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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 27326/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 11291/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10842/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 99 e 161 cod. pen. essendosi il reato prescritto prima della pronuncia di primo grado, è manifestamente infondato alla luce della pena edittale massima prevista per il reato contestato (dieci anni: artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e tenuto conto del tempus commissi delicti (5 settembre 2014) e del disposto di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen., con conseguente determinazione del termine massimo in anni venti, in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e ritenuta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27326/2025 Roma, lì, 24/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 11291/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10842/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 99 e 161 cod. pen. essendosi il reato prescritto prima della pronuncia di primo grado, è manifestamente infondato alla luce della pena edittale massima prevista per il reato contestato (dieci anni: artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e tenuto conto del tempus commissi delicti (5 settembre 2014) e del disposto di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen., con conseguente determinazione del termine massimo in anni venti, in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e ritenuta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27326/2025 Roma, lì, 24/07/2025
Sentenza Cassazione n. 27326/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris