CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 20652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso 7813/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Benevento e Ministero dell' interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato - controricorrenti - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di CASERTA, depositata il 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I- RG 7813/2021 camera di consiglio 18.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Benevento ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti 1'8 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Benevento. Tale decreto, come si legge nel provvedimento impugnato, si basa sulla pericolosità sociale del richiedente, condannato a 16 anni, poi ridotti a 12, per gravi reati, tra cui sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di armi da guerra, pirateria, attacco armato, abbordaggio di natante, sequestro dell'equipaggio con violenza e danneggiamento: reati correlati ai fatti di cronaca relativi all'assalto, al largo della costa somala, alla motonave Montecristo, battente bandiera italiana. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Si difendono, con un unico controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Benevento e il Ministero dell'interno. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 3 I. n. 241/1990. L'ordinanza impugnata è censurata per aver ritenuto legittimo il decreto di espulsione nonostante l'assoluta carenza di istruttoria in merito all'accertamento della presunta pericolosità sociale dell'odierno ricorrente; in particolare, il Giudice di pace avrebbe mancato di considerare gli elementi prospettati dall'istante con riferimento al proficuo percorso di integrazione sociale, lavorativa, culturale ed affettiva nel paese di accoglienza. Col secondo mezzo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4 bis, nonché Sez. I - RG 7813/2021 camera di consiglio 18.1.2022 2 dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 2, 3, e 117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU. Si lamenta che l'impugnata decisione abbia trascurato di considerare il profilo relativo alla dedotta e provata dimensione sociale, lavorativa, culturale ed affettiva nel paese di accoglienza dell'odierno istante; ci si duole che il Giudice di pace di Benevento non abbia verificato e accertato l'inidoneità dell'intimata espulsione a comprimere un diritto fondamentale dell'uomo sulla base dei nuovi criteri elaborati, sul punto, dalla Corte EDU. 2. — In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. 3. — Il giudizio va dunque dichiarato estinto. 4. — Va disposta ex art. 391, comma 3, c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consi