Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25986/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 14868/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Landriano, alla Via C. Cattaneo n. 2, rappresentata e difesa, come da mandato conferito con foglio separato da intendersi in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRDNL75H6OL219A) del Foro di Marsala e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma al Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 3585/2019 emessa dalla CTR Lombardia il 25/09/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio le contestava, quale titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), dPR 600/73, il reddito di impresa non dichiarato per l'anno di imposta 2011 pari ad C 772.602,00 operando le riprese fiscali Irpef, Irap e Iva.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l'appello, rilevando che: a) l'accertamento fiscale traeva fondamento dal riscontro di prelevamenti e versamenti effettuati sui conti della ditta individuale senza che la titolare avesse dimostrato che gli importi oggetto delle movimentazioni bancarie fossero esenti da tassazione; b) era del tutto irrilevante la circostanza prospettata dalla ricorrente secondo la quale le somme transitate sui conti correnti intestati all'impresa individuale fossero riconducibili al suo convivente; c) risultava dagli atti di causa l'utilizzo da parte della Necatu della liquidità giacente sul conto per l'acquisto da parte della stessa di attività commerciali e di una casa di abitazione, circostanza che smentiva l'assunto della contribuente circa la esclusiva disponibilità in capo al convivente delle somme tratte dai conti bancari; d) nessun elemento idoneo a scalfire la fondatezza dell'accertamento fiscale poteva ricavarsi dalla sentenza penale di proscioglimento della Necatu dal reato di riciclaggio, essendo quest'ultima stata assolta per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo; e) in definitiva, la contribuente non aveva fornito indizi che evidenziassero la propria estraneità alle movimentazioni bancarie poste a base dell'atto impositivo.4.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo d'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del dPR 600/73, 654 c.p.p. e 116 c.p.c.; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza nr. 6707/18 emessa dal Tribunale di Milano porterebbe ad escludere la riferibilità sostanziale dei conti alla Necatu e sarebbe, quindi, incompatibile con le risultanze dell'avviso di accertamento.

Sempre secondo l'argomentare della contribuente, l'accertamento compiuto dal giudice penale spiegherebbe efficacia di giudicato nel procedimento tributario o, quanto meno, consentirebbe al giudice tributario di apprezzare il compendio probatorio formatosi nel processo penale.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, nr. 6, c.p.c. (difetto di "autosufficienza").

La CTR, nel passaggio motivazione finale, si è soffermata sulla interferenza tra il procedimento penale che vedeva la Necatu imputata dei delitti di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. e la controversia tributaria scaturente dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, affermando che quest'ultima è stata assolta per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo del reato.

Dunque, per i giudici di seconde cure l'esito della vicenda penalistica non ha affatto escluso la riferibilità formale e sostanziale dei conti corrente intestati alla ditta della Necatu e la disponibilità da parte di quest'ultima della valuta che ivi è affluita, nonché la riconducibilità alla Necatu dei prelievi effettuati.

A fronte di tale accertamento, la contribuente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il giudice penale avrebbe escluso che i conti correnti e le somme ivi giacenti fossero nella sua sostanziale disponibilità, pur essendone la stessa intestataria.Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass.29093/2018, Cass. 19048/2016), il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dagli artt. 366, comma 1, nr. 6, e 369, comma 2, nr. 4, c.p.c., deve innanzitutto indicare la sede in cui gli atti sono stati depositati e riprodurli o riassumerli nel corpo del ricorso.

Nel caso in esame la contribuente non ha versato in atti la sentenza nr. 6707/2018 emessa dal Tribunale di Milano, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha provveduto a trascrivere nel corpo del ricorso, neanche per estratto, il contenuto della pronuncia giudiziale, non consentendo a questa Corte la verifica dei propri assunti.

2. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive C 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14868/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Landriano, alla Via C. Cattaneo n. 2, rappresentata e difesa, come da mandato conferito con foglio separato da intendersi in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRDNL75H6OL219A) del Foro di Marsala e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma al Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 3585/2019 emessa dalla CTR Lombardia il 25/09/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio le contestava, quale titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), dPR 600/73, il reddito di impresa non dichiarato per l'anno di imposta 2011 pari ad C 772.602,00 operando le riprese fiscali Irpef, Irap e Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l'appello, rilevando che: a) l'accertamento fiscale traeva fondamento dal riscontro di prelevamenti e versamenti effettuati sui conti della ditta individuale senza che la titolare avesse dimostrato che gli importi oggetto delle movimentazioni bancarie fossero esenti da tassazione; b) era del tutto irrilevante la circostanza prospettata dalla ricorrente secondo la quale le somme transitate sui conti correnti intestati all'impresa individuale fossero riconducibili al suo convivente; c) risultava dagli atti di causa l'utilizzo da parte della Necatu della liquidità giacente sul conto per l'acquisto da parte della stessa di attività commerciali e di una casa di abitazione, circostanza che smentiva l'assunto della contribuente circa la esclusiva disponibilità in capo al convivente delle somme tratte dai conti bancari; d) nessun elemento idoneo a scalfire la fondatezza dell'accertamento fiscale poteva ricavarsi dalla sentenza penale di proscioglimento della Necatu dal reato di riciclaggio, essendo quest'ultima stata assolta per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo; e) in definitiva, la contribuente non aveva fornito indizi che evidenziassero la propria estraneità alle movimentazioni bancarie poste a base dell'atto impositivo.4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo d'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del dPR 600/73, 654 c.p.p. e 116 c.p.c.; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza nr. 6707/18 emessa dal Tribunale di Milano porterebbe ad escludere la riferibilità sostanziale dei conti alla Necatu e sarebbe, quindi, incompatibile con le risultanze dell'avviso di accertamento. Sempre secondo l'argomentare della contribuente, l'accertamento compiuto dal giudice penale spiegherebbe efficacia di giudicato nel procedimento tributario o, quanto meno, consentirebbe al giudice tributario di apprezzare il compendio probatorio formatosi nel processo penale. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, nr. 6, c.p.c. (difetto di "autosufficienza"). La CTR, nel passaggio motivazione finale, si è soffermata sulla interferenza tra il procedimento penale che vedeva la Necatu imputata dei delitti di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. e la controversia tributaria scaturente dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, affermando che quest'ultima è stata assolta per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo del reato. Dunque, per i giudici di seconde cure l'esito della vicenda penalistica non ha affatto escluso la riferibilità formale e sostanziale dei conti corrente intestati alla ditta della Necatu e la disponibilità da parte di quest'ultima della valuta che ivi è affluita, nonché la riconducibilità alla Necatu dei prelievi effettuati. A fronte di tale accertamento, la contribuente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il giudice penale avrebbe escluso che i conti correnti e le somme ivi giacenti fossero nella sua sostanziale disponibilità, pur essendone la stessa intestataria.Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass.29093/2018, Cass. 19048/2016), il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dagli artt. 366, comma 1, nr. 6, e 369, comma 2, nr. 4, c.p.c., deve innanzitutto indicare la sede in cui gli atti sono stati depositati e riprodurli o riassumerli nel corpo del ricorso. Nel caso in esame la contribuente non ha versato in atti la sentenza nr. 6707/2018 emessa dal Tribunale di Milano, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha provveduto a trascrivere nel corpo del ricorso, neanche per estratto, il contenuto della pronuncia giudiziale, non consentendo a questa Corte la verifica dei propri assunti. 2. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive C 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022. Il P
Sentenza Cassazione n. 25986/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris