CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio; per il resto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia a seguito di giudizio abbreviato del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale cittadino del 27 gennaio 2022 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha assolto lo stesso dal reato di rapina aggravata cui al capo A) per non avere commesso il fatto; ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante contestata di cui all'art. 576 e 61 n.2 cod. pen. e l'aumento per la contestata recidiva per il capo B), rideterminando il trattamento sanzionatorio, considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi sei di reclusione. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata di cui al capo A (artt. 110, 628 commi primo, secondo e terzo n.3 -ter cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.628 comma terzo n.1 cod. pen. e disapplicata la contestata recidiva, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di lesioni aggravate giudicate guaribili in giorni sette di cui al capo B (artt. 582,585 in relazione al'art.576 e 61 n.2 cod. pen) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. Att. Cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di giustificazione della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. In particolare, lamenta la difesa che il ricorrente, a fronte di un'aggressione di ben sette persone che tentavano di braccarlo per una rapina che non aveva commesso, si è semplicemente difeso. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla incompetenza per materia. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, le lesioni semplici rientrano nella competenza del giudice di pace e in tal caso dovevano essere applicate le pene previste nel procedimento dinanzi al Giudice di pace e non la pena detentiva applicata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito esposti. ( *) 1.11 primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte sul punto. 1.1. Va in primo luogo evidenziato che il motivo di ricorso è stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e come tale risulta inedito. La Corte territoriale, inoltre, ha con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria chiarito che: -la condotta che la difesa sostiene essere stata posta in essere dal ricorrente e cioè il semplice divincolarsi in quanto accerchiato da altre persone, non si concilia con lo strattonamento subito dalla persona offesa da ricollegarsi ad un atto volontario dal quale è derivato un trauma contusivo distrattivo dell'arto superiore giudicato guaribile in giorni sette. 1.2.La sentenza risulta coerente con il principio affermato da questa Corte in tema di legittima difesa secondo il quale: " Nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.(Sez.5, n. 36143 del 11/04/2019, Rv. 277030). Nel caso di specie la persona offesa si è limitata a fermare il ricorrente tirandolo dalla fibbia del marsupio e a fronte di siffatta condotta il ricorrente ha risposto con una condotta antigiuridica e del tutto sproporzionata all'atteggiamento tenuto dalla persona offesa. 2. Fondato risulta il secondo motivo. 2.1. Essendo stato il ricorrente assolto dal reato di cui al capo a), è stato riconosciuto colpevole per il reato di cui al capo B) di lesioni lievi e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2. cod. pen., la cui competenza appartiene al giudice di pace. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto comminare una pena rientrante nell'alveo delle pene applicabili dal giudice di pace, ovvero la pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, e non la pena irrogata di mesi sei di reclusione, all'evidenza illegale. Con riferimento alla pena illegale irrogata dal Tribunale nell'ipotesi in cui il reato sia di competenza del giudice di pace può richiamarsi la recente pronunzia delle sez. Unite secondo la quale: "Spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689). Va conseguentemente annullata la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così de