CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 11883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1460/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 833/2021 depositata il20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Imperia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità, inesistenza e/o inefficacia, per simulazione assoluta del contratto con cui i convenuti avevano stipulato la vendita di alcuni immobili siti nel Comune di Imperia. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della pretesa, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. Istruita la causa, il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 125/2018, accolse la domanda attorea, dichiarando la nullità per simulazione dell'atto di vendita a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Albenga in data 16 aprile 2012, Rep. n. 67300, Racc. n. 11849, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannò questi ultimi alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, rilevando l'erroneità della pronuncia, nella parte in cui non dava conto dell'inefficacia del verbale di conciliazione, stipulato tra la Comparelli e il Fioravanti, dovuta al mancato avveramento della condizione sospensiva. L'appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha dichiarato la simulazione assoluta dell'atto di vendita, nonostante fosse stata fornita prova dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto. Con sentenza n. 883 del 20 luglio 2021, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandola a rifondere alla Comparelli le spese del giudizio di gravame. 3. Avverso la senten za di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1359, 1184 c.c. in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”. La Corte di Appello avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado, in merito all'efficacia dell'accordo contenuto nel verbale di conciliazione intercorso tra la Comparelli e il Fioravanti. In particolare, il Giudice territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dalle espressioni utilizzate dalle parti non potesse desumersi l'intento di subordinare l'efficacia del contratto al trasferimento dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA]. Così, secondo la ricorrente, la decisione della sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà logica, in quanto, da un lato, essa ha ritenuto che il trasferimento dell'immobile rappresentasse solo un termine per l'adempimento dell'accordo e al contempo, ha però statuito che la Comparelli avesse ammissibilmente agito in giudizio, nonostante tale termine fosse ancora pendente. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416 e ss in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”, per avere la Corte di Appello ritenuto provata per presunzioni la simulazione del contratto di vendita. 4.3.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c. La Corte avrebbe inoltre errato nell'attribuzione delle spese di giudizio, alla luce delle argomentazioni addotte in sede di gravame. 5. Con ordinanza interlocutoria del 20 settembre 2022, la causa è stata rinviata a ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla nullità della procura speciale. 6. All a luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36057/2022, la procura alle liti allegata in calce al ricorso deve considerarsi valida. 6.1.Nel merito, il primo motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente in realtà non denuncia la violazione di regole interpretative, ma il giudizio di fatto in ordine al risultato interpretativo relativo alla clausola sul termine dell’adempimento, ma talegiudizio è riservato al giudice del merito. 6.2.Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. Il giudice di appello ha escluso l’ammissibilità della testimonianza, recependo la motivazione del Tribunale, sia in relazione agli artt. 2722 e 2726, sia perché dagli estratti conto della simulata acquirente non risultava la disponibilità delle somme che la stessa affermava di aver corrisposto. Quest’ultimo aspetto della motivazione, relativo non all’ammissibilità della prova ma alla sua rilevanza ed attendibilità, non è stato censurato, per cui la censura è priva di decisività. 6.3. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei primi due. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del com