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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2002

Cassazione n. 19330/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/2002 avverso l'ordinanza emessa il 02/12/2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 02/12/2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di POSCENTE Damiano, avverso il sequestro di una somma di danaro in suo possesso, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Ostia neil'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il POSCENTE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame.

Si afferma che dalla lettura dell'atto emergeva chiaramente che oggetto del riesame era il provvedimento di convalida e non solo l'atto di iniziativa della P.G.

Era dunque erroneo il non liquet del Tribunale.

2.2. Omessa motivazione sulle doglíanze difensive.

Si censura l'ordinanza per non aver affrontato le questioni dedotte con il gravame (inammissibilità della confisca in casi particolari stante il titolo del reato, insussistenza delle ipotesi di confisca obbligatoria che avrebbero legittimato il mantenimento del sequestro).

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo sussistente la causa di originaria inammissibilità individuata dal Tribunale.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta invero del tutto condivisibile la decisione del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame perché avente ad oggetto un atto pacificamente non impugnabile, quale il sequestro "operato dalla P.G. [OSCURATO:PERSONA] 'Stazione di Ostia' (cfr. l'epigrafe della richiesta di riesame).

Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che il gravame doveva essere ritenuto ammissibile, perché il suo oggetto andava individuato nel decreto di convalida del Pubblico Ministero.

In realtà, la lettura della richiesta di riesame offre indicazioni di segno contrario.

La difesa del POSCENTE aveva infatti lamentato, a pag. 6 della richiesta di riesame, il fatto che il sequestro della somma di danaro non era stato convalidato dal P.M.: circostanza peraltro non rispondente al vero, come è stato sottolineato dallo stesso Tribunale (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa che la convalida era stata incorporata nel provvedimento di presentazione dell'imputato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/2002 avverso l'ordinanza emessa il 02/12/2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 02/12/2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di POSCENTE Damiano, avverso il sequestro di una somma di danaro in suo possesso, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Ostia neil'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il POSCENTE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame. Si afferma che dalla lettura dell'atto emergeva chiaramente che oggetto del riesame era il provvedimento di convalida e non solo l'atto di iniziativa della P.G. Era dunque erroneo il non liquet del Tribunale. 2.2. Omessa motivazione sulle doglíanze difensive. Si censura l'ordinanza per non aver affrontato le questioni dedotte con il gravame (inammissibilità della confisca in casi particolari stante il titolo del reato, insussistenza delle ipotesi di confisca obbligatoria che avrebbero legittimato il mantenimento del sequestro). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo sussistente la causa di originaria inammissibilità individuata dal Tribunale. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta invero del tutto condivisibile la decisione del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame perché avente ad oggetto un atto pacificamente non impugnabile, quale il sequestro "operato dalla P.G. [OSCURATO:PERSONA] 'Stazione di Ostia' (cfr. l'epigrafe della richiesta di riesame). Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che il gravame doveva essere ritenuto ammissibile, perché il suo oggetto andava individuato nel decreto di convalida del Pubblico Ministero. In realtà, la lettura della richiesta di riesame offre indicazioni di segno contrario. La difesa del POSCENTE aveva infatti lamentato, a pag. 6 della richiesta di riesame, il fatto che il sequestro della somma di danaro non era stato convalidato dal P.M.: circostanza peraltro non rispondente al vero, come è stato sottolineato dallo stesso Tribunale (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa che la convalida era stata incorporata nel provvedimento di presentazione dell'imputato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris