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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02297/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] t

1. Con ordinanza del 13 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pescara, il 4 dicembre 2020, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre intercorso tra il 10 maggio ed il 9 novembre 2020.

Ha, in proposito, rilevato che la Tucci, già protagonista, in passato, di comportamenti irrispettosi delle regole interne, si è resa autrice, nel periodo in cui è stata ristretta presso la Casa circondariale di Chieti, di tentativi di «abuso piscologico e fisico» ai danni di una compagna di cella ed è stata, successivamente, trasferita da quell'istituto penitenziario per ragioni di sicurezza, onde, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, non ricorrono le condizioni per concedere il beneficio richiesto.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso, da un canto, di spiegare quali condotte ella avrebbe posto in essere in pregiudizio di altra detenuta e come le stesse siano state provate ed ancorato, dall'altro, il formulato giudizio a comportamenti, pure non specificati, tenuti in un imprecisato passato e senza tener conto, peraltro, del fatto che non sono stati emessi, a suo carico, provvedimenti disciplinari.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti.

Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, perché ha orientato la decisione in considerazione di elementi di fatto che non ha adeguatamente descritto e vagliato.

Ha, in primo luogo, posto l'accento sui tentativi di «abuso psicologico e fisico» che ella avrebbe commesso ai danni di una persona ospitata nella sua stessa cella e che, però, non risultano in alcun modo tratteggiati né, tantomeno, riscontrati, in quanto, a dire della donna che la ha accusata, verificatisi in periodo serale e notturno.

Tanto avrebbe imposto, per intuibili ed ineludibili ragioni garantistiche, di conferire un minimo di concretezza all'addebito, spiegando in cosa sarebbero consistiti i tentativi di abuso e se ed in quale misura possa darsi credito alle dichiarazioni di colei che ne sarebbe stata vittima.

3.1. Il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al rigetto della domanda di liberazione anticipata in ragione anche di «precedenti comportamenti irrispettosi delle regole interne» serbati dalla Tucci, che avrebbero concorso nel determinare l'amministrazione al suo trasferimento, per motivi di sicurezza, verso altra struttura detentiva.

La motivazione del provvedimento impugnato si palesa, anche sotto questo versante, gravemente deficitaria perché mancante di una sufficiente descrizione delle condotte trasgressive e della loro precisa collocazione temporale, tale da consentire l'apprezzamento della loro incidenza sulla partecipazione della condanna all'opera di rieducazione.

La segnalata carenza appare vieppiù rilevante ove si consideri che, per quanto consta, la Tucci non è stata raggiunta da sanzioni disciplinari per tali fatti, ciò che — senza, ovviamente, precluderne la rilevanza — rende ancor più stringente il dovere di coglierne, in vista dell'espressione del giudizio sulla domanda di liberazione anticipata, i termini e la portata.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con ordinanza del 13 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pescara, il 4 dicembre 2020, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre intercorso tra il 10 maggio ed il 9 novembre 2020. Ha, in proposito, rilevato che la Tucci, già protagonista, in passato, di comportamenti irrispettosi delle regole interne, si è resa autrice, nel periodo in cui è stata ristretta presso la Casa circondariale di Chieti, di tentativi di «abuso piscologico e fisico» ai danni di una compagna di cella ed è stata, successivamente, trasferita da quell'istituto penitenziario per ragioni di sicurezza, onde, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, non ricorrono le condizioni per concedere il beneficio richiesto. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso, da un canto, di spiegare quali condotte ella avrebbe posto in essere in pregiudizio di altra detenuta e come le stesse siano state provate ed ancorato, dall'altro, il formulato giudizio a comportamenti, pure non specificati, tenuti in un imprecisato passato e senza tener conto, peraltro, del fatto che non sono stati emessi, a suo carico, provvedimenti disciplinari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, perché ha orientato la decisione in considerazione di elementi di fatto che non ha adeguatamente descritto e vagliato. Ha, in primo luogo, posto l'accento sui tentativi di «abuso psicologico e fisico» che ella avrebbe commesso ai danni di una persona ospitata nella sua stessa cella e che, però, non risultano in alcun modo tratteggiati né, tantomeno, riscontrati, in quanto, a dire della donna che la ha accusata, verificatisi in periodo serale e notturno. Tanto avrebbe imposto, per intuibili ed ineludibili ragioni garantistiche, di conferire un minimo di concretezza all'addebito, spiegando in cosa sarebbero consistiti i tentativi di abuso e se ed in quale misura possa darsi credito alle dichiarazioni di colei che ne sarebbe stata vittima. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al rigetto della domanda di liberazione anticipata in ragione anche di «precedenti comportamenti irrispettosi delle regole interne» serbati dalla Tucci, che avrebbero concorso nel determinare l'amministrazione al suo trasferimento, per motivi di sicurezza, verso altra struttura detentiva. La motivazione del provvedimento impugnato si palesa, anche sotto questo versante, gravemente deficitaria perché mancante di una sufficiente descrizione delle condotte trasgressive e della loro precisa collocazione temporale, tale da consentire l'apprezzamento della loro incidenza sulla partecipazione della condanna all'opera di rieducazione. La segnalata carenza appare vieppiù rilevante ove si consideri che, per quanto consta, la Tucci non è stata raggiunta da sanzioni disciplinari per tali fatti, ciò che — senza, ovviamente, precluderne la rilevanza — rende ancor più stringente il dovere di coglierne, in vista dell'espressione del giudizio sulla domanda di liberazione anticipata, i termini e la portata. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di
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