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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45967/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 07/07/2022 della Corte di appello di Catania, che ha riformato la sentenza in data 15/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania, rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina aggravata.

Deduce:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma quinto, cod. pen. e dell'art. 56 cod. pen..

Denuncia, in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha bilanciato l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3.bis, cod. pen., in violazione di quanto disposto dell'art. 628, comma quinto, cod. pen., con le conseguenti ricadute in punto di pena.

2. Violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena.

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha interesse, in quanto dal suo accoglimento non sortirebbe un favorevole.

Il motivo, invero, ha correttamente eccepito che la Corte di appello ha sottoposto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., in violazione del divieto di cui all'art. 628, comma quinto, cod. pen..

Tale evenienza, tuttavia, produce -in via astratta- effetti favorevoli per il ricorrente, in ragione di quanto disposto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen., in forza del quale «se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze».

La richiesta del ricorrente di escludere tale evenienza, quindi, produrrebbe un effetto sfavorevole all'imputato, in quanto porterebbe all'annullamento con rinvio alla Corte di appello, cui dovrebbe essere demandato il compito di rideterminare la pena senza il bilanciamento qui censurato.

In tale maniera il giudice del rinvio dovrebbe avere quale parametro di riferimento una pena base pari ad anni sei di reclusione, mentre con la procedura che qui si censura la pena di riferimento è pari ad anni tre di reclusione, in forza del disposto dell'art. 69, comma terzo, cod. pen., già richiamato.

Peraltro, la pena inflitta non può ritenersi illegale, in quanto comunque contenuta nei limiti edittali previsti per il tentativo di estorsione aggravata, sia nel caso in cui si consideri la lettura combinata degli artt. 56, 629, comma secondo e 628, commi terzo e quinto, cod. pen., sia nel caso in cui si consideri la lettura combinata degli artt. 56 e 629, comma primo, cod. pen..

Da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso e la carenza di interesse del ricorrente.

3.2. L'infondatezza del primo motivo di ricorso provoca la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione, che contesta la mancata concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen..

A tale proposito va rilevato che la pena complessivamente irrogata è superiore al limite fissato dall'art. 163, comma primo, cod. pen., essendo pari ad anni due di reclusione, cui vanno aggiunti anche sei mesi di arresto. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 07/07/2022 della Corte di appello di Catania, che ha riformato la sentenza in data 15/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania, rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma quinto, cod. pen. e dell'art. 56 cod. pen.. Denuncia, in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha bilanciato l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3.bis, cod. pen., in violazione di quanto disposto dell'art. 628, comma quinto, cod. pen., con le conseguenti ricadute in punto di pena. 2. Violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena. 3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha interesse, in quanto dal suo accoglimento non sortirebbe un favorevole. Il motivo, invero, ha correttamente eccepito che la Corte di appello ha sottoposto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., in violazione del divieto di cui all'art. 628, comma quinto, cod. pen.. Tale evenienza, tuttavia, produce -in via astratta- effetti favorevoli per il ricorrente, in ragione di quanto disposto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen., in forza del quale «se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze». La richiesta del ricorrente di escludere tale evenienza, quindi, produrrebbe un effetto sfavorevole all'imputato, in quanto porterebbe all'annullamento con rinvio alla Corte di appello, cui dovrebbe essere demandato il compito di rideterminare la pena senza il bilanciamento qui censurato. In tale maniera il giudice del rinvio dovrebbe avere quale parametro di riferimento una pena base pari ad anni sei di reclusione, mentre con la procedura che qui si censura la pena di riferimento è pari ad anni tre di reclusione, in forza del disposto dell'art. 69, comma terzo, cod. pen., già richiamato. Peraltro, la pena inflitta non può ritenersi illegale, in quanto comunque contenuta nei limiti edittali previsti per il tentativo di estorsione aggravata, sia nel caso in cui si consideri la lettura combinata degli artt. 56, 629, comma secondo e 628, commi terzo e quinto, cod. pen., sia nel caso in cui si consideri la lettura combinata degli artt. 56 e 629, comma primo, cod. pen.. Da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso e la carenza di interesse del ricorrente. 3.2. L'infondatezza del primo motivo di ricorso provoca la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione, che contesta la mancata concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen.. A tale proposito va rilevato che la pena complessivamente irrogata è superiore al limite fissato dall'art. 163, comma primo, cod. pen., essendo pari ad anni due di reclusione, cui vanno aggiunti anche sei mesi di arresto. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
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