riferimento al riconoscimento della recidiva, con rinvio alla Corte di appello competente per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perchè estinto per prescrizione; annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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