CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 agosto 2024
Cassazione n. 24976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onfronti diAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale p.t.- intimata -avverso la sentenza n. 2828/2024, emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia, depositata in data 1.8.2024, nonnotificata;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’1.7.2026;1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla Commissione provinciale diTaranto avverso la cartella di pagamento n. 10620170001335139,notificatagli il 10 aprile 2017, contenente: il ruolo n. 2017/000113, aventeNumero registro generale 3446/2025Numero sezionale 5236/2026Numero di raccolta generale 24976/2026Data pubblicazione 03/09/2026ad oggetto la richiesta di € 228.696,95, eseguito, ai sensi dell’articolo 68del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in esecuzione dellasentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia del 16settembre 2016, n. 2101/29/16, in relazione al giudizio incardinatoavverso l’avviso di accertamento n. RFK010500851/2008, per l’annod’imposta 2003; il ruolo n. 2017/250096, avente ad oggetto la richiesta di€ 88,92, emesso a seguito del controllo automatizzato della dichiarazioneUNICO/2012, presentata per l’anno d’imposta 2011, dal quale era emersol’omesso versamento dell’addizionale regionale all’Irpef.2. La C.T.P. Taranto, con sentenza del 20 marzo 2018, n. 567/04/2018,rigettava il ricorso, condannando la parte ricorrente a rifondere le spese dilite alla parte resistente.3. La CGT di II grado della Puglia, adita dal contribuente, nella resistenzadella sola Agenzia delle Entrate Riscossione, accoglieva invece l’appello delcontribuente.4. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l’Agenzia delle Entrate,affidandosi a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione inpubblica udienza. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel 1.7.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «Violazione degli articoli 53 e22 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’articolo360, primo comma, n. 3), del Codice di procedura civile» l’Agenzia delleEntrate assume che i giudici di appello si erano pronunciati nonostantel’atto di appello non le fosse mai stato notificato. La sentenza sarebbeerrata laddove non è stata rilevata d’ufficio la non corretta instaurazionedel contraddittorio processuale da parte dell’appellante. La parte privata,pur specificando, nella prima pagina dell’appello, che lo stesso venivaNumero registro generale 3446/2025Numero sezionale 5236/2026Numero di raccolta generale 24976/2026Data pubblicazione 03/09/2026proposto sia contro Agenzia delle entrate- Riscossione, sia contro l’Agenziadelle entrate, aveva omesso di notificarlo a quest’ultima. Venuta aconoscenza dell’esistenza dell’appello, la ricorrente provvedeva arichiedere alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia - sezione di Taranto, copia dell’atto, nonché delle ricevute dinotifica dello stesso, ricevendo, così, conferma ed attestazione, attraversola risposta ricevuta in data 19 novembre 2024 e la documentazione allastessa allegata, della circostanza che l’atto di appello non le era stato mainotificato. Nella sentenza, invece, (sia nel frontespizio, che nella sezione“svolgimento del processo”, che nella parte motiva) i giudici di secondogrado non avevano dato atto della mancata notifica dell’appello all’Agenziadelle Entrate e della conseguente sua mancata costituzione in giudizio, inaperta violazione dell’articolo 53 del d. lgs. n. 546 del 1992. Assume, alriguardo, che questa Corte ha affermato che «il litisconsorzio in appello traA.E. e concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione ingiudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di causeinscindibili, per aver le censure investito, oltre al merito della pretesatributaria, anche vizi propri della cartella» (Cassazione sentenza 5novembre 2021, n. 31922; e, ex multis, 9 maggio 2007, n. 10580; 3gennaio 2014, n. 45; 12 novembre 2014, n. 24083; 27 ottobre 2017, n.25588; 29 aprile 2020, n. 8329; 14 settembre 2020, n. 19074; 28 aprile2021, n. 11165), come appunto nel caso in esame. Le Sezioni unite civili,con la sentenza 30 aprile 2024, n. 11676, avevano affermato il seguenteprincipio di diritto «Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralitàdi parti, l’art. 53, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddoveprevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hannopartecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tracause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regoleprocessual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regoleprescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processoNumero registro generale 3446/2025Numero sezionale 5236/2026Numero di raccolta generale 24976/2026Data pubblicazione 03/09/2026tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confrontidelle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse allapartecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno».In applicazione dei sopra richiamati principi, l’Agenzia delle entrateavrebbe dovuto necessariamente essere adita nel giudizio di secondaistanza, ai fini del corretto incardinamento del contraddittorio processuale,in quanto la stessa sentenza di secondo grado aveva riconosciutol’illegittimità della cartella impugnata proprio per vizi attinenti all’attivitàdell’Agenzia delle entrate, affermando: «era onere del creditore, infatti,nella specie Agenzia delle Entrate, fornire contezza delle modalità diquantificazione della minore pretesa impositiva sulla scorta delleindicazioni fornite dai Giudici di Appello. L’Ufficio, invece, ledendo il dirittodi difesa e di contraddittorio del contribuente, si è limitato ad iscriveredirettamente a ruolo le somme così come dallo stesso ricomputate».Poiché, quindi, la CGT-2 aveva censurato espressamente uncomportamento dell’Agenzia delle Entrate apparirebbe evidente la lesionedel diritto di difesa subito dall’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente,per i motivi sopra detti, l’illegittimità della sentenza di secondo grado,rammentando come nel processo tributario, in caso di litisconsorzioprocessuale necessario, stante l’inscindibilità della controversia in relazioneai motivi di ricorso e appello, l’omessa impugnazione della sentenza neiconfronti di tutte le parti determina la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sededi legittimità, laddove il giudice non abbia ordinato l’integrazione delcontraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti della partepretermessa (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27616).2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, lamenta la«Violazione dell’articolo 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,dell’articolo 25, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 7, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all’articolo 360, primo comma, n.Numero registro generale 3446/2025Numero sezionale 5236/2026Numero di raccolta generale 24976/2026Data pubblicazione 03/09/20263), del codice di procedura civile.» Assume, in sintesi, che la cartella dipagamento impugnata richiamava un atto impositivo ed una sentenza chesi esprimeva nel merito del quantum dovuto, svolgendo per il contribuentetale accertamento giudiziale la funzione di pubblicità dei presupposti difatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche ai fini delcontrollo meramente aritmetico circa l’esattezza delle somme richieste.Nessun atto prodromico doveva quindi essere notificato al contribuenteprima dell’iscrizione a ruolo ex art. 68 del decreto legislativo n. 546/92.3. Il primo motivo è fondato ed assume rilievo assorbente.3.1. Nel processo tributario, infatti, l'omessa impugnazione della sentenzanei confronti di tutte le parti, in caso di litisconsorzio processuale - checomporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussisteil litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determinal'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinarel'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confrontidella parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sededi legittimità ( tra le più recenti, Cass. n. 32595/2025).3.2. La Corte di giustizia di secondo grado ha omesso di ordinarel’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa,stante l’inscindibilità della controversia in relazione ai motivi di ricorso eappello, incorrendo pertanto nel vizio denunziato.4. Il secondo motivo rimane assorbito.5. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deveessere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel contraddittorio ditutte le parti del giudizio di primo grado, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 3446/2025Numero sezionale 5236/2026Numero di raccolta generale 24976/2026Data pubblicazione 03/09/2026La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1.7.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])