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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18326/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4), in persona dei legali rappresentanti protempore, Ing. [OSCURATO:PERSONA] e dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso,anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleMGR CRD 73S12 C773 M) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73S12 C773 M) .- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 2388/22/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 25luglio 2023.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’impugnazione del silenzio rifiuto serbatodall’Ufficio sulla richiesta di rimborso della somma versata dalla societàrelativamente all’imposta proporzionale di registro corrisposta conriferimento ad un atto di conferimento immobiliare in fondo chiusosottoscritto dalla ricorrente.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaaccoglieva l’appello dell’Agenzia, così implicitamente rigettando il ricorsodella società, assumendo che:- l’apporto di beni in un fondo immobiliare chiuso è negozio traslativodi diritti reali, dal momento che la titolarità formale dei beni conferiti vienetrasferita in capo alla società di gestione del risparmio;- si tratta di un contratto oneroso assimilabile a quello di acquisto diquote societarie mediante conferimento di beni in natura;- il regime di tassazione introdotto dall’art. 9 d.l. 351/2001,rappresentativo di una deroga rispetto alla disciplina della tassazione diregistro per gli atti di trasferimento di diritti immobiliari che scontanoNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026un’imposta proporzionale al 9% ai sensi dell’art. 1 Parte I della Tariffa,deve ritenersi abrogato per effetto dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n.23/2011, che ha espunto dall’ordinamento tutte le norme contenentiagevolazioni o esenzioni in materia di imposta di registro;- l’uso dell’espressione “deve intendersi” non toglie all’art. 9 d.l.351/2001 il suo valore di norma di favore derogatoria, emanata in undeterminato momento storico con l’intento di incentivare nuove forme diinvestimento della ricchezza, rispetto al regime ordinario di tassazionedegli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti immobiliari e l’asseritocarattere di norma di coordinamento sistematico attribuito dalcontribuente all’art. 9 del d.l. 351/2001 non ne elide la natura agevolativa,che dipende dagli effetti più vantaggiosi riguardanti il carico fiscale per icontribuenti che decidono di conferire i propri immobili in un fondo anzichéalienarli a terzi;- l'ampia formula utilizzata dal comma 1 dell’art. 10 («atti traslativi atitolo oneroso della proprietà in genere […]») comprende senza dubbioanche gli atti di apporto di beni a fondi immobiliari chiusi.3.

Avverso tale pronuncia la suindicata società ha proposto ricorso percassazione, notificato il 21 febbraio 2024, sulla base di un unico motivo.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni depositate il26 marzo 2024, successivamente depositando istanza di rinvio etrattazione congiunta della causa in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 d.l. 351/2001, nonché dell’art. 7 della Tabella allegata al d.P.R.131/1986 in relazione all’art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011 per non aver ilNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026Giudice ritenuto che la disciplina di cui all’art. 9 d.l. n. 351/2001costituisca il regime ordinario di tassazione degli atti di apporto a un fondocomune di investimento immobiliare e per aver ritenuto applicabilel’imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa, inaperto contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione conla pronuncia n. 3218/2024.2.

Va premesso che non ricorrono le esigenze di trattazione congiuntae di rimessione della causa in pubblica udienza, essendo stata la questionedi diritto posta dal motivo di ricorso, di recente, già trattata in pubblicaudienza dalla Corte, con valutazione pienamente condivisibile, che i rilievidella difesa erariale, espressivi di una non condivisione della soluzioneadottata, non inducono a rimeditare.La sola analogia della questione giuridica qui in esame con altrependenti è situazione assai frequente nei giudizi per cassazione nellamateria in oggetto e non è, nel delineato contesto, ragione giustificativadel rinvio della trattazione del presente giudizio.3.

Il motivo è fondato.Giova ricapitolare il quadro normativo di riferimento.L’art. 9 del d.l. n. 351/2011 ratione temporis applicabile prevede che«L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioniconcernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche aifondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unicodi cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bisdella legge 25 gennaio 1994, n. 86».Il d.P.R. 131/1986, all’art. 7 così richiamato, prescrive: «[OSCURATO:PERSONA] i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. […] atti relativi allaNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, allasottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, eall'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed icertificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territoriodello Stato».Il d.lgs. n. 23/2011 stabilisce, all’art. 10, che: «Applicazione dei tributinell'ipotesi di trasferimento immobiliare.

1. All'articolo 1 della tariffa, parteprima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: […]4.

In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte leesenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali adeccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra laRepubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare lapartecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato conlegge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cuiall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delledisposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, eall'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

È altresì esclusa lasoppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli attidi cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati daoperazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, esuccessive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delleNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. Le disposizioni delpresente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014».Tra gli «atti di cui ai commi 1 e 2» vi sono gli atti traslativi a titolooneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi ocostitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sottoposti adimposizione proporzionale.Il citato art. 7 della tabella, ratione temporis applicabile, prevede che«Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi èobbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentatiper la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa».4.

Come si diceva, questa Corte è intervenuta sul tema in esame con lapronuncia n. 3218/2024.Rinviando agli ampi contenuti di tale arresto è qui sufficiente ribadireche:- il predetto articolo è inserito in una fonte normativa che haregolamentato ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione,alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comunidi investimento immobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto maconsiderando anche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti -così assurgendo a vero e proprio «statuto» fiscale complessivo dei fondicomuni immobiliari;- si tratta di una disciplina impositiva tendenzialmente globale,sistematica e storicamente radicata, esplicitamente ispirata all’esigenzadello sviluppo dei «fondi comuni di investimento immobiliare» mediante unarticolato insieme di «Disposizioni in materia di fondi comuniNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026d'investimento immobiliare» (Capo II) costituente un corpus normativodedicato ed autonomo;- si è in presenza, altresì, di un regime strutturale ed ordinario(seppure più favorevole rispetto ad altri), la cui differenziazione trovalegittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali edintrinseche dell’istituto, come valutate dal legislatore;- l’apporto diretto del bene al fondo ossia il conferimento di immobili ediritti reali immobiliari da parte dei soggetti interessati a divenirnepartecipanti ha come contropartita non un prezzo-corrispettivo, secondo loschema di un ordinario atto traslativo, ma un numero di quote dipartecipazione-sottoscrizione proporzionale al valore dell’immobileapportato;- la titolarità meramente formale in capo alla SGR, funzionale agliobiettivi prestabiliti di investimento, i limiti posti alla libera disponibilità delbene, la strumentalità dell'atto di apporto del bene nell’ambito di unaseparatezza patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato vale a giustificarne l’estraneità dell’atto a quelli attitraslativi propriamente detti, tassati in misura proporzionale.- diventa così inapplicabile l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del2011, per la duplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, pergli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art.7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, per come richiamatadall’art. 9 del d.l. n. 351/2001, non ha carattere di agevolazione, ma didisciplina ordinaria e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote nonpossono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata ald.P.R. n. 131/1986.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/20265.

Le predette valutazioni forniscono risposta ai temi indicati dalladifesa erariale nella citata istanza, concernenti la ratio della norma, ilsignificato semantico della locuzione «deve intendersi applicabile», chealtro non può significare che deve ritenersi applicarsi nei termininormativamente indicati, come sopra illustrati, così come ampia è statal’analisi dedicata dalla predetta pronuncia alla natura delle SGR.6.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata.Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va anche decisanel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente e disponendoil rimborso della somma richiesta.7.

Come già ritenuto dal precedente citato, la questione trattata èobiettivamente controvertibile e non vi erano precedenti giurisprudenzialispecifici sul punto prima del predetto arresto della Corte, che èintervenuto successivamente alla sentenza impugnata, il che giustifical’integrale compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, disponendo ilrimborso della somma richiesta.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4), in persona dei legali rappresentanti protempore, Ing. [OSCURATO:PERSONA] e dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso,anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleMGR CRD 73S12 C773 M) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73S12 C773 M) .- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 2388/22/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 25luglio 2023.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’impugnazione del silenzio rifiuto serbatodall’Ufficio sulla richiesta di rimborso della somma versata dalla societàrelativamente all’imposta proporzionale di registro corrisposta conriferimento ad un atto di conferimento immobiliare in fondo chiusosottoscritto dalla ricorrente.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaaccoglieva l’appello dell’Agenzia, così implicitamente rigettando il ricorsodella società, assumendo che:- l’apporto di beni in un fondo immobiliare chiuso è negozio traslativodi diritti reali, dal momento che la titolarità formale dei beni conferiti vienetrasferita in capo alla società di gestione del risparmio;- si tratta di un contratto oneroso assimilabile a quello di acquisto diquote societarie mediante conferimento di beni in natura;- il regime di tassazione introdotto dall’art. 9 d.l. 351/2001,rappresentativo di una deroga rispetto alla disciplina della tassazione diregistro per gli atti di trasferimento di diritti immobiliari che scontanoNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026un’imposta proporzionale al 9% ai sensi dell’art. 1 Parte I della Tariffa,deve ritenersi abrogato per effetto dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n.23/2011, che ha espunto dall’ordinamento tutte le norme contenentiagevolazioni o esenzioni in materia di imposta di registro;- l’uso dell’espressione “deve intendersi” non toglie all’art. 9 d.l.351/2001 il suo valore di norma di favore derogatoria, emanata in undeterminato momento storico con l’intento di incentivare nuove forme diinvestimento della ricchezza, rispetto al regime ordinario di tassazionedegli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti immobiliari e l’asseritocarattere di norma di coordinamento sistematico attribuito dalcontribuente all’art. 9 del d.l. 351/2001 non ne elide la natura agevolativa,che dipende dagli effetti più vantaggiosi riguardanti il carico fiscale per icontribuenti che decidono di conferire i propri immobili in un fondo anzichéalienarli a terzi;- l'ampia formula utilizzata dal comma 1 dell’art. 10 («atti traslativi atitolo oneroso della proprietà in genere […]») comprende senza dubbioanche gli atti di apporto di beni a fondi immobiliari chiusi.3. Avverso tale pronuncia la suindicata società ha proposto ricorso percassazione, notificato il 21 febbraio 2024, sulla base di un unico motivo.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni depositate il26 marzo 2024, successivamente depositando istanza di rinvio etrattazione congiunta della causa in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 d.l. 351/2001, nonché dell’art. 7 della Tabella allegata al d.P.R.131/1986 in relazione all’art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011 per non aver ilNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026Giudice ritenuto che la disciplina di cui all’art. 9 d.l. n. 351/2001costituisca il regime ordinario di tassazione degli atti di apporto a un fondocomune di investimento immobiliare e per aver ritenuto applicabilel’imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa, inaperto contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione conla pronuncia n. 3218/2024.2. Va premesso che non ricorrono le esigenze di trattazione congiuntae di rimessione della causa in pubblica udienza, essendo stata la questionedi diritto posta dal motivo di ricorso, di recente, già trattata in pubblicaudienza dalla Corte, con valutazione pienamente condivisibile, che i rilievidella difesa erariale, espressivi di una non condivisione della soluzioneadottata, non inducono a rimeditare.La sola analogia della questione giuridica qui in esame con altrependenti è situazione assai frequente nei giudizi per cassazione nellamateria in oggetto e non è, nel delineato contesto, ragione giustificativadel rinvio della trattazione del presente giudizio.3. Il motivo è fondato.Giova ricapitolare il quadro normativo di riferimento.L’art. 9 del d.l. n. 351/2011 ratione temporis applicabile prevede che«L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioniconcernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche aifondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unicodi cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bisdella legge 25 gennaio 1994, n. 86».Il d.P.R. 131/1986, all’art. 7 così richiamato, prescrive: «[OSCURATO:PERSONA] i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. […] atti relativi allaNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, allasottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, eall'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed icertificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territoriodello Stato».Il d.lgs. n. 23/2011 stabilisce, all’art. 10, che: «Applicazione dei tributinell'ipotesi di trasferimento immobiliare. 1. All'articolo 1 della tariffa, parteprima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: […]4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte leesenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali adeccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra laRepubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare lapartecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato conlegge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cuiall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delledisposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, eall'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa lasoppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli attidi cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati daoperazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, esuccessive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delleNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 5. Le disposizioni delpresente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014».Tra gli «atti di cui ai commi 1 e 2» vi sono gli atti traslativi a titolooneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi ocostitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sottoposti adimposizione proporzionale.Il citato art. 7 della tabella, ratione temporis applicabile, prevede che«Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi èobbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentatiper la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa».4. Come si diceva, questa Corte è intervenuta sul tema in esame con lapronuncia n. 3218/2024.Rinviando agli ampi contenuti di tale arresto è qui sufficiente ribadireche:- il predetto articolo è inserito in una fonte normativa che haregolamentato ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione,alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comunidi investimento immobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto maconsiderando anche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti -così assurgendo a vero e proprio «statuto» fiscale complessivo dei fondicomuni immobiliari;- si tratta di una disciplina impositiva tendenzialmente globale,sistematica e storicamente radicata, esplicitamente ispirata all’esigenzadello sviluppo dei «fondi comuni di investimento immobiliare» mediante unarticolato insieme di «Disposizioni in materia di fondi comuniNumero registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/2026d'investimento immobiliare» (Capo II) costituente un corpus normativodedicato ed autonomo;- si è in presenza, altresì, di un regime strutturale ed ordinario(seppure più favorevole rispetto ad altri), la cui differenziazione trovalegittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali edintrinseche dell’istituto, come valutate dal legislatore;- l’apporto diretto del bene al fondo ossia il conferimento di immobili ediritti reali immobiliari da parte dei soggetti interessati a divenirnepartecipanti ha come contropartita non un prezzo-corrispettivo, secondo loschema di un ordinario atto traslativo, ma un numero di quote dipartecipazione-sottoscrizione proporzionale al valore dell’immobileapportato;- la titolarità meramente formale in capo alla SGR, funzionale agliobiettivi prestabiliti di investimento, i limiti posti alla libera disponibilità delbene, la strumentalità dell'atto di apporto del bene nell’ambito di unaseparatezza patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato vale a giustificarne l’estraneità dell’atto a quelli attitraslativi propriamente detti, tassati in misura proporzionale.- diventa così inapplicabile l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del2011, per la duplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, pergli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art.7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, per come richiamatadall’art. 9 del d.l. n. 351/2001, non ha carattere di agevolazione, ma didisciplina ordinaria e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote nonpossono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata ald.P.R. n. 131/1986.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5844/2024Numero sezionale 3282/2026Numero di raccolta generale 18326/2026Data pubblicazione 06/06/20265. Le predette valutazioni forniscono risposta ai temi indicati dalladifesa erariale nella citata istanza, concernenti la ratio della norma, ilsignificato semantico della locuzione «deve intendersi applicabile», chealtro non può significare che deve ritenersi applicarsi nei termininormativamente indicati, come sopra illustrati, così come ampia è statal’analisi dedicata dalla predetta pronuncia alla natura delle SGR.6. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata.Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va anche decisanel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente e disponendoil rimborso della somma richiesta.7. Come già ritenuto dal precedente citato, la questione trattata èobiettivamente controvertibile e non vi erano precedenti giurisprudenzialispecifici sul punto prima del predetto arresto della Corte, che èintervenuto successivamente alla sentenza impugnata, il che giustifical’integrale compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, disponendo ilrimborso della somma richiesta.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18326/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris