CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/05/2023 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26 maggio 2023 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 27 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Potenza, ha ridotto la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.400 di multa, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'omessa applicazione del beneficio della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha tempestivamente chiesto l'applicazione del beneficio della pena sospesa con l'atto di appello e ha ribadito tale richiesta nelle conclusioni. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto, nonostante abbia ridotto la pena in misura inferiore ai due anni di reclusione, in astratto compatibile con il riconoscimento del beneficio. Considerato che l'imputato risulta dagli atti incensurato, si reputa di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame sul punto. Va dichiarata invece l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di app