CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13753-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato, con recidiva specifica e reiterata. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della forma tentata del reato contestato — è manifestamente infondato e aspecifico perché: 1) agita il tema della videosorveglianza a dispetto della condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il furto consumato - e non il furto tentato - la sottrazione di un bene appartenente a un terzo all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, considerato che il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui. (Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, De, Rv. 274381 - 01, principio che può essere esteso alla sottrazione di ogni oggetto presente nell'esercizio); 2) omette di confrontarsi con la risposta della Corte di appello circa l'allontanamento dell'imputato con indosso la refurtiva e sull'intervento fortuito, per bloccarlo, di agenti della Guardia di Finanza in abiti civili. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto è stata sottratta una somma superiore ai 700 euro; inoltre la Corte di appello ha correttamente valorizzato in malam partem anche i danni ulteriori cagionati alla persona offesa, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Quanto alle condizioni economiche della persona offesa, esse vanno considerate solo nel caso in cui l'entità del sottratto sia minimale ma essa, in rapporto alle condizioni economiche disagiate della vittima, appaia comunque non riconducibile all'art. 62 n. 4) cod. pen. ma non già, al contrario, per relativizzare in bonam partem il valore del sottratto rispetto alla eventuale solidità economica della vittima. A questo riguardo si è persuasivamente affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa 2sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione). (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01 in relazione ad un furto in un supermercato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.MPaola [OSCURATO:PERSONA] \ a- l• [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale O 1 SET 2026 :V ) 3