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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 1980

Cassazione n. 33548/2026

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oma, il 12/10/1980avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullatacon rinvio;uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lunghini, per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA]Cavallaro, per [OSCURATO:PERSONA], e, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeaccoglimento degli appelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], haparzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado emessa il 27 marzo2024 dal Tribunale di Roma, per reati fiscali, così statuendo, per quanto qui rileva:- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati di cuiai capi B), C) ed F) e ha dichiarato non doversi procedere, per intervenutaprescrizione, in ordine ai reati di cui ai capi E), G), N) ed O), rideterminandola pena in anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione condizionale;- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per il capo F)d’imputazione, previa dichiarazione di non doversi procedere perintervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo E) d’imputazione,rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione;- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’affermazione di responsabilità per ilreato di cui al capo B), riducendo la pena ad anni uno di reclusione;- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesiquattro di reclusione relativamente al capo C) dell’imputazione e la confiscaper equivalente del profitto del reato.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ziccheddu74 del 2000, commesso il 30 settembre 2015; C) art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000,commesso il 30 settembre 2015; F) art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il30 settembre 2016.In particolare, al capo B, per quanto qui rileva, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della STK [OSCURATO:PERSONA], nonché quale amministratore di fattodella LS D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e a [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della seconda società, la mancata presentazione, in concorso, delledichiarazioni IVA e sui redditi relativi a quest’ultima società, mancando così dicorrispondere ai fini Iva la somma complessiva di euro 3.558.023,00.Al capo C, per quanto qui rileva, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della STK [OSCURATO:PERSONA], nonché quale amministratore di fatto dellarappresentanza fiscale in Italia della società, e a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentantedi tale rappresentanza fiscale, l’omessa indicazione in dichiarazione, in concorso,di elementi attivi pari a euro 2.058.491,00, con un’Iva evasa di euro 452.868,00.Al capo F, per quanto qui rileva, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della STK [OSCURATO:PERSONA], nonché quale amministratore di fatto dellaLS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellaseconda società, la mancata presentazione, in concorso, delle dichiarazioni IVA esui redditi relativi a quest’ultima società, mancando così di corrispondere ai finiIva la somma complessiva di euro 3.558.023,00.2.1.

Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità assoluta ed insanabile dagli artt. 178 e 179cod. proc. pen., assumendo che al ricorrente non sarebbe stato notificato pressoil domicilio eletto il decreto di citazione in giudizio per il grado di appello.A sostegno di tale censura, si evidenzia che: (i) [OSCURATO:PERSONA] aveva validamenteeletto domicilio per le notificazioni presso l’abitazione sita in Velletri,conformemente a quanto previsto dall’art. 161 cod. proc. pen.; (ii) la relata dinotifica riportava che il 30 maggio 2025 il decreto non era stato consegnato pertemporanea assenza del destinatario e, il medesimo giorno, era stato effettuato ildeposito dell’atto, con comunicazione circa l’avvenuto deposito senza che si fosseproceduto alla ricerca dell’imputato; (iii) il 10 luglio 2025 veniva disposto il rinviodell’udienza al 30 ottobre 2025, in ragione del mancato perfezionamento dellanotifica allo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA]; (iv) all’udienza del 30 ottobre 2025 nonveniva effettuato alcun accertamento circa la predetta notifica.2.2.

Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione dell’art.546 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla valutazione dellerisultanze dibattimentali concernenti il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], lamentandoaltresì l’omessa considerazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa,redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].2.3.

In terzo luogo, la difesa si duole della violazione dell’art. 546 cod. proc.pen. e di vizi della motivazione con riguardo all’iter argomentativo seguito dallaCorte di appello, sostenendo che quest’ultima si è limitata a riprodurre leargomentazioni del giudice di primo grado, senza svolgere un’autonomavalutazione critica delle risultanze processuali e recependo per relationem leconclusioni già espresse in ordine alla natura fittizia delle società interposte eall’inesistenza delle operazioni di vendita contestate.2.4.

Con un quarto motivo di ricorso, la difesa denuncia la violazione dell’art.5 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato nell’imputatoil soggetto attivo dei reati contestati ai capi B) ed F).

In particolare, si assume chela Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l’imputato medesimo qualeamministratore di fatto delle società LS e D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(capo B) e LS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo F), senza fornire un’adeguatamotivazione in ordine agli elementi dimostrativi dell’effettivo esercizio dei poterigestori e di coordinamento e senza confrontarsi con le specifiche deduzionidifensive formulate sul punto.

La difesa lamenta, inoltre, l’omessa valutazionedella consulenza tecnica – a firma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – dalla quale emergerebberoi limiti strutturali dell’accertamento svolto, tali da impedire la determinazionedell’IVA effettivamente evasa.

Secondo il ricorrente, sarebbe stato altresìnecessario verificare le fatture di vendita, i beni oggetto delle operazioni e i relatividestinatari; profili che la Corte di merito avrebbe del tutto trascurato.2.5.

Con un ultimo motivo di doglianza, l’imputato lamenta vizi dellamotivazione e violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 192 cod.proc. pen., in relazione all’uso probatorio delle presunzioni tributarie.In particolare, si sostiene che la sentenza di primo grado ha fondato laricostruzione dell’imponibile esclusivamente sulla presunzione secondo cui lamerce importata era integralmente destinata alla rivendita al dettaglio, senzaconsiderare che la STK [OSCURATO:PERSONA] svolgeva anche attività di vendita all’ingrossoin favore di altre società.

La difesa evidenzia, inoltre, che la società applicava ilmeccanismo del reverse charge, sicché l’IVA dovuta non avrebbe potuto essereautomaticamente determinata sulla base del solo valore degli acquisti.Nondimeno, la Corte territoriale avrebbe presunto che l’IVA evasa coincidesse conl’importo calcolato sugli acquisti effettuati, omettendo di verificare le successiveoperazioni imponibili, le fatture di vendita, i beni effettivamente ceduti e i relatividestinatari.

Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l’inattendibilità dellaricostruzione dell’imposta ritenuta evasa e, conseguentemente, l’insufficienza delquadro probatorio a fondare l’affermazione di responsabilità.2.6.

Con memoria depositata il 12 giugno 2026, la difesa evidenzia un errorenel calcolo della prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C), erroneamente indicata,nel calcolo operato dai giudici di merito, al 26 agosto 2026.

La difesa sostiene chenon dovessero essere computati i 60 giorni di rinvio dell’udienza del 24 gennaio2022, poiché determinati dall’impedimento dei difensori di testimoni ex art. 210cod. proc. pen. e non dell’imputato o del suo difensore; pertanto, le sospensionicomplessive ammontano a 267 e non 327 giorni, con conseguente maturazionedella prescrizione il 27 giugno 2026.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha altresì presentatoricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento.3.1.

Con un primo motivo di impugnazione, la parte si duole di vizimotivazionali del provvedimento, nonché dell’erronea interpretazione edapplicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base della presunzionetributaria di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1977.Ad avviso del ricorrente, la presunzione di cessione/rivendita in questione nonfornisce un reale indizio sul fatto che la merce acquistata sia stata effettivamenterivenduta; di conseguenza, ai fini dell’accertamento della commissione del fatto dicui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sarebbe necessario acquisire ulteriorielementi probatori a supporto della contestazione.Inoltre, la motivazione sarebbe carente relativamente alla prova del periodod’imposta in cui i beni sarebbero stati venduti, nonché contraddittoria nella partein cui imputerebbe alla rappresentanza italiana della società STK [OSCURATO:PERSONA] laresponsabilità connessa agli adempimenti fiscali – ossia la registrazione e ilversamento dell’Iva – per il solo fatto che la società maltese sarebbe un soggettofittizio.3.2.

Con un secondo motivo, si denunciano la manifesta illogicità e lacontraddittorietà del provvedimento impugnato circa il ruolo di legalerappresentante della rappresentanza fiscale italiana della società STK [OSCURATO:PERSONA] all’imputato [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero fondato la propriadecisione sull’interessamento dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione aziendale dellasocietà maltese – consistito in colloqui con le autorità maltesi per la risoluzionedelle problematiche fiscali e la sottoscrizione della risoluzione del contratto diconcessione del portale per le vendite con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – ossia sulla base di elementi probatori che nonriguarderebbero la rappresentanza fiscale italiana.

La motivazione delprovvedimento risulterebbe altresì contraddittoria, poiché dalla documentazioneagli atti non emergerebbe né che l’imputato fosse a conoscenza della dichiarazioneIVA, né che avesse materialmente provveduto alla sua presentazione.3.3.

Con un terzo motivo, la parte censura il provvedimento impugnato nellaparte in cui dispone la confisca per equivalente in misura pari all’ammontaredell’imposta evasa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza sarebbe illegittima per violazione di legge, poiché avrebbeconfiscato l’intero profitto in capo a ciascun concorrente, senza osservare lagiurisprudenza di legittimità sul punto – la quale esclude ogni forma di solidarietàpassiva e prevede l’applicazione della confisca per ogni concorrente, limitatamentea quanto da lui conseguito.In aggiunta, il provvedimento sarebbe illogico e contraddittorio, per avere igiudici di merito riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto beneficiario del profitto, sullabase del ruolo formale da lui ricoperto, omettendo di considerare che i conti su cuivenivano accreditate le somme erano intestate a [OSCURATO:PERSONA].3.4.

Con un quarto motivo, si lamentano la violazione di legge e vizimotivazionali, relativamente alla determinazione del profitto confiscabile.In particolare, la quantificazione dell’imposta evasa a fondamento dellaconfisca applicata sarebbe stata effettuata solamente sulla base della presunzionedi cessione di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997.3.5.

Con un quinto motivo di ricorso, ci si duole del trattamento sanzionatorioinflitto all’imputato.Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito, da un lato, non hanno individuatola giusta cornice edittale da applicare e, dall’altro, non hanno comunqueargomentato le ragioni per cui hanno ritenuto opportuno discostarsi dal minimoedittale.

In particolare, si evidenzia che i fatti sono contestati come commessi il15 settembre 2015 e, di conseguenza, la pena avrebbe dovuto essere individuatatra uno e tre anni di reclusione, come previsto fino all’entrata in vigore del d.l. n.124 del 2019.

La parte lamenta altresì la divergenza del trattamento sanzionatoriotra gli imputati, censurando la carenza di motivazione sul punto.3.6.

Con memoria del 12 giugno, il ricorrente eccepisce l’intervenutaprescrizione del reato di infedele dichiarazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del2000, a lui contestato.A sostegno di tale conclusione, la difesa evidenzia che il reato in questione siconsuma al momento della presentazione della dichiarazione e, nel caso di specie,ciò sarebbe avvenuto l’11 settembre 2015 – e non il 30 settembre 2015 comerisulta dal capo di imputazione.

In aggiunta, vi sarebbero stati errori nel calcolodel periodo di sospensione della prescrizione relativamente (i) all’astensione degliavvocati all’udienza del 18 ottobre 2018 e (ii) al legittimo impedimento deldifensore dei soggetti da escutere ex art. 210 cod. proc. pen. all’udienza del 24gennaio 2022.

Dunque, dall’11 settembre 2015 sarebbe iniziato a decorrere iltermine di prescrizione del reato, pari a complessivi dieci anni, a cui si dovrebberoaggiungere 267 giorni di sospensione, giungendosi così, alla data finale del 5giugno 2026.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, corredato ditre motivi, aventi ad oggetto la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e40 cod. pen.4.1.

Con il primo motivo, la difesa censura il provvedimento impugnato nellaparte in cui i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilità penale delricorrente esclusivamente sulla base del ruolo da lui ricoperto, ossia quello diamministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Secondo la prospettazione difensiva, tale qualità dell’imputato non sarebbe diper sé idonea a provare la sussistenza del dolo specifico previsto dal reatotributario a lui contestato, poiché non sarebbe stata dimostrata la consapevolezzadegli inadempimenti fiscali, in presenza di un amministratore di fatto.4.2.

Con un secondo motivo, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbeindividuato alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare la consapevolezza diMancinelli rispetto al meccanismo evasivo o al superamento della soglia dipunibilità.4.3.

Con un terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio inflittoall’imputato.

Il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio nella parte incui, per un verso, riconosce la marginalità del suo ruolo, l’assenza di precedentipenali, la scarsa intensità del dolo e, per altro verso, lo condanna alla pena di unanno di reclusione.4.4.

Con memoria dell’11 luglio 2026, l’imputato, tramite il difensore, hapresentato un ulteriore motivo di doglianza, avente ad oggetto la violazione dilegge e vizi motivazionali relativamente all’uso probatorio delle presunzionitributarie.Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non avrebbero accertato lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, poiché avrebbero ritenutoprovata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato sulla base dipresunzioni legali previste dalla normativa tributaria.

La giurisprudenza dilegittimità, invece, valuterebbe tali circostanze come un mero elemento indiziario.5.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche DeDominicis, con unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizi motivazionali.Il ricorrente si duole della contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazionedel provvedimento, per avere la Corte distrettuale: (i) rideterminato la pena daanni uno e mesi sei di reclusione ad anni uno e mesi otto di reclusione, nonostantel’estinzione del reato di cui al capo E d’imputazione e la conferma della concessionedelle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado; (ii) omesso di indicarenel dispositivo la sospensione condizionale della pena già riconosciuta in primogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.1.1.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la notificaall’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogodiverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina unanullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i terminidecadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da partedel destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessanotificazione, di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 33143 del01/07/2025, Rv. 288787; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).Nel caso di specie, dagli atti emerge che il decreto di citazione per il giudiziodi appello, per l’udienza del 10 luglio 2025, non risulta essere stato ritualmentenotificato all’imputato.

In particolare, sebbene il ricorrente avesse eletto domicilioai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., il tentativo di notificazione a mezzo postapresso tale domicilio non era andato a buon fine, per temporanea assenza deldestinatario, con successivo deposito dell’atto e perfezionamento della compiutagiacenza il 10 giugno 2025.

L’atto, tuttavia, non veniva ritirato dall’imputato.La stessa Corte di appello, preso atto del mancato perfezionamento dellanotificazione, disponeva il rinvio dell’udienza del 10 luglio 2025 proprio al fine dirinnovare la notificazione del decreto di citazione.

Tuttavia, per la successivaudienza del 30 ottobre 2025, la notificazione era stata rinnovata esclusivamentenei confronti di un coimputato, senza che analoga attività fosse eseguita neiconfronti del ricorrente, il quale veniva dichiarato assente.

Da ciò deriva la nullitàassoluta e insanabile del giudizio di appello, celebrato in assenza di una validavocatio in iudicium dell’imputato.

Depongono a favore della mancata effettivaconoscenza dell’atto da parte del destinatario – e, dunque, della nullità assoluta –sia il mancato ritiro dello stesso, depositato in giacenza, sia la stessa decisionedella Corte territoriale di rinviare l’udienza per il mancato perfezionamento dellanotificazione, senza poi provvedere alla rinnovazione della notificazione neiconfronti del ricorrente per la nuova udienza.1.2.

Premessa la mancata instaurazione del contraddittorio in grado diappello, deve rilevarsi che – come correttamente eccepita dalla difesa deiricorrente – dall’esame degli atti risulta che, relativamente ai capi B) e C), iltermine di prescrizione è medio tempore maturato.I reati, di cui agli artt. 5 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sono contestati comecommessi il 30 settembre 2015, ma il secondo dei due è stato effettivamentecommesso l’11 settembre 2015, data di presentazione della dichiarazione fiscale.Computando a partire dal 30 settembre 2015, data di commissione del reatopiù recente, il termine complessivo di 10 anni risultante dagli artt. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, 157, primo comma, 161, secondo comma, cod. pen.,secondo il regime applicabile ratione temporis, si giunge alla data del 30 settembre2025.

Devono poi essere considerate le seguenti sospensioni della prescrizione:dal 18 ottobre 2018 al 9 gennaio 2019, per adesione dei difensori all’astensionedalle udienze proclamata da organismi di categoria (83 giorni, da computarsi perintero, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessantagiorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.; ex plurimis, Sez. 3,n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154); dal 20 marzo 2020 all’11 gennaio 2021 (dacomputarsi 64 giorni, in applicazione del regime vigente per l’epidemia COVID-19); dal 29 aprile 2021 al 28 giugno 2021, per legittimo impedimento del difensore(da computarsi 60 giorni); dal 15 aprile 2022 al 20 settembre 2022, per legittimoimpedimento del difensore (da computarsi 60 giorni).

Non si può invece computareil periodo dal 24 gennaio 2022 al 15 aprile 2022, contrariamente a quanto fattodei giudici di merito, perché il rinvio dell’udienza è stato determinatodall’impedimento dei difensori di testimoni ex art. 210 cod. proc. pen. e non diimputati del presente procedimento o loro difensori.

Pertanto, le sospensionicomplessive ammontano a 267 e non a 327 giorni, con conseguente maturazionedella prescrizione il 27 giugno 2026, per il reato di cui al capo B), e il precedente8 giugno per il reato di cui al capo C).1.3.

Va poi ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituitodall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o chel’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previstodalla legge come reato.

Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nelmerito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice dipronunziare la relativa sentenza.

I presupposti per l’immediato proscioglimentodevono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiederealcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazioneprocessuale.

È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputatoemerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo ilgiudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche insede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invecedichiarare l’estinzione del reato.

In caso di annullamento, infatti, il giudice delrinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligodell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.

E ciò, anche inpresenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevatanel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del meritoincompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (explurimis, Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011; Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sez.

Un., n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez.

Un. n. 1021 del28/11/2001, Rv. 220511).1.4.

I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cuil’eventuale accoglimento dei motivi di ricorso diversi dal primo, nella parte in cuisi riferiscono ai reati prescritti, renderebbe comunque necessario un annullamentocon rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio.1.5.

In conclusione, la dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi B)e C) assume priorità logica rispetto al rilevato difetto di instaurazione delcontraddittorio in grado di appello, che a sua volta provoca l’assorbimento delledoglianze riferite al restante capo F), non prescritto.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]: senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi B) e C)estinti per prescrizione, e con rinvio, quanto al restante reato di cui al capo F), adaltra sezione della Corte d’appello di Roma, perché proceda a nuovo giudizio,previa corretta instaurazione del contraddittorio.2. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il solo capo C), è fondato.2.1.

Occorre premettere che, come già osservato quanto alla posizione diZiccheddu (punti

1.2. -

1.4. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, a cui si rimanda), il capo C)d’imputazione contestato risulta essere prescritto.2.2.

Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen., perché l’eventuale accoglimento delle doglianzedifensive riferite alla responsabilità penale – ovvero le prime due – renderebbecomunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado.

Népuò dirsi che tali doglianze siano manifestamente infondate, perché attengono,almeno in parte, a questioni di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisionedi merito e non risultano formulate in modo non specifico, essendo caratterizzateda sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli attidi causa.2.3.

Alla rilevata prescrizione del reato conseguono l’assorbimento dellaquinta doglianza, in quanto riferita al trattamento sanzionatorio, e la revoca dellaconfisca, disposta per equivalente.Quanto a quest’ultimo profilo, va osservato che il mutamentogiurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalenteper effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025,Massini, Rv. 287756, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggioeconomico che l’autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittimal’applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessianteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto, inbase all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei dirittidell’uomo, deve escludersi l’applicazione retroattiva della interpretazionegiurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibilenel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 6, n. 9762 del18/11/2025; Rv. 289627-02; Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488 - 01).Nel caso di specie, i fatti per cui si procede sono stati commessi nel 2015,ossia in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen. (6aprile 2018), con la conseguenza che la confisca per equivalente non può essereapplicata al reato prescritto.2.4.

Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senzarinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato di cui al capo C) estinto perprescrizione, con revoca della confisca disposta nei suoi confronti.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – ritenuto responsabile del reato di cui al capoB) – è inammissibile.3.1.

I primi due motivi di impugnazione, aventi ad oggetto la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato e il ruolo di prestanome dell’imputato, sonoinammissibili.La Corte d’appello, con una motivazione sintetica (pagg. 30 - 31), maadeguata, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto colpevole l’imputato per ilreato a lui contestato.

Da un lato, i giudici hanno correttamente richiamato iprincipi giurisprudenziali in materia, secondo cui l’amministratore di diritto, anchese mero prestanome, è responsabile – in quanto consapevole – degli oneri fiscaliche discendono dall’amministrazione della società.

Va infatti ricordato che, in temadi reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in capo all’amministratore di diritto di una società,che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti traquesti e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenzala macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità(ex multis, Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969).Nel caso di specie, l’imputato non ha dedotto di avere assunto l’incarico a suainsaputa e, conseguentemente, non poteva non essere consapevole degli onerifiscali e della strumentalizzazione della società a scopo di frodi tributarie.

Dall’altrolato, i giudici hanno concordato con quanto statuito dal Tribunale, rinviando –implicitamente – al provvedimento di primo grado circa il riconoscimento dellaresponsabilità penale, nonché relativamente alla prova del dolo specifico,desumibile dall’entità del superamento della soglia di punibilità unitamente allaconsapevolezza dell’ammontare dell’imposta dovuta.

A ciò si aggiunge chel’imputato non ha allegato di essere stato vittima di un errore da parte deiprofessionisti a cui era stata affidata la contabilità e, comunque, le imposte dovutee non dichiarate non erano state pagate neanche successivamente, a confermadella volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.

A tali affermazioni ladifesa contrappone un tentativo di rivalutazione del quadro istruttorio, diretto adasserire un’inconsapevolezza dell’attività svolta, che trova piena smentita negliun amministratore di fatto e l’esonero da responsabilità dell’amministratore didiritto.3.2.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui la partedenuncia vizi motivazionali connessi al trattamento sanzionatorio.Sul punto, la Corte distrettuale ha dato conto, con motivazione logica econgrua, dei criteri seguiti nella rideterminazione della pena in diminuzione,ritenendo di non poter applicare il minimo, vista l’entità dell’evasione, magenerosamente attestandosi al di sotto del medio edittale.

Le censure formulatedal ricorrente si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa valutazione deglielementi già esaminati dal giudice di merito, non riconducibile alla prospettazionedi lacune o vizi logici della motivazione.3.3.

Il motivo aggiunto, con cui la parte lamenta l’applicazione dellepresunzioni tributarie ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, èinammissibile.Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., infatti, l’inammissibilità deimotivi principali del ricorso si estende ai motivi nuovi, a prescindere dal lorocontenuto (ex plurimis, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021).Ad ogni modo, deve ricordarsi che i motivi nuovi di impugnazione devonoessere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investitidall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza diuna connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex plurimis, Sez.6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep.24/01/2023, Rv. 284036).

E ciò non si è verificato nel caso di specie, perché ilprofilo delle presunzioni tributarie rappresenta un punto non toccatodall’impugnazione principale.[OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, il motivoè anche intrinsecamente inammissibile.

La difesa si limita infatti al richiamo diprincipi giurisprudenziali, tanto pacifici quanto irrilevanti nel caso di specie, senzaspiegare come le richiamate presunzioni tributarie avrebbero in concreto operatoin relazione alla posizione dell’imputato e senza sottoporre a specifica critica né lasentenza impugnata né quella di primo grado.3.4.

P.Q.Minammissibile.Come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015,dep. 2016, Rv. 266818), l’inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendola valida instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevared’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’eventualeestinzione del reato per prescrizione.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in € 3.000,00.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nella parte in cui rileva l’errorecommesso dalla Corte distrettuale nel determinare la pena.4.1.

Nel provvedimento impugnato (pag. 31), la Corte distrettuale espone ilpercorso argomentativo seguito, recependo gli interventi normativi incidenti sullacornice edittale del reato contestato – ritenuti applicabili in osservanza delprincipio del favor rei – nonché dando conto delle ragioni che giustificano loscostamento dalla pena base e dell’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche al caso di specie.

In tal modo, perviene, in motivazione, alladeterminazione della pena in misura pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione,in questo confermando la sentenza di primo grado (pag. 48).

Incoerentementecon la motivazione giunge però a determinare la pena, nel dispositivo, in un annoe otto mesi di reclusione, così violando anche il divieto della reformatio in peius.4.2.

Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena – di cuil’imputato lamenta il mancato riconoscimento in appello, pur essendo la stessastata riconosciuta in primo grado – va rilevato che la Corte distrettuale (pag. 36),ancorando la propria decisione a quella del Tribunale (pag. 48), ha espressamenteritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio, che haeffettivamente confermato anche in dispositivo (“Conferma nel resto l’impugnatasentenza”).

La relativa censura difensiva è, dunque, infondata.4.3.

In conclusione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena, che puòessere direttamente rideterminata da questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma1, lettera l), cod. proc. pen., sulla base della statuizione dei giudici di merito, inun anno e quattro mesi di reclusione.

Il ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] deveessere invece rigettato nel resto.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peressere il reato di cui al capo C) estinto per prescrizione, e revoca la confiscadisposta nei suoi confronti.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi B) e C) estinti per prescrizione, e conrinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, quanto al restante reato dicui al capo F).Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De DominicisMaurizio, limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi quattro direclusione e rigetta nel resto il ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Dichiara infine inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 01/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma, il 12/10/1980avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullatacon rinvio;uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lunghini, per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA]Cavallaro, per [OSCURATO:PERSONA], e, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeaccoglimento degli appelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], haparzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado emessa il 27 marzo2024 dal Tribunale di Roma, per reati fiscali, così statuendo, per quanto qui rileva:- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati di cuiai capi B), C) ed F) e ha dichiarato non doversi procedere, per intervenutaprescrizione, in ordine ai reati di cui ai capi E), G), N) ed O), rideterminandola pena in anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione condizionale;- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per il capo F)d’imputazione, previa dichiarazione di non doversi procedere perintervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo E) d’imputazione,rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione;- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’affermazione di responsabilità per ilreato di cui al capo B), riducendo la pena ad anni uno di reclusione;- per [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesiquattro di reclusione relativamente al capo C) dell’imputazione e la confiscaper equivalente del profitto del reato.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ziccheddu74 del 2000, commesso il 30 settembre 2015; C) art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000,commesso il 30 settembre 2015; F) art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il30 settembre 2016.In particolare, al capo B, per quanto qui rileva, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della STK [OSCURATO:PERSONA], nonché quale amministratore di fattodella LS D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e a [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della seconda società, la mancata presentazione, in concorso, delledichiarazioni IVA e sui redditi relativi a quest’ultima società, mancando così dicorrispondere ai fini Iva la somma complessiva di euro 3.558.023,00.Al capo C, per quanto qui rileva, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della STK [OSCURATO:PERSONA], nonché quale amministratore di fatto dellarappresentanza fiscale in Italia della società, e a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentantedi tale rappresentanza fiscale, l’omessa indicazione in dichiarazione, in concorso,di elementi attivi pari a euro 2.058.491,00, con un’Iva evasa di euro 452.868,00.Al capo F, per quanto qui rileva, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della STK [OSCURATO:PERSONA], nonché quale amministratore di fatto dellaLS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellaseconda società, la mancata presentazione, in concorso, delle dichiarazioni IVA esui redditi relativi a quest’ultima società, mancando così di corrispondere ai finiIva la somma complessiva di euro 3.558.023,00.2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità assoluta ed insanabile dagli artt. 178 e 179cod. proc. pen., assumendo che al ricorrente non sarebbe stato notificato pressoil domicilio eletto il decreto di citazione in giudizio per il grado di appello.A sostegno di tale censura, si evidenzia che: (i) [OSCURATO:PERSONA] aveva validamenteeletto domicilio per le notificazioni presso l’abitazione sita in Velletri,conformemente a quanto previsto dall’art. 161 cod. proc. pen.; (ii) la relata dinotifica riportava che il 30 maggio 2025 il decreto non era stato consegnato pertemporanea assenza del destinatario e, il medesimo giorno, era stato effettuato ildeposito dell’atto, con comunicazione circa l’avvenuto deposito senza che si fosseproceduto alla ricerca dell’imputato; (iii) il 10 luglio 2025 veniva disposto il rinviodell’udienza al 30 ottobre 2025, in ragione del mancato perfezionamento dellanotifica allo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA]; (iv) all’udienza del 30 ottobre 2025 nonveniva effettuato alcun accertamento circa la predetta notifica.2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione dell’art.546 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla valutazione dellerisultanze dibattimentali concernenti il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], lamentandoaltresì l’omessa considerazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa,redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].2.3. In terzo luogo, la difesa si duole della violazione dell’art. 546 cod. proc.pen. e di vizi della motivazione con riguardo all’iter argomentativo seguito dallaCorte di appello, sostenendo che quest’ultima si è limitata a riprodurre leargomentazioni del giudice di primo grado, senza svolgere un’autonomavalutazione critica delle risultanze processuali e recependo per relationem leconclusioni già espresse in ordine alla natura fittizia delle società interposte eall’inesistenza delle operazioni di vendita contestate.2.4. Con un quarto motivo di ricorso, la difesa denuncia la violazione dell’art.5 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato nell’imputatoil soggetto attivo dei reati contestati ai capi B) ed F). In particolare, si assume chela Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l’imputato medesimo qualeamministratore di fatto delle società LS e D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(capo B) e LS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo F), senza fornire un’adeguatamotivazione in ordine agli elementi dimostrativi dell’effettivo esercizio dei poterigestori e di coordinamento e senza confrontarsi con le specifiche deduzionidifensive formulate sul punto. La difesa lamenta, inoltre, l’omessa valutazionedella consulenza tecnica – a firma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – dalla quale emergerebberoi limiti strutturali dell’accertamento svolto, tali da impedire la determinazionedell’IVA effettivamente evasa. Secondo il ricorrente, sarebbe stato altresìnecessario verificare le fatture di vendita, i beni oggetto delle operazioni e i relatividestinatari; profili che la Corte di merito avrebbe del tutto trascurato.2.5. Con un ultimo motivo di doglianza, l’imputato lamenta vizi dellamotivazione e violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 192 cod.proc. pen., in relazione all’uso probatorio delle presunzioni tributarie.In particolare, si sostiene che la sentenza di primo grado ha fondato laricostruzione dell’imponibile esclusivamente sulla presunzione secondo cui lamerce importata era integralmente destinata alla rivendita al dettaglio, senzaconsiderare che la STK [OSCURATO:PERSONA] svolgeva anche attività di vendita all’ingrossoin favore di altre società. La difesa evidenzia, inoltre, che la società applicava ilmeccanismo del reverse charge, sicché l’IVA dovuta non avrebbe potuto essereautomaticamente determinata sulla base del solo valore degli acquisti.Nondimeno, la Corte territoriale avrebbe presunto che l’IVA evasa coincidesse conl’importo calcolato sugli acquisti effettuati, omettendo di verificare le successiveoperazioni imponibili, le fatture di vendita, i beni effettivamente ceduti e i relatividestinatari. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l’inattendibilità dellaricostruzione dell’imposta ritenuta evasa e, conseguentemente, l’insufficienza delquadro probatorio a fondare l’affermazione di responsabilità.2.6. Con memoria depositata il 12 giugno 2026, la difesa evidenzia un errorenel calcolo della prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C), erroneamente indicata,nel calcolo operato dai giudici di merito, al 26 agosto 2026. La difesa sostiene chenon dovessero essere computati i 60 giorni di rinvio dell’udienza del 24 gennaio2022, poiché determinati dall’impedimento dei difensori di testimoni ex art. 210cod. proc. pen. e non dell’imputato o del suo difensore; pertanto, le sospensionicomplessive ammontano a 267 e non 327 giorni, con conseguente maturazionedella prescrizione il 27 giugno 2026.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha altresì presentatoricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento.3.1. Con un primo motivo di impugnazione, la parte si duole di vizimotivazionali del provvedimento, nonché dell’erronea interpretazione edapplicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base della presunzionetributaria di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1977.Ad avviso del ricorrente, la presunzione di cessione/rivendita in questione nonfornisce un reale indizio sul fatto che la merce acquistata sia stata effettivamenterivenduta; di conseguenza, ai fini dell’accertamento della commissione del fatto dicui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sarebbe necessario acquisire ulteriorielementi probatori a supporto della contestazione.Inoltre, la motivazione sarebbe carente relativamente alla prova del periodod’imposta in cui i beni sarebbero stati venduti, nonché contraddittoria nella partein cui imputerebbe alla rappresentanza italiana della società STK [OSCURATO:PERSONA] laresponsabilità connessa agli adempimenti fiscali – ossia la registrazione e ilversamento dell’Iva – per il solo fatto che la società maltese sarebbe un soggettofittizio.3.2. Con un secondo motivo, si denunciano la manifesta illogicità e lacontraddittorietà del provvedimento impugnato circa il ruolo di legalerappresentante della rappresentanza fiscale italiana della società STK [OSCURATO:PERSONA] all’imputato [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero fondato la propriadecisione sull’interessamento dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione aziendale dellasocietà maltese – consistito in colloqui con le autorità maltesi per la risoluzionedelle problematiche fiscali e la sottoscrizione della risoluzione del contratto diconcessione del portale per le vendite con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – ossia sulla base di elementi probatori che nonriguarderebbero la rappresentanza fiscale italiana. La motivazione delprovvedimento risulterebbe altresì contraddittoria, poiché dalla documentazioneagli atti non emergerebbe né che l’imputato fosse a conoscenza della dichiarazioneIVA, né che avesse materialmente provveduto alla sua presentazione.3.3. Con un terzo motivo, la parte censura il provvedimento impugnato nellaparte in cui dispone la confisca per equivalente in misura pari all’ammontaredell’imposta evasa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza sarebbe illegittima per violazione di legge, poiché avrebbeconfiscato l’intero profitto in capo a ciascun concorrente, senza osservare lagiurisprudenza di legittimità sul punto – la quale esclude ogni forma di solidarietàpassiva e prevede l’applicazione della confisca per ogni concorrente, limitatamentea quanto da lui conseguito.In aggiunta, il provvedimento sarebbe illogico e contraddittorio, per avere igiudici di merito riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto beneficiario del profitto, sullabase del ruolo formale da lui ricoperto, omettendo di considerare che i conti su cuivenivano accreditate le somme erano intestate a [OSCURATO:PERSONA].3.4. Con un quarto motivo, si lamentano la violazione di legge e vizimotivazionali, relativamente alla determinazione del profitto confiscabile.In particolare, la quantificazione dell’imposta evasa a fondamento dellaconfisca applicata sarebbe stata effettuata solamente sulla base della presunzionedi cessione di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997.3.5. Con un quinto motivo di ricorso, ci si duole del trattamento sanzionatorioinflitto all’imputato.Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito, da un lato, non hanno individuatola giusta cornice edittale da applicare e, dall’altro, non hanno comunqueargomentato le ragioni per cui hanno ritenuto opportuno discostarsi dal minimoedittale. In particolare, si evidenzia che i fatti sono contestati come commessi il15 settembre 2015 e, di conseguenza, la pena avrebbe dovuto essere individuatatra uno e tre anni di reclusione, come previsto fino all’entrata in vigore del d.l. n.124 del 2019. La parte lamenta altresì la divergenza del trattamento sanzionatoriotra gli imputati, censurando la carenza di motivazione sul punto.3.6. Con memoria del 12 giugno, il ricorrente eccepisce l’intervenutaprescrizione del reato di infedele dichiarazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del2000, a lui contestato.A sostegno di tale conclusione, la difesa evidenzia che il reato in questione siconsuma al momento della presentazione della dichiarazione e, nel caso di specie,ciò sarebbe avvenuto l’11 settembre 2015 – e non il 30 settembre 2015 comerisulta dal capo di imputazione. In aggiunta, vi sarebbero stati errori nel calcolodel periodo di sospensione della prescrizione relativamente (i) all’astensione degliavvocati all’udienza del 18 ottobre 2018 e (ii) al legittimo impedimento deldifensore dei soggetti da escutere ex art. 210 cod. proc. pen. all’udienza del 24gennaio 2022. Dunque, dall’11 settembre 2015 sarebbe iniziato a decorrere iltermine di prescrizione del reato, pari a complessivi dieci anni, a cui si dovrebberoaggiungere 267 giorni di sospensione, giungendosi così, alla data finale del 5giugno 2026.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, corredato ditre motivi, aventi ad oggetto la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e40 cod. pen.4.1. Con il primo motivo, la difesa censura il provvedimento impugnato nellaparte in cui i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilità penale delricorrente esclusivamente sulla base del ruolo da lui ricoperto, ossia quello diamministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Secondo la prospettazione difensiva, tale qualità dell’imputato non sarebbe diper sé idonea a provare la sussistenza del dolo specifico previsto dal reatotributario a lui contestato, poiché non sarebbe stata dimostrata la consapevolezzadegli inadempimenti fiscali, in presenza di un amministratore di fatto.4.2. Con un secondo motivo, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbeindividuato alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare la consapevolezza diMancinelli rispetto al meccanismo evasivo o al superamento della soglia dipunibilità.4.3. Con un terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio inflittoall’imputato. Il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio nella parte incui, per un verso, riconosce la marginalità del suo ruolo, l’assenza di precedentipenali, la scarsa intensità del dolo e, per altro verso, lo condanna alla pena di unanno di reclusione.4.4. Con memoria dell’11 luglio 2026, l’imputato, tramite il difensore, hapresentato un ulteriore motivo di doglianza, avente ad oggetto la violazione dilegge e vizi motivazionali relativamente all’uso probatorio delle presunzionitributarie.Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non avrebbero accertato lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, poiché avrebbero ritenutoprovata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato sulla base dipresunzioni legali previste dalla normativa tributaria. La giurisprudenza dilegittimità, invece, valuterebbe tali circostanze come un mero elemento indiziario.5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche DeDominicis, con unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizi motivazionali.Il ricorrente si duole della contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazionedel provvedimento, per avere la Corte distrettuale: (i) rideterminato la pena daanni uno e mesi sei di reclusione ad anni uno e mesi otto di reclusione, nonostantel’estinzione del reato di cui al capo E d’imputazione e la conferma della concessionedelle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado; (ii) omesso di indicarenel dispositivo la sospensione condizionale della pena già riconosciuta in primogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.1.1. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la notificaall’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogodiverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina unanullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i terminidecadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da partedel destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessanotificazione, di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 33143 del01/07/2025, Rv. 288787; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).Nel caso di specie, dagli atti emerge che il decreto di citazione per il giudiziodi appello, per l’udienza del 10 luglio 2025, non risulta essere stato ritualmentenotificato all’imputato. In particolare, sebbene il ricorrente avesse eletto domicilioai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., il tentativo di notificazione a mezzo postapresso tale domicilio non era andato a buon fine, per temporanea assenza deldestinatario, con successivo deposito dell’atto e perfezionamento della compiutagiacenza il 10 giugno 2025. L’atto, tuttavia, non veniva ritirato dall’imputato.La stessa Corte di appello, preso atto del mancato perfezionamento dellanotificazione, disponeva il rinvio dell’udienza del 10 luglio 2025 proprio al fine dirinnovare la notificazione del decreto di citazione. Tuttavia, per la successivaudienza del 30 ottobre 2025, la notificazione era stata rinnovata esclusivamentenei confronti di un coimputato, senza che analoga attività fosse eseguita neiconfronti del ricorrente, il quale veniva dichiarato assente. Da ciò deriva la nullitàassoluta e insanabile del giudizio di appello, celebrato in assenza di una validavocatio in iudicium dell’imputato. Depongono a favore della mancata effettivaconoscenza dell’atto da parte del destinatario – e, dunque, della nullità assoluta –sia il mancato ritiro dello stesso, depositato in giacenza, sia la stessa decisionedella Corte territoriale di rinviare l’udienza per il mancato perfezionamento dellanotificazione, senza poi provvedere alla rinnovazione della notificazione neiconfronti del ricorrente per la nuova udienza.1.2. Premessa la mancata instaurazione del contraddittorio in grado diappello, deve rilevarsi che – come correttamente eccepita dalla difesa deiricorrente – dall’esame degli atti risulta che, relativamente ai capi B) e C), iltermine di prescrizione è medio tempore maturato.I reati, di cui agli artt. 5 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sono contestati comecommessi il 30 settembre 2015, ma il secondo dei due è stato effettivamentecommesso l’11 settembre 2015, data di presentazione della dichiarazione fiscale.Computando a partire dal 30 settembre 2015, data di commissione del reatopiù recente, il termine complessivo di 10 anni risultante dagli artt. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, 157, primo comma, 161, secondo comma, cod. pen.,secondo il regime applicabile ratione temporis, si giunge alla data del 30 settembre2025. Devono poi essere considerate le seguenti sospensioni della prescrizione:dal 18 ottobre 2018 al 9 gennaio 2019, per adesione dei difensori all’astensionedalle udienze proclamata da organismi di categoria (83 giorni, da computarsi perintero, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessantagiorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.; ex plurimis, Sez. 3,n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154); dal 20 marzo 2020 all’11 gennaio 2021 (dacomputarsi 64 giorni, in applicazione del regime vigente per l’epidemia COVID-19); dal 29 aprile 2021 al 28 giugno 2021, per legittimo impedimento del difensore(da computarsi 60 giorni); dal 15 aprile 2022 al 20 settembre 2022, per legittimoimpedimento del difensore (da computarsi 60 giorni). Non si può invece computareil periodo dal 24 gennaio 2022 al 15 aprile 2022, contrariamente a quanto fattodei giudici di merito, perché il rinvio dell’udienza è stato determinatodall’impedimento dei difensori di testimoni ex art. 210 cod. proc. pen. e non diimputati del presente procedimento o loro difensori. Pertanto, le sospensionicomplessive ammontano a 267 e non a 327 giorni, con conseguente maturazionedella prescrizione il 27 giugno 2026, per il reato di cui al capo B), e il precedente8 giugno per il reato di cui al capo C).1.3. Va poi ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituitodall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o chel’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previstodalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nelmerito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice dipronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimentodevono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiederealcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazioneprocessuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputatoemerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo ilgiudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche insede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invecedichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice delrinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligodell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche inpresenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevatanel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del meritoincompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (explurimis, Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011; Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sez. Un., n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez. Un. n. 1021 del28/11/2001, Rv. 220511).1.4. I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cuil’eventuale accoglimento dei motivi di ricorso diversi dal primo, nella parte in cuisi riferiscono ai reati prescritti, renderebbe comunque necessario un annullamentocon rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio.1.5. In conclusione, la dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi B)e C) assume priorità logica rispetto al rilevato difetto di instaurazione delcontraddittorio in grado di appello, che a sua volta provoca l’assorbimento delledoglianze riferite al restante capo F), non prescritto.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]: senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi B) e C)estinti per prescrizione, e con rinvio, quanto al restante reato di cui al capo F), adaltra sezione della Corte d’appello di Roma, perché proceda a nuovo giudizio,previa corretta instaurazione del contraddittorio.2. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il solo capo C), è fondato.2.1. Occorre premettere che, come già osservato quanto alla posizione diZiccheddu (punti 1.2. - 1.4. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, a cui si rimanda), il capo C)d’imputazione contestato risulta essere prescritto.2.2. Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen., perché l’eventuale accoglimento delle doglianzedifensive riferite alla responsabilità penale – ovvero le prime due – renderebbecomunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado. Népuò dirsi che tali doglianze siano manifestamente infondate, perché attengono,almeno in parte, a questioni di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisionedi merito e non risultano formulate in modo non specifico, essendo caratterizzateda sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli attidi causa.2.3. Alla rilevata prescrizione del reato conseguono l’assorbimento dellaquinta doglianza, in quanto riferita al trattamento sanzionatorio, e la revoca dellaconfisca, disposta per equivalente.Quanto a quest’ultimo profilo, va osservato che il mutamentogiurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalenteper effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025,Massini, Rv. 287756, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggioeconomico che l’autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittimal’applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessianteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto, inbase all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei dirittidell’uomo, deve escludersi l’applicazione retroattiva della interpretazionegiurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibilenel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 6, n. 9762 del18/11/2025; Rv. 289627-02; Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488 - 01).Nel caso di specie, i fatti per cui si procede sono stati commessi nel 2015,ossia in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen. (6aprile 2018), con la conseguenza che la confisca per equivalente non può essereapplicata al reato prescritto.2.4. Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senzarinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato di cui al capo C) estinto perprescrizione, con revoca della confisca disposta nei suoi confronti.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – ritenuto responsabile del reato di cui al capoB) – è inammissibile.3.1. I primi due motivi di impugnazione, aventi ad oggetto la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato e il ruolo di prestanome dell’imputato, sonoinammissibili.La Corte d’appello, con una motivazione sintetica (pagg. 30 - 31), maadeguata, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto colpevole l’imputato per ilreato a lui contestato. Da un lato, i giudici hanno correttamente richiamato iprincipi giurisprudenziali in materia, secondo cui l’amministratore di diritto, anchese mero prestanome, è responsabile – in quanto consapevole – degli oneri fiscaliche discendono dall’amministrazione della società. Va infatti ricordato che, in temadi reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in capo all’amministratore di diritto di una società,che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti traquesti e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenzala macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità(ex multis, Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969).Nel caso di specie, l’imputato non ha dedotto di avere assunto l’incarico a suainsaputa e, conseguentemente, non poteva non essere consapevole degli onerifiscali e della strumentalizzazione della società a scopo di frodi tributarie. Dall’altrolato, i giudici hanno concordato con quanto statuito dal Tribunale, rinviando –implicitamente – al provvedimento di primo grado circa il riconoscimento dellaresponsabilità penale, nonché relativamente alla prova del dolo specifico,desumibile dall’entità del superamento della soglia di punibilità unitamente allaconsapevolezza dell’ammontare dell’imposta dovuta. A ciò si aggiunge chel’imputato non ha allegato di essere stato vittima di un errore da parte deiprofessionisti a cui era stata affidata la contabilità e, comunque, le imposte dovutee non dichiarate non erano state pagate neanche successivamente, a confermadella volontà preordinata di non presentare la dichiarazione. A tali affermazioni ladifesa contrappone un tentativo di rivalutazione del quadro istruttorio, diretto adasserire un’inconsapevolezza dell’attività svolta, che trova piena smentita negliun amministratore di fatto e l’esonero da responsabilità dell’amministratore didiritto.3.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui la partedenuncia vizi motivazionali connessi al trattamento sanzionatorio.Sul punto, la Corte distrettuale ha dato conto, con motivazione logica econgrua, dei criteri seguiti nella rideterminazione della pena in diminuzione,ritenendo di non poter applicare il minimo, vista l’entità dell’evasione, magenerosamente attestandosi al di sotto del medio edittale. Le censure formulatedal ricorrente si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa valutazione deglielementi già esaminati dal giudice di merito, non riconducibile alla prospettazionedi lacune o vizi logici della motivazione.3.3. Il motivo aggiunto, con cui la parte lamenta l’applicazione dellepresunzioni tributarie ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, èinammissibile.Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., infatti, l’inammissibilità deimotivi principali del ricorso si estende ai motivi nuovi, a prescindere dal lorocontenuto (ex plurimis, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021).Ad ogni modo, deve ricordarsi che i motivi nuovi di impugnazione devonoessere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investitidall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza diuna connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex plurimis, Sez.6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep.24/01/2023, Rv. 284036). E ciò non si è verificato nel caso di specie, perché ilprofilo delle presunzioni tributarie rappresenta un punto non toccatodall’impugnazione principale.[OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, il motivoè anche intrinsecamente inammissibile. La difesa si limita infatti al richiamo diprincipi giurisprudenziali, tanto pacifici quanto irrilevanti nel caso di specie, senzaspiegare come le richiamate presunzioni tributarie avrebbero in concreto operatoin relazione alla posizione dell’imputato e senza sottoporre a specifica critica né lasentenza impugnata né quella di primo grado.3.4. P.Q.Minammissibile.Come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015,dep. 2016, Rv. 266818), l’inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendola valida instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevared’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’eventualeestinzione del reato per prescrizione.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in € 3.000,00.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nella parte in cui rileva l’errorecommesso dalla Corte distrettuale nel determinare la pena.4.1. Nel provvedimento impugnato (pag. 31), la Corte distrettuale espone ilpercorso argomentativo seguito, recependo gli interventi normativi incidenti sullacornice edittale del reato contestato – ritenuti applicabili in osservanza delprincipio del favor rei – nonché dando conto delle ragioni che giustificano loscostamento dalla pena base e dell’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche al caso di specie. In tal modo, perviene, in motivazione, alladeterminazione della pena in misura pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione,in questo confermando la sentenza di primo grado (pag. 48). Incoerentementecon la motivazione giunge però a determinare la pena, nel dispositivo, in un annoe otto mesi di reclusione, così violando anche il divieto della reformatio in peius.4.2. Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena – di cuil’imputato lamenta il mancato riconoscimento in appello, pur essendo la stessastata riconosciuta in primo grado – va rilevato che la Corte distrettuale (pag. 36),ancorando la propria decisione a quella del Tribunale (pag. 48), ha espressamenteritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio, che haeffettivamente confermato anche in dispositivo (“Conferma nel resto l’impugnatasentenza”). La relativa censura difensiva è, dunque, infondata.4.3. In conclusione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena, che puòessere direttamente rideterminata da questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma1, lettera l), cod. proc. pen., sulla base della statuizione dei giudici di merito, inun anno e quattro mesi di reclusione. Il ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] deveessere invece rigettato nel resto.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peressere il reato di cui al capo C) estinto per prescrizione, e revoca la confiscadisposta nei suoi confronti.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi B) e C) estinti per prescrizione, e conrinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, quanto al restante reato dicui al capo F).Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De DominicisMaurizio, limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi quattro direclusione e rigetta nel resto il ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Dichiara infine inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 01/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris